Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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L'esecuzione del provvedimento di assegnazione della casa familiare (di Giuseppina Vassallo)


L’articolo prende le mosse dalla individuazione della natura del diritto all’assegnazione della casa familiare, riconosciuto solo in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, non già a tutela del coniuge economicamente più debole. L’autrice si sofferma sulle iniziative coattive che possono essere assunte in caso di mancato rilascio, ponendo l’attenzione sulle pronunce della Suprema Corte che hanno ritenuto le sentenza attributive del diritto di assegnazione, implicite sentenza di condanna al rilascio dell’abitazione familiare.

The article starts with the identification of the the “Home rights”, recognised, for the italian Civil Law, only in the presence of minor or adult and economically non self-sufficient child, not already to protect the economically weaker partner. The author focuses on the actions that can be taken in the event of non-release of the family home, drawing at­tention to the Supreme Court’s rulings, which have considered the judgements that attribute the right of assignment, like a condemn sentence of the release of the family home.

Keywords: home allotment – family home – failure to release

SOMMARIO:

1. Premessa. Natura del diritto dell'assegnatario - 2. I provvedimenti contenenti l’assegnazione della casa familiare - 3. Le azioni coattive in caso di mancato rilascio: la questione delle sentenze di condanna implicite - NOTE


1. Premessa. Natura del diritto dell'assegnatario

L’assegnazione della casa familiare è contenuta in provvedimento del giudice, nell’ambito della separazione e del divorzio, finalizzato a garantire la conservazione dell’habitat domestico nel quale hanno vissuto i figli fino al momento della crisi familiare. Venuto meno il criterio secondo cui l’assegnazione era disposta in favore del coniuge affidatario dei figli, a fronte della condivisione dell’affido, l’interesse del minore alla continuità abitativa rimane, ed è ancorato alla sua collocazione prevalente presso l’uno o l’altro genitore. Attualmente la materia è regolata dall’art. 337 sexies c.c. e dall’art. 6, 6° comma, l. divorzio n. 898/1970, normativa che riguarda, oltre la separazione consensuale e giudiziale, anche il caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti. La giurisprudenza ritiene imprescindibile tale re­quisito. Pertanto, se è vero che l’attribuzione del diritto ha anche riflessi economici, tuttavia l’assegna­zione della casa familiare non può essere disposta al fine di rimediare alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali è unicamente destinato l’assegno di divorzio [1]. Secondo la dottrina dominante e la giurisprudenza costante, il diritto dell’assegnatario è un diritto personale di godimento, sui generis, proprio per la sua collocazione nell’ambito dei rapporti familiari in crisi. Esclusa l’ipotesi che il diritto possa essere qualificato come un vero e proprio diritto reale di godimento. L’assegnazione della casa familiare va a costituire un limite di carattere eccezionale, posto al­l’ordinario assetto dei rapporti reali e obbligatori sull’immobile. La Cassazione Civile ha recentemente ribadito che il diritto di abitazione della casa familiare è un atipico diritto personale di godimento (e non un diritto reale), previsto nell’esclusivo interesse dei figli e non nell’interesse del coniuge affidatario [2]. I provvedimenti che contengono l’assegnazione della casa familiare, [continua ..]


