Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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Le spese straordinarie nella crisi della famiglia (di Elena Benedetti)


L’autrice affronta l’annoso tema della distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie nella crisi familiare. Le Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 14 luglio 2017 hanno fatto chiarezza sul tema e sono state riprese da numerosi tribunali italiani per la stesura di appositi protocolli di intesa.

The author examines the difference concerning ordinary and extraordinary expenses in the family crisis. The CNF Guidelines approved on 14 July 2017 provided what should be considered extraordinary expenses and have been taken up by several Italian courts for the drafting of memoranda of understanding.

Keywords: costs – crisis

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SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. I criteri di identificazione delle spese ordinarie e delle spese straordinarie - 3. L'obbligatorietà del rimborso - 4. Il Giudice competente in ordine alle controversie aventi ad oggetto il pagamento delle spese straordinarie - NOTE


1. Introduzione

L’ampiezza delle obbligazioni genitoriali nei confronti dei figli è prevista a livello normativo dall’art. 315 bis c.c. (nel testo introdotto dall’art. 1, 8° comma, l. 10 dicembre 2012, n. 219 di ri­forma della filiazione) ove viene sancito che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Sviluppando questa previsione, la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole secondo il precetto contenuto nell’art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, che non sono riconducibili al mero obbligo alimentare, bensì si estendono all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, finché l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione [1]. Quando i rapporti familiari sono fisiologici, i genitori assolvono a questi doveri concordando tra loro le spese da sostenere per i figli nella misura resa possibile dalle capacità economiche proprie e della famiglia nel suo complesso, come previsto dall’art. 316 bis c.c. (già previsto nel previgente art. 148 c.c.), affrontando gli eventuali contrasti non risolvibili attraverso il ricorso al procedimento dettato dall’art. 316, 2° e 3° comma, c.c. In caso di separazione della coppia genitoriale, laddove insorgano problemi in ordine alla suddivisione ed alla quantificazione delle obbligazioni verso i figli per far fronte alle loro esigenze in tema di mantenimento, istruzione, assistenza ed educazione, la norma di riferimento è quella dettata dall’art. 337 ter c.c., in base alla quale, in difetto di accordo tra i genitori, le modalità di at­tuazione dell’obbligo di mantenimento verso i figli sono decise dal giudice che le adotterà tenendo conto dei parametri indicati nella norma stessa. Nella prassi, le concrete modalità di concorso dei genitori al mantenimento dei figli vengono determinate attraverso una sommaria linea di demarcazione in base alla quale vengono distinte le “spese [continua ..]


2. I criteri di identificazione delle spese ordinarie e delle spese straordinarie

La normativa non precisa in alcun modo il concetto di “spesa ordinaria” e quello di “spesa stra­ordinaria”, limitandosi ad indicare i criteri generali nell’art. 337 ter c.c. Dall’analisi di tali criteri emerge che alcuni parametri sono strettamente legati alla soddisfazione dei bisogni (per esempio le esigenze dei figli di natura alimentare, scolastica e sanitaria), i quali non sono condizionati eccessivamente dalle condizioni economiche dei genitori e possono essere fatti rientrare nel mantenimento ordinario. Altri parametri sono, invece, legati all’assolvi­mento di diritti diversi rispetto alla mera soddisfazione dei bisogni; in questo senso, il richiamo è al criterio del tenore di vita, che può variare considerevolmente secondo le diverse condizioni economiche familiari e le relative spese possono essere fatte rientrare nell’alveo delle straordinarie. Preliminarmente occorre chiedersi se la quota di contribuzione debba essere necessariamente prevista. Le esigenze connesse all’assolvimento dei bisogni primari possono essere affrontate ed assolte attraverso la previsione dell’obbligo di pagamento di un importo predeterminato, a differenza del­le esigenze connesse al tenore di vita che possono essere soddisfatte ponendo a carico dei genitori l’obbligazione di partecipare alla spesa. A tal proposito, la giurisprudenza ormai pressoché concordemente ritiene che le spese straordinarie non possano essere incluse forfettariamente nell’importo previsto per il mantenimento ordinario, in quanto ciò potrebbe porsi in contrasto con il principio di proporzionalità e di ade­guatezza sanciti dall’art. 155 c.c., esponendo uno dei genitori all’accollo esclusivo di tali spese ed esonerando l’altro dall’obbligo di compartecipazione, nonché recare grave nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore destinatario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti [2]. Ciò premesso, non è possibile operare una classificazione generale delle spese straordinarie, con­siderato che i tribunali di merito utilizzano criteri non omogenei e talora neppure individuati con chiarezza. Secondo il criterio maggiormente utilizzato, le spese straordinarie sono [continua ..]


