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Editoriale

Giulia Sarnari

Il presente numero della rivista dedicato al tema della attuazione dei provvedimenti del diritto di famiglia è stato pensato prima della pandemia e lavorato in pieno lockdown per cui ringraziamo in maniera sentita tutti gli Autori che nonostante la difficoltà del momento hanno ugual­mente fatto pervenire in maniera tempestiva, oltre che completa, il loro contributo.

Chiunque opera nel settore del diritto di famiglia sa bene che nonostante si sia raggiunto un accordo o vi sia stato infine un provvedimento del giudice, spesso è difficile assistere alla concreta attuazione delle statuizioni. Gli ordinari rimedi esecutivi del processo di esecuzione sono inadeguati e come già la nostra associazione afferma da tempo (un richiamo tra tanti interventi sul tema è alla Rivista n. 3/2013) sarebbe importante che nella “agognata”, riforma del processo familiare, si attribuisse al giudice unico della famiglia che ha adottato il provvedimento, anche la competenza a farlo attuare. Tra l’altro come è stato già osservato acutamente, dalla lettura congiunta di diverse norme (art. 6, 10° comma, l. divorzio, art. 669 duodecies c.p.c., art. 342 ter, 4° comma c.c., art. 709 ter c.p.c., art. 38 disp. att. c.p.c.) emerge senza dubbio che l’ordinamen­to ha, sia pur in maniera disorganica, già preparato la strada ad un modello unitario di attuazione dei provvedimenti relativi alla prole (F. Lepri, La vexata quaestio dell’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di affidamento del minore: spunti per un modello unificato di attuazione, in Rivista AIAF, n. 3/2013, p. 12 ss.)

Ciascuno dei temi trattati è di interesse pratico e anche di estrema attualità, tenuto conto che le disposizioni governative emergenziali sono state direttamente impattanti, sia sulla corretta esecuzione dei provvedimenti relativi alla prole, in particolare sul diritto di visita in conseguenza delle limitazioni alla libera circolazione, che sulla corretta esecuzione delle obbligazioni di mantenimento, in conseguenza della interruzione delle attività produttive del paese.

Le questioni esecutive/attuative dei provvedimenti in ambito familiare si sviluppano su diversi livelli e in questo numero ne vengono trattati diversi, anche con specifico riferimento alla attuazione transfrontaliera dei tempi di permanenza del minore con i genitori, con l’articolo della Prof. Viarengo, al recupero transfrontaliero dei crediti di mantenimento, con l’articolo della Dott. Maoli e con la disamina della tutela penale, quale “presidio” della corretta attuazione dei provvedimenti familiari, con l’articolo dell’Avv. Innocenti.

L’Avv. Elisa Tosini illustra quali siano i modi apprestati dal sistema per permettere al minore di avere e mantenere nel tempo rapporti continuativi con ciascun genitore, evidenziandone tuttavia le criticità.

L’Avv. Vassallo si sofferma sulle iniziative coattive che possono essere assunte in caso di mancato rilascio della casa familiare da parte del genitore che se ne deve allontanare per consentire al minore di usufruire di un sereno habitat domestico con il genitore collocatario e per questo titolare del diritto di assegnazione.

L’Avv. Ferroni offre una panoramica tout court del processo esecutivo per la tutela del credito di mantenimento e sulle opposizioni esperibili e si addentra anche sull’attualissimo tema della ripetibilità di quanto versato a titolo di mantenimento qualora, con successivo provvedimento, tale diritto venga revocato o ridotto nel suo ammontare. Rimanendo nell’ambito processuale, l’Avv. Rovacchi tratta della legittimazione ad gire in sede esecutiva qualora il mantenimento è stato determinato a favore di un figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, mentre l’Avv. Perzia dell’istituto dell’ordine di pagamento diretto, disciplinato dall’art. 156, 6° comma, c.c., nonché dall’art. 8, 3°comma, l. n. 898/1970 e succmod.

L’Avv. Benedetti entra nel vivo della discussione annosa tra mantenimento ordinario e spese straordinarie e di come le obbligazioni ad esse connesse determini diversi modi di recupero forzoso in caso di inadempimento.

Infine, il Dott. Mondini torna ad affrontare il dibattuto tema della applicabilità alla materia familiare dell’art. 614 bis c.p.c., strumento volto ad assicurare l’attuazione coattiva degli obblighi di fare infungibili e di non fare, introdotto dalla l. n. 69/2009 e che prevede che «con il provvedimento di condanna il giudice salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte. La somma di denaro dovuta all’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento». La pronuncia ex art. 614 bis c.p.c. costituisce essa stessa titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza, ma come noto si pone anche il problema della sovrapposizione tra tale norma e quelle di cui all’art. 709 ter c.p.c., peculiare aspetto cui non manca di trattare l’autore.