2. I provvedimenti contenenti l’assegnazione della casa familiare

I provvedimenti giudiziali contenenti l’assegnazione della casa familiare sono: a) la sentenza che definisce il giudizio di separazione o divorzio, o procedimento ai sensi dell’art. 316 c.c.; b) l’accordo tra i coniugi omologato dal giudice nella separazione consensuale; c) l’ordinanza con cui il presidente del tribunale emana i provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell’art. 708 c.p.c.; d) nel decreto con cui la Corte d’Appello in sede id reclamo delle ordinanze presidenziali, modifica le precedenti statuizioni; e) nell’ordinanza emessa dal giudice istruttore durante il giudizio di separazione o divorzio anche in revoca o modifica delle statuizioni presidenziali. I provvedimenti sopra menzionati sono dotati tutti di efficacia esecutiva. La sentenza che conclude il giudizio di separazione o di divorzio è dotata di efficacia esecutiva in forza del principio generale di cui all’art. 282 c.p.c., secondo il quale la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, applicabile a tutte le sentenze. L’ordinanza contenente i provvedimenti temporanei e urgenti finalizzati a regolamentare i rapporti, anche economici, tra coniugi e figli, costituisce titolo esecutivo, come espressamente pre­visto dall’art. 189 disp. att. c.p.c. L’efficacia esecutiva dell’ordinanza sopravvive anche all’estinzione del processo e fino a che non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente in un nuovo giudizio separativo. Anche nel procedimento di divorzio, l’art. 4, 8° comma, l. n. 898/1970, contiene un rinvio espresso al citato art. 189 disp. att. c.p.c. Allo stesso modo, sono immediatamente esecutivi i provvedimenti con cui il Giudice istruttore modifica l’ordinanza presidenziale, andando a sostituirla. Quanto ai provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio che si concludono con decreto motivato emesso nel corso del giudizio camerale – regolato dalle norme di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. – dalla lettera dell’art. 741 c.p.c., si ricava che non è attribuita ai decreti camerali un’immediata efficacia esecutiva. Sul punto, stante l’esistenza di un contrasto tra le sezioni semplici della Cassazione sulla questione dell’esecutività immediata dei decreti di modifica delle condizioni di divorzio emessi dal tribunale, in pendenza di reclamo, la [continua ..]


3. Le azioni coattive in caso di mancato rilascio: la questione delle sentenze di condanna implicite

In seguito all’emissione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, il genitore/co­niuge deve rilasciare l’abitazione immediatamente oppure nel termine indicato dal giudice o concordato tra le parti. In mancanza di spontaneo adempimento, il titolare del diritto di assegnazione può mettere in esecuzione il proprio diritto, essendo i provvedimenti attributivi, dotati della provvisoria esecutività. Con la spedizione in forma esecutiva del titolo è possibile iniziare una normale procedura di esecuzione forzata mediante consegna o rilascio. Dottrina e giurisprudenza si sono posti la questione se il provvedimento possa essere considerato in sé come sentenza di condanna. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che potessero fondare un’esecuzione per consegna o rilascio talune sentenze costitutive, affermando che in esse doveva ravvisarsi una pronuncia di condanna implicita [5]. In passato, la Suprema Corte aveva precisato che il diritto dell’assegnatario di abitare in via esclusiva l’immobile con i figli, non può venire in esistenza se non c’è contestuale allontanamento dalla casa familiare dell’altro genitore. Quindi, non mancherebbe solo la possibilità di esercitare un diritto, ma mancherebbe il diritto stesso, essendo il godimento esclusivo, l’unico contenuto dell’assegnazione [6]. Facendo un parallelo con altri tipi di procedimenti che si concludono con sentenze costitutive di un diritto, si è fatto notare che nel caso di pronuncia costitutiva ex artt. 1032 o 2932 c.c., non è prevista la condanna del proprietario del fondo servente o dell’inadempiente all’obbligo di contrarre per consentire l’esercizio del diritto. La giurisprudenza di legittimità e di merito si è pronunciata per l’eseguibilità del rilascio in base a tali provvedimenti, desumendone, dal contenuto costitutivo, un’implicita efficacia di condan­na. La Corte Suprema ha stabilito che «l’esigenza di esecuzione della sentenza deriva dalla stessa funzione che il titolo è destinato a svolgere» [7]. Un altro caso in cui deve ritenersi implicita la condanna di rilascio è relativo alla domanda di risoluzione o di cessazione di un rapporto di locazione di beni immobili. Anche se il giudice dichiari in sentenza la cessazione del [continua ..]


NOTE