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La attuazione transfrontaliera dei tempi di permanenza del minore con i genitori
Francesca Maoli
In presenza di legami di natura transnazionale, sempre più frequenti, uno degli aspetti più delicati riguarda la tutela del diritto del minore a mantenere contatti stabili con entrambi i genitori, soprattutto a valle dello scioglimento del rapporto coniugale o della cessazione della convivenza. L’articolo offre un esame puntuale e dettagliato della normativa vigente di diritto europeo e di diritto internazionale privato che sempre più dovranno essere integrate e interconnesse tra loro e con le fonti di diritto interno, onde garantire una tutela sempre maggiore ai minori.
In the context of increasingly frequent transnational links, one of the most delicate aspects concerns the protection of the child’s right to maintain stable contact with both parents, especially after the dissolution of the marital relationship or the interruption of cohabitation. The article offers a detailed examination of existing European law and private international law, which will increasingly need to be integrated with each other and with the sources of national law in order to ensure ever greater protection for minors.
Keywords: double parenthood – best interest of the child – parental responsibility – family custody – visiting rights
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Sommario:
1. Premessa - 2. La disciplina della responsabilità genitoriale nelle famiglie transnazionali. La disciplina della giurisdizione nel Reg. CE n. 2201-2003 - 3. Il trasferimento lecito del minore all’estero nel Reg. CE n. 2201-2003: le modifiche al regime di affidamento e visita - 4. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Il regime speciale previsto per le decisioni in materia di diritto di visita - 5. Gli strumenti a tutela del diritto di visita previsti dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 - 6. Conclusioni - NOTE
1. Premessa
Nel momento attuale, è ormai noto che la crescente mobilità delle persone ha comportato un importante aumento delle situazioni in cui il nucleo familiare presenta elementi di collegamento con più ordinamenti giuridici [1]. In presenza di legami di natura transnazionale, uno degli aspetti più delicati concerne la tutela del diritto del minore a mantenere contatti stabili con entrambi i genitori, soprattutto a valle dello scioglimento del rapporto coniugale o della cessazione della convivenza. Il c.d. diritto alla bigenitorialità, infatti, non può e non deve essere condizionato da una separazione tra i genitori, trattandosi di un impegno che ciascuno di essi assume nei confronti del proprio figlio [2]. Tale diritto trova fondamento non solo nel più generale diritto al rispetto della vita familiare, di cui all’art. 8 CEDU [3], ma anche e specificamente negli artt. 9 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui [continua ..]
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2. La disciplina della responsabilità genitoriale nelle famiglie transnazionali. La disciplina della giurisdizione nel Reg. CE n. 2201-2003
Il riconoscimento a livello internazionale del diritto del minore al mantenimento di un rapporto continuativo con entrambi i genitori ha costituito l’impulso e il criterio-guida per importanti riforme legislative a livello nazionale, come è accaduto in Italia con l’introduzione dell’affidamento condiviso quale modalità di regolamentazione più frequente per l’esercizio della responsabilità genitoriale [9]. Con riferimento alle famiglie transazionali, la tutela del rapporto genitoriale ispira la normativa di diritto internazionale privato e processuale, per la risoluzione dei conflitti di legge e di giurisdizione tra gli Stati con cui il rapporto familiare presenta un collegamento, nonché per la correlata questione del riconoscimento e della esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Si tratta di questioni sulle quali, accanto alle normative predisposte da ciascun ordinamento giuridico, si è [continua ..]
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3. Il trasferimento lecito del minore all’estero nel Reg. CE n. 2201-2003: le modifiche al regime di affidamento e visita
In linea di principio, la giurisdizione dell’autorità del luogo in cui il minore risiede abitualmente è determinata al momento dell’instaurazione del giudizio e permane anche nel momento in cui il minore si trasferisce in un altro Stato membro (con eventuale connessa acquisizione della residenza abituale nel nuovo Paese) e fino alla adozione della relativa decisione [33]. Nel momento in cui il procedimento si chiude con una determinazione relativa alla responsabilità genitoriale, che stabilisca le condizioni dell’affidamento, qualsiasi procedimento successivo che richieda una nuova pronuncia giurisdizionale dovrà essere presentato dinanzi al giudice della residenza abituale del minore al momento dell’instaurazione del giudizio, o in base agli ulteriori criteri di giurisdizione previsti dal regolamento [34]. In questo contesto, l’art. 9 del regolamento contiene una precisazione che risulta di particolare interesse [continua ..]
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4. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Il regime speciale previsto per le decisioni in materia di diritto di visita
La fase di attuazione dei provvedimenti relativi ai minori presenta dei profili indubbiamente delicati. Essi risultano pressoché insuscettibili di essere attuati attraverso l’ordinario processo esecutivo, che non presenta le modalità e gli strumenti tali per rendere sicuro, ma nemmeno rapido ed effettivo, l’esercizio della responsabilità genitoriale. Per tale ragione, il riconoscimento e l’esecuzione all’estero dei provvedimenti giurisdizionali in materia deve essere apprezzato non solo dal punto di vista puramente ‘processuale’, ma anche da una prospettiva che tenga conto della preminente rilevanza dell’interesse del minore. Con specifico riferimento alle fonti di diritto dell’Unione europea, è importante sottolineare ancora una volta prospettiva evolutiva che vede, tra gli obiettivi principali, la promozione dei diritti fondamentali del minore e la creazione di uno spazio giudiziario europeo ‘a misura [continua ..]
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5. Gli strumenti a tutela del diritto di visita previsti dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980
Ulteriori disposizioni a tutela del diritto di visita transfrontaliero, applicabili anche all’interno dello spazio giudiziario europeo, si rinvengono nella convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori [58]. Quest’ultimo fenomeno rappresenta, come noto, l’oggetto principale della convenzione. Tuttavia, essa contiene anche una specifica disciplina a tutela dell’esercizio effettivo del diritto di visita nei confronti di un figlio che viva con l’altro genitore in uno Stato estero, o che comunque abbia la propria residenza abituale in un Paese diverso da quello in cui risiede il richiedente. Il sistema predisposto dalla convenzione si incentra sul potenziamento della collaborazione tra gli Stati contraenti, attraverso la rete delle Autorità Centrali (per l’Italia, il già citato Dipartimento per la giustizia minorile) [59], le quali possono fornire assistenza in tutte le fasi [continua ..]
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6. Conclusioni
Il principio del superiore interesse del minore, che si estrinseca nella necessità di proteggere sempre e comunque i diritti e il benessere del soggetto più debole del nucleo familiare, costituisce allo stesso tempo il fondamento e il limite degli strumenti giuridici predisposta a tutela delle relazioni tra genitori e figli. Ciò risulta particolarmente evidente nell’ambito della disciplina di diritto internazionale privato e processuale predisposta a livello internazionale. Numerosi strumenti sono stati predisposti per tutelare il rapporto genitoriale in un contesto transfrontaliero, nell’ottica di facilitare l’esercizio materiale dei diritti di affidamento e di visita. Nel contesto dell’Unione europea, il Reg. CE n. 2201/2003 ha uniformato la disciplina della giurisdizione ed il regime di circolazione delle decisioni, proprio nell’ottica di evitare che il conflitto tra i genitori sia alimentato da conflitti di competenza tra le [continua ..]
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NOTE