3. L'obbligatorietà del rimborso

In ordine alla necessità o meno della preventiva concertazione della spesa affinché sorga l’ob­bligo di rimborso da parte del genitore che non l’ha sostenuta, la giurisprudenza ha adottato soluzioni oscillanti ma l’orientamento ad oggi maggioritario prevede la rispondenza della spesa straordinaria all’interesse del minore e la sua sostenibilità economica. Il principio generale è stato affermato dalla Suprema Corte che ha previsto che la mancata concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell’interesse dei figli, in caso di rifiuto di prov­vedere al rimborso della quota spettante da parte del genitore che non le ha effettuate, impone la verifica giudiziale della rispondenza di tali esborsi all’interesse della prole, mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità per il figlio e la sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori [4]. La giurisprudenza successiva ha confermato tale orientamento, precisando che, ove le spese straordinarie di cui venga chiesto il rimborso siano collegate a “decisioni di maggiore interesse” per i figli, il previo accordo è necessario ma l’eventuale dissenso manifestato dall’altro genitore non condiziona il potere del giudice di valutare se tale spesa sia rimborsabile in quanto sostenibile e rispondente all’interesse dei figli, nel qual caso vi è l’obbligo del rimborso [5].


4. Il Giudice competente in ordine alle controversie aventi ad oggetto il pagamento delle spese straordinarie

La competenza relativa alle controversie aventi ad oggetto l’adempimento delle obbligazioni di natura economica relative al pagamento delle spese straordinarie sostenute dai genitori viene determinata in base ai criteri ordinari di valore e territorio. Si tratta, infatti, di controversia diversa da quella concernente la regolamentazione dei rapporti genitoriali, sia essa relativa alla coppia coniugata od alla coppia di fatto, rientrante nella competenza funzionale del tribunale. Mentre alle sentenze e ai provvedimenti adottati nei procedimenti di separazione, di divorzio e di regolamentazione della responsabilità genitoriale, sia nella fase presidenziale sia successivamente, che definiscano nell’ammontare il contributo al mantenimento ordinario dei figli (e del coniuge), è riconosciuta la natura di titolo esecutivo per azionare il quale è necessario e sufficiente procedere con la notifica dell’atto di precetto, così non è per le obbligazioni relative alla contribuzione alle spese straordinarie. Secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale [6], nell’ipotesi di non spontaneo adempimento da parte del genitore dell’obbligo di rimborsare le spese straordinarie sostenute nell’interesse della prole, al fine di legittimare l’esecuzione forzata è necessario un ulteriore intervento da parte del giudice della cognizione al fine di accertare la reale sopravvenienza dei pagamenti e l’esatta entità dell’obbligazione. Lo strumento che ha a disposizione il genitore anticipatario per munirsi del titolo è il ricorso al procedimento monitorio nell’ambito del quale la prova scritta dell’esistenza del credito è costituita sia dal provvedimento posto a fondamento della domanda (sentenza o omologa della separazione, sentenza di divorzio, provvedimento collegiale in materia di regolamentazione della responsabilità genitoriale e relativi provvedimenti provvisori ed urgenti) sia dalla successiva do­cumentazione che attesti l’effettività, la natura e l’entità della spesa sostenuta. In controtendenza rispetto a tale orientamento, è interessante ricordare la sentenza della Suprema Corte che ha ritenuto che in relazione alle spese mediche e scolastiche ordinarie il provvedimento adottato nei procedimenti di separazione, di divorzio e di regolamentazione della [continua ..]


NOTE