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I decreti definitivi e provvisori emessi dal Tribunale per i minorenni nei procedimenti de potestate. Reclamo in Corte d'Appello

Marta Barresi, Avvocata in Palermo, Responsabile AIAF Palermo

L’articolo affronta l’iter dei giudizi de potestate dalla fase introduttiva, all’assunzione da parte del Tribunale per i Minorenni dei provvedimenti definitivi, sino al giudizio di reclamo ex art. 739 c.p.c. L’autrice si sofferma infine sul nuovo orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che ha ritenuto ammissibile il reclamo anche dei provvedimenti provvisori e temporanei, assunti nell’interesse del minore a norma dell’art. 336 c.c., 3° comma, ritenendo che il provvedimento ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale incide sui diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale ed è, pertanto, immediatamente reclamabile.

The article deals with the process of “de potestate” judgments from the introductory phase to the assumption by the juvenile court “Tribunale per i Minorenni” of final provisions, and the judgment of complaint pursuant to art. 739 of the Italian Code of Civil Procedure. The author lastly focuses on the new orientation in the case law of the Supreme Court, which also deemed admissible the complaint on provision and temporary measures taken in the minor’s interest pursuant to art. 336 of the Italian Civil Code, paragraph 3, holding that the provision removing or limiting parental responsibility impacts rights of a highly personal nature, on the first constitutional order, and may therefore be immediately appealed.

Sommario:

1. Premessa - 2. Procedimento de potestate e parti processuali - 3. Provvedimenti definitivi - 4. Reclamo avverso i decreti emessi nei procedimenti camerali - 5. Provvedimenti provvisori - 6. Osservazioni - NOTE


1. Premessa

Quando si volge lo sguardo alla tutela del minore – in termini di intervento da parte dell’autori­tà giudiziaria minorile – ci si riferisce ai procedimenti afferenti la responsabilità genitoriale e la necessità di porre fine a condotte pregiudizievoli e lesive dell’integrità psicofisica del minore coinvolto. Abuso, maltrattamento, trascuratezza, materiale e affettiva, abbandono, lesione del diritto del minore alla bigenitorialità, condotte per le quali non può indicarsi una rigida tipizzazione, ma che integrano gli estremi di una violazione e/o abuso dei doveri ricadenti sul genitore e che possono condurre, in presenza di un concreto e grave pregiudizio sul minore, ad una pronuncia di limitazione della responsabilità genitoriale (art. 333 c.c.) [1] e/o di decadenza (art. 330 c.c.) e, nei casi più gravi, ove la condotta sia ritenuta grave e irreversibile, alla dichiarazione dello [continua ..]

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2. Procedimento de potestate e parti processuali

Il procedimento relativo alla violazione della responsabilità genitoriale è disciplinato dall’art. 336 c.c., norma che precisa le modalità con le quali devono essere assunti i provvedimenti relativi alla decadenza o alla limitazione della responsabilità genitoriale. Il procedimento è introdotto con ricorso da parte «dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato». Competente è il Tribunale per i Minorenni del luogo ove dimora abitualmente il minore [3], salvo le modifiche introdotte all’art. 38 disp. att. c.c. dalla legge di riforma sulla filiazione (l. n. 219/2012) che ha previsto una diversa ripartizione della competenza tra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i Minorenni [4]. Il tribunale competente provvede in Camera di Consiglio, assunte le informazioni e sentito il P.M. e i provvedimenti [continua ..]

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3. Provvedimenti definitivi

I provvedimenti de potestate hanno lo scopo di tutelare i minori dai possibili pregiudizi derivanti dal non corretto esercizio della responsabilità genitoriale, evitando il reiterarsi e protrarsi degli effetti pregiudizievoli [12]. Il pregiudizio, come chiarito, può anche essere meramente eventuale e, quindi, del tutto indipendente dalla effettiva consapevolezza da parte del genitore rispetto alla lesione degli interessi della prole dovendosi, come affermato dalla Suprema Corte, evitare «ogni obiettivo pregiudizio, non necessariamente attuale, ma anche solo eventuale per il minore» [13]. Ove il giudice dovesse ravvisare una condotta pregiudizievole, potrà adottare i provvedimenti idonei, limitando la responsabilità genitoriale o dichiarando la decadenza. I provvedimenti definitivi potranno condurre, ove ne ricorrano i presupposti, alla successiva aper­tura di un procedimento rivolto alla dichiarazione dello stato [continua ..]

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4. Reclamo avverso i decreti emessi nei procedimenti camerali

I decreti camerali pronunciati in primo grado sono reclamabili avanti alla Corte d’Appello, secondo quanto disposto dall’art 739 c.p.c., che pronuncia in Camera di Consiglio. Il reclamo, ove accolto, mira alla sostituzione del provvedimento impugnato e può essere proposto da qualsiasi parte interessata, dunque, anche dal P.M., entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato nei confronti di una sola parte o dalla notificazione ad istanza di parte, senza possibilità di equipollenti, se è dato nei confronti di più parti. La presenza di più parti è la prassi nei procedimenti de potestate e, sia che il giudizio sia stato avviato da un genitore nei confronti dell’altro, che da uno dei soggetti legittimati diversi dal genitore, si avrà comunque la presenza di soggetti portatori di interessi confliggenti nei confronti dei quali dovrà essere compiuta la [continua ..]

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5. Provvedimenti provvisori

Soffermando l’attenzione sulla problematica afferente i provvedimenti camerali emessi dal Tribunale per i Minorenni – allo scopo di tutelare i minori vittime di un pregiudizio derivante dal­l’esercizio non idoneo della responsabilità genitoriale – occorre porre l’accento sulla differente natura dei provvedimenti definitivi, appena esaminati e quelli il cui carattere temporaneo e urgente, ne evidenzia la natura provvisoria. «Nel caso di urgente necessità, il tribunale può adottare anche d’ufficio provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio», così recita l’art. 336, 3° comma, c.c. La disposizione in esame attribuisce un ampio potere discrezionale al giudice, il quale può farsi promotore della tutela del minore laddove, per ragioni di necessità e di urgenza, ritenga opportuno intervenire, anche d’ufficio, a tutela del suo preminente interesse. I provvedimenti [continua ..]

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6. Osservazioni

I provvedimenti emessi nell’ambito dei procedimenti de potestate in via interinale erano, dunque, considerati privi del carattere della decisorietà e definitività e pertanto, ove proposto, il reclamo veniva dichiarato inammissibile. Il mutato orientamento, che garantisce senz’altro una concreta e più ampia tutela ai minori coinvolti nella crisi familiare, ha dato continuità agli indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte che hanno riconosciuto l’ammissibilità del ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti definitivi in materia di responsabilità genitoriale [28]. Ragionare in senso opposto comporterebbe una grave violazione del principio di unicità dello status di figlio ove avverso i provvedimenti, temporanei e urgenti – emessi nell’ambito di procedimenti di separazione e/o divorzio – è prevista la possibilità di proporre reclamo avanti alla Corte [continua ..]

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NOTE

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