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La 'corretta' attuazione dei tempi di permanenza del minore presso i genitori e le modalità del loro adempimento in caso di conflitto
Elisa Tosini
Il nostro ordinamento è in grado di garantire al minore di avere e mantenere nel tempo rapporti continuativi e significativi con ciascun genitore? L’autrice offre una puntuale analisi del diritto alla bi-genitorialità e degli strumenti che, ove correttamente applicati, sono in grado di fornire valide misure che consentono di dare attuazione ai provvedimenti giudiziari che regolamentano l’affidamento.
Is our system able to guarantee the child stability, security, and close relationships with both parents over time? The author offers a detailed analysis of co-parenting right and about the instruments that are able to provide valid measures to implement the current court order that regulate custody if correctly applied.
Keywords: double parenthood – custody
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Sommario:
1. La bi-genitorialità e la suddivisione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore - 2. L'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole prima della l. n. 54-2006 e le misure azionabili in caso di loro violazione - 3. L'art. 709 ter c.p.c. e la sua funzione di misura coercitiva indiretta in ordine all'attuazione dei provvedimenti sull’affido - 4. Conclusioni - NOTE
1. La bi-genitorialità e la suddivisione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore
La relazione intercorrente tra figli e genitori durante la scissione del rapporto familiare è stato nel tempo oggetto di diversi interventi legislativi. La l. n. 54/2006, nel novellare il codice di rito in ordine alla separazione, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’istituto dell’affidamento condiviso. È stata in tal modo disposta un’epocale riforma nel diritto di famiglia che pone al centro della crisi genitoriale l’interesse prevalente dei figli minori a mantenere rapporti stabili e significativi con entrambi i genitori anche dopo il venire meno del vincolo affettivo un tempo esistente tra quest’ultimi e il conseguente disfacimento dell’originario nucleo familiare. A questo riguardo, come è noto, in assenza di particolari circostanze legittimanti l’adozione di differenti soluzioni, quali a titolo meramente esemplificativo l’affidamento esclusivo o endofamiliare, a seguito della legge [continua ..]
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2. L'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole prima della l. n. 54-2006 e le misure azionabili in caso di loro violazione
In ordine a tale aspetto si osserva come per gli operatori del diritto un delicato problema pratico che si trovano quotidianamente a dovere affrontare sia quello inerente ai rimedi esperibili a fronte della violazione da parte di un genitore dei provvedimenti concernenti le modalità di affidamento dei figli minori. È noto come nella prassi applicativa tali tipi di provvedimenti vengano di sovente disattesi, soprattutto nei casi di esistente o perdurante conflittualità tra i genitori del minore. Si pensi all’ipotesi in cui il genitore affidatario o presso il quale il minore è collocato ostacoli la frequentazione del figlio con l’altro genitore, negando l’esercizio effettivo della responsabilità genitoriale dell’altro. Ugualmente, al caso in cui il genitore non affidatario o collocatario del minore si sottragga alle proprie responsabilità genitoriali, privando per esempio l’altro genitore dei [continua ..]
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3. L'art. 709 ter c.p.c. e la sua funzione di misura coercitiva indiretta in ordine all'attuazione dei provvedimenti sull’affido
Mediante l’art. 709 ter c.p.c., introdotto dalla l. n. 54/2006, il legislatore ha voluto tutelare il diritto del figlio minore alla bi-genitorialità, attraverso la previsione di uno strumento processuale con cui, in base a un articolato apparato di sanzioni, si tende a porre rimedio a comportamenti pregiudizievoli posti in essere da uno dei due genitori verso l’altro e/o il figlio o che violano i provvedimenti sull’affido. Tale norma appare estremamente rilevante soprattutto là dove si consideri che antecedentemente all’introduzione di tale misura l’esecuzione dei provvedimenti in questione rimaneva pressoché affidata in un gran numero di casi solo allo spontaneo adempimento dei soggetti obbligati, seppure incentivato dalle sanzioni penali previste per l’ipotesi di inadempimento e condizionato al potere del giudice del procedimento di merito di valutare il comportamento del genitore inadempiente al fine di [continua ..]
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4. Conclusioni
Fatto salvo una maggiore e più rigoroso approfondimento delle problematiche emerse nella disamina che precede, alla luce delle osservazioni espletate e pur in base a un sommario esame delle stesse, si ritiene come, ai fini della tutela del diritto alla bi-genitorialità, nell’accezione e con le limitazioni in precedenza individuate, l’ordinamento offra una serie di strumenti che ove correttamente applicati certamente sono tra loro in grado di fornire, pur con le criticità e i dubbi esegetici rilevati, valide misure, consentendo di attuare i provvedimenti giudiziari che regolamentano l’affidamento e permettere al minore di avere e mantenere nel tempo rapporti continuativi con ciascun genitore, almeno ogni qualvolta in cui non sussistano impedimenti idonei a giustificarne l’allontanamento. È indubbio, tuttavia, che la delicatezza e l’importanza della materia giustificherebbero un’auspicabile e immediato [continua ..]
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NOTE