home / Archivio / Fascicolo / La tutela penale a presidio dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziari relativi ai rapporti ..
indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo
La tutela penale a presidio dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziari relativi ai rapporti familiari
Costanza Innocenti
L’autrice offre una dettagliata trattazione dell’art. 388, 1° e 2° comma, c.p., dell’art. 570 c.p. e dell’art. 570 bis c.p., introdotto dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, tracciando, infine, le differenze intercorrenti tra dette norme e le loro possibili interazioni, per comprendere quali siano i loro ambiti applicativi e le tutele da esse apprestate.
The author offers a detailed discussion of art. 388, par. 1 and 2, art. 570 and art. 570 bis of the Italian Criminal Code, introduced by Legislative Decree no. 21 of 1.03.2018, tracing, finally, the differences between these rules and their possible interactions, to understand what are their areas of application and the protections they provide.
Keywords: legal protection – family – enforcement of judgments
Articoli Correlati: tutela penale - famiglia - esecuzione delle sentenze
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
Sommario:
1. Premessa: l’esecuzione dei provvedimenti relativi ai rapporti familiari - 2. La fattispecie di cui all'art. 388 c.p. - 3. La fattispecie di cui all'art. 570 c.p. - 4. La fattispecie di cui all'art. 570 bis c.p. - 5. I rapporti fra l’art. 388, 2° comma, c.p. e l'art. 570, 2° comma, c.p. - NOTE
1. Premessa: l’esecuzione dei provvedimenti relativi ai rapporti familiari
L’esecuzione dei provvedimenti relativi alla prole e ai rapporti fra ex coniugi costituisce indubbiamente un problema di indiscutibile rilevanza e di non facile soluzione, a causa sia della particolarità dell’oggetto dell’esecuzione, che non è un bene quanto piuttosto una persona, sia per il fatto che tale esecuzione investe necessariamente i rapporti tra ex coniugi ovvero fra il figlio, generalmente minore, ed i propri genitori. È necessario evidenziare che tutti i provvedimenti adottati in sede di cognizione, nell’esclusivo interesse dei figli, debbono essere successivamente attuati tenendo conto soltanto di tale interesse e non, come alle volte viene prospettato, di quello del genitore. Anche nella fase dell’esecuzione dei provvedimenti, pertanto, il Giudice competente dovrà svolgere le opportune indagini valutando se gli stessi siano ancora validi a tutelare gli interessi dei figli. Le norme contenute nel [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
2. La fattispecie di cui all'art. 388 c.p.
In relazione al tema che qui si intende trattare, assumono rilievo unicamente le prime due ipotesi di reato, ossia quelle contemplate dai commi 1 e 2 della detta norma: «Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. La stessa pena si applica a chi elude (…) un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (…)». L’ipotesi [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
3. La fattispecie di cui all'art. 570 c.p.
«Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.(…)». Per quanto qui interessa, prescindiamo dalle autonome fattispecie criminose comprese nello stesso articolo e non connesse alla violazione di statuizioni del giudice, soprattutto perché aventi quale presupposto la costanza di matrimonio (sottrazione [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
4. La fattispecie di cui all'art. 570 bis c.p.
Nel novero della revisione sistematica del codice penale, si inserisce l’art. 570 bis c.p., introdotto dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, che prevede che «Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli». La norma ricalca, anche se non alla lettera, le fattispecie incriminatrici previste dall’art. 12 sexies, l. n. 898/1970 e dall’art. 3, l. n. 54/2006 che sono state espressamente abrogate dall’art. 7, lett. b) e d) del d.lgs. citato. In virtù [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
5. I rapporti fra l’art. 388, 2° comma, c.p. e l'art. 570, 2° comma, c.p.
Giunti al termine della breve disamina della fattispecie incriminatrici che possono venire in rilievo in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti in tema di mantenimento della prole e/o del coniuge e di affidamento dei figli, appare opportuno tracciare le differenze intercorrenti fra gli artt. 388, 2° comma, c.p. e 570, 2° comma, c.p. per comprendere quali siano i loro ambiti applicativi e le tutele da essi apprestate. La condotta che assume rilievo è l’inosservanza dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento ai figli minori. Tale comportamento, secondo la costante giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, integra il delitto di cui all’art. 570, 2° comma, c.p. in presenza dello stato di bisogno e laddove l’inadempimento si risolva in una mancanza di mezzi di sussistenza per il beneficiario. Viceversa, non si configura il delitto di cui all’art. 388, 2° comma, c.p. in quanto [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
NOTE