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Recupero transfrontaliero dei crediti di mantenimento nell'Unione europea
Ilaria Viarengo
L’autrice offre una minuziosa analisi del Reg. europeo n. 4/2009, che ha il pregio di riunire in un unico testo, norme relative a tutti i settori della cooperazione giudiziaria civile: competenza internazionale, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione, cooperazione ed eliminazione degli ostacoli allo svolgimento delle procedure.
The author offers a detailed analysis of the Council Regulation (EC) n. 4/2009, which has the quality of bringing together in a single text, rules relating to all areas of judicial cooperation in civil matters: on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations.
Keywords: cross border transactions – lis pendens – applicable law – maintenance debts
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Sommario:
1. Considerazioni introduttive - 2. Il Reg. (CE) n. 4-2009: ambito di applicazione - 3. Criteri generali di giurisdizione - 4. Scelta del foro, competenza sussidiaria e litispendenza - 5. La legge applicabile - 6. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - NOTE
1. Considerazioni introduttive
La questione relativa al soddisfacimento delle pretese alimentari nell’ambito dell’Unione europea, destinata ad acquisire sempre maggiore rilievo a seguito sia della maggiore circolazione delle persone, sia della tendenza ad un progressivo indebolirsi dei rapporti di famiglia, ha determinato l’esigenza di nuovi strumenti comunitari volti a semplificare e ad accelerare la risoluzione di controversie transfrontaliere riguardanti tali pretese. Il Reg. n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, adottato dal Consiglio il 18 dicembre 2008 [1], rappresenta il punto d’arrivo di un progetto ambizioso che, al fine di garantire al creditore di alimenti la libera circolazione di un titolo esecutivo nello spazio giudiziario europeo, per pervenire agevolmente all’esito concreto di ottenere il regolare pagamento delle somme dovute, riunisce in un unico testo norme relative a tutti i settori della cooperazione giudiziaria civile: competenza internazionale, [continua ..]
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2. Il Reg. (CE) n. 4-2009: ambito di applicazione
L’ambito di applicazione ratione materiae del Reg. (CE) n. 4/2009 è definito in maniera ampia dall’art. 1, il quale indica «le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela e di affinità». Di esse il regolamento non fornisce una definizione, pur insistendo sulla necessità di una loro interpretazione autonoma, necessaria al fine di garantire che non vi siano discriminazioni tra situazioni simili e che gli stessi diritti e obblighi siano attribuiti alle parti indipendentemente dal giudice, di modo che risulti agevolato il recupero dei crediti (considerando n. 11). Il riferimento, seppure implicito, è alla nozione di obbligazione alimentare già presente nel diritto dell’Unione europea, grazie alla giurisprudenza della Corte di Giustizia che, in sede di interpretazione dell’art. 5 n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre1968 (e in seguito del Reg. (CE) n. [continua ..]
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3. Criteri generali di giurisdizione
Il Reg. n. 4/2009 prevede una serie di fori concorrenti posti su un piano di perfetta uguaglianza ed alternatività l’uno rispetto all’altro. L’art. 3, lett. a) e b) indica come titoli di giurisdizione la residenza abituale del convenuto o la residenza abituale del creditore. Non rileva il fatto che le parti siano cittadini di Stati terzi. Dall’autonomia dei criteri di giurisdizione fondati sulla residenza abituale in uno Stato membro, rispetto al criterio sussidiario fondato sulla cittadinanza comune delle parti (art. 6), consegue che la residenza abituale (del creditore o del convenuto) costituisce titolo sufficiente a radicare la giurisdizione, indipendentemente dalla loro cittadinanza, con la conseguenza che i criteri dettati dall’art. 3, lett. a)-b), trovano applicazione in tutti i casi in cui le parti (o almeno una di esse) risiedano abitualmente nel territorio di uno dei Paesi dell’Unione, a prescindere [continua ..]
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4. Scelta del foro, competenza sussidiaria e litispendenza
Il regolamento prevede, all’art. 4, la facoltà delle parti di scegliere, a determinate condizioni, il giudice competente a conoscere delle controversie tra di esse in materia di obbligazioni alimentari, ad esclusione delle obbligazioni alimentari a favore di un minore di diciotto anni. Il regolamento all’art. 5 prevede anche la proroga tacita, stabilendo che se il convenuto si costituisce in giudizio e non eccepisce l’incompetenza del giudice adito, quest’ultimo assume una competenza esclusiva a decidere la controversia. Detta competenza non può essere successivamente contestata dalle parti, né l’eventuale originaria mancanza di giurisdizione può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Come precisato inoltre nella sentenza del Tribunale di Belluno del 13 febbraio 2014, riguardante un convenuto tunisino, il criterio stabilito dall’art. 5 non è sussidiario e [continua ..]
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5. La legge applicabile
Il Reg. n. 4/2009 disciplina la legge applicabile alle obbligazioni alimentari mediante una norma di rinvio al Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, precisando che negli Stati membri vincolati da tale Protocollo la legge applicabile è determinata in base a esso. Il Protocollo è in vigore in Italia dal 18 giugno 2011, data di entrata in vigore del Reg. n. 4/2009. Le disposizioni in esso contenute sostituiscono l’art. 45 della legge italiana di diritto internazionale privato, l. n. 218/1995, che a sua volta rinviava alla convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari [19]. Si tratta infatti di disposizioni erga omnes, suscettibili cioè di designare anche la legge di uno Stato non membro dell’Unione europea e non contraente del Protocollo dell’Aja. Correttamente è stato sottolineato in giurisprudenza che [continua ..]
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6. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni
Le novità di maggiore rilievo riguardano la disciplina del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni straniere. Il Reg. n. 4/2009 contiene al riguardo una duplice disciplina. Esso infatti distingue tra decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari e decisioni emesse in altro Stato membro, dedicandovi, rispettivamente, le Sezioni 1 e 2. Per le prime prevede l’abolizione della procedura di exequatur, mentre per le seconde (decisioni rese in Regno Unito e Danimarca) una procedura ispirata a quella di cui al Reg. n. 44/2001 seppure con riduzione dei termini e significative limitazioni nelle formalità dell’esecuzione. L’abolizione dell’exequatur trova giustificazione nella garanzia dell’applicazione ad una stessa fattispecie della medesima regolamentazione materiale, tramite norme di conflitto uniformi. [continua ..]
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NOTE