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La legittimazione ad agire in esecuzione per il credito di mantenimento del figlio maggiorenne
Marta Rovacchi
La legittimazione ad agire per il recupero del credito di mantenimento in presenza di figli maggiorenni è da sempre questione assai dibattuta. L’Autrice, richiamando numerose pronunce di merito, fornisce utili chiarimenti, soffermandosi anche su peculiari casi di opposizione all’esecuzione, concludendo con brevi cenni sui profili penali.
The legal standing for the recovery of full age child maintenance claims has always been a much debated issue. The Author, referring to extensive case law, provides useful clarifications, also focusing on specific cases of objection to enforcement, concluding with an outline of the criminal profiles.
Keywords: maintenance credits – adults – legal standing
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Sommario:
1. Premessa: la natura del credito - 2. La posizione giuridica soggettiva del maggiorenne e del genitore convivente - 3. La legittimazione ad agire e l'opposizione alla esecuzione - 4. Breve cenno sul profilo penale - NOTE
1. Premessa: la natura del credito
L’esigenza del genitore di recuperare le spese sostenute ed anticipate nell’interesse del figlio da parte dell’altro genitore che a tale obbligo si è reso inadempiente, è tema sempre più attuale e concreto a maggior ragione laddove si tratta di figli maggiorenni per i quali è previsto il contributo al mantenimento ordinario e la quota di partecipazione alle spese straordinarie. Ciò in quanto il raggiungimento della maggiore età comporta un problema sostanziale e processuale in termini di legittimazione ad agire nel caso in cui, appunto, il genitore obbligato non adempia. Vale tuttavia la pena, preliminarmente, fare una premessa generale in tema di esecuzione coattiva del credito: è noto, infatti, che l’art. 474 c.p.c. prevede che l’esecuzione forzata possa avere luogo solo in base ad un titolo esecutivo avente ad oggetto un credito liquido, certo ed esigibile. La natura e la definizione di certezza, [continua ..]
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2. La posizione giuridica soggettiva del maggiorenne e del genitore convivente
Stabilire chi abbia la legittimazione ad agire sia per ottenere le somme a titolo di mantenimento ordinario rimasto impagato sia per il recupero di quelle straordinarie anticipate da uno dei due genitori a favore del figlio maggiorenne, non può prescindere dalla definizione e dall’inquadramento delle posizioni giuridiche del figlio maggiorenne e del genitore con lui convivente, destinatario dell’importo dovuto ai suddetti titoli. Non va trascurato, a questo proposito, che l’interpretazione dell’art. 155 quinquies c.c. ha condotto la giurisprudenza di legittimità a sostenere la legittimazione dell’intervento del figlio maggiorenne nel giudizio pendente tra i propri genitori per fare valere il proprio diritto al mantenimento, realizzando, così, un simultaneus processo. Tra le altre, una delle più eloquenti sentenze in argomento è quella emessa dalla Suprema Corte il 19 [continua ..]
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3. La legittimazione ad agire e l'opposizione alla esecuzione
La giurisprudenza, molto copiosa, da diversi anni, va affermando la sussistenza di una legittimazione concorrente tra genitore convivente e figlio maggiorenne ad adire in via giudiziale per ottenere sia il rimborso delle spese straordinarie impagate che dell’assegno mensile a titolo di mantenimento ordinario inadempiuto dall’altro genitore. Ciascuno di loro, dunque, è titolare di un diritto iure proprio alla pretesa: il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento e il genitore, in quanto titolare del diritto a ricevere le somme dall’altro genitore. Si tratta di due diritti autonomi ancorché concorrenti e non dello stesso diritto attributo a più persone [5]. Tale principio è estremamente rilevante perché la eventuale inattività del figlio ad agire non può spiegare effetto sulla posizione giuridico-soggettiva del genitore collocatario quale autonomo destinatario [continua ..]
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4. Breve cenno sul profilo penale
Quanto al mancato adempimento agli obblighi di mantenimento, vale la pena ricordare che, a seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio beneficiario dell’assegno di mantenimento, il permanente inadempimento de genitore obbligato al versamento dell’assegno, può essere ricondotto nell’alveo dell’art. 570 bis c.p. che, lungi dal tratteggiare una nuova fattispecie criminosa, ripropone quanto già era previsto dall’art. 12 sexies, l. n. 898/1970, abrogato, appunto, dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 che ha introdotto nell’ordinamento penale il citato art. 570 c.p. La considerazione è importante nella misura in cui la unanime interpretazione giurisprudenziale di questa nuova amplia le ipotesi da ricondurre nella fattispecie soprattutto eliminandone il presupposto, di cui all’art. 570 c.p., dell’“accertamento dei mezzi di sussistenza”. In buona sostanza, la novella [continua ..]
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NOTE