Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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La mediazione familiare internazionale: la ricerca del linguaggio universale nell'incontro tra culture (di Marina Blasi (Avvocato in Roma. Presidente Aiaf Lazio, Mediatore Familiare))


SOMMARIO:

1. La mediazione familiare internazionale nei casi di sottrazione internazionale di minori - 2. La mediazione familiare internazionale e l’incontro tra culture - 3. Dalla mediazione familiare "domestica" alla mediazione familiare internazionale. La guida alle Buone Prassi - 4. L’utilizzo della tecnologia nella mediazione familiare internazionale nei casi di sottrazione internazionale di minori - 5. Il mediatore del Parlamento Europeo - 6. Conclusioni - NOTE


1. La mediazione familiare internazionale nei casi di sottrazione internazionale di minori

La mediazione familiare internazionale nei casi di sottrazione internazionale di minori deve con­siderarsi estensione della globalizzazione del diritto di famiglia. Essa si rivolge a sostegno dei bisogni di sempre più numerose famiglie e coppie biculturali [1]. È noto che il tasso di divorzi nelle coppie miste è maggiore rispetto a quello nelle coppie monoculturali, ed è caratterizzato dalla particolare complessità delle dinamiche di gestione della crisi e della separazione, con effetti soprattutto per i minori, i quali possono ritrovarsi ostaggio aldilà della frontiera, amputati di un genitore, sradicati dal loro ambiente. In questi casi si innesca una spirale che trascina i minori nella maratona di giudizi in cui ciascuno dei due genitori insegue “il suo diritto” sul minore, e che possono culminare in decisioni spesso inapplicabili nell’altro paese. Quando si rompe il legame nella coppia mista, uno degli effetti immediati è la decisione di uno dei due partner, o di entrambi, di tornare nel proprio paese d’origine. Non si tratta però solo di un trasferimento fisico, in realtà ognuno tende a rientrare nel proprio sistema di regole originario, in quel sistema tramandato di generazione in generazione, con conseguente irrigidimento dei principi che investono soprattutto la cura, l’educazione dei figli e l’esercizio della responsabilità genitoriale [2]. La Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione di minori, proprio in ragione di ciò, promuove la ricerca di soluzioni amichevoli, laddove all’art. 7 dispone che le Autorità Centrali devono «prendere i provvedimenti necessari (...) per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole». Tale indicazione viene in parte ripresa nell’art. 10 in cui è previsto che «l’autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore prenderà o farà prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna volontaria» [3]. Diversamente dalla mediazione familiare che si è sviluppata nei singoli Stati e legislazioni nazionali, introdotta e riconosciuta nell’ambito del diritto di famiglia, la mediazione familiare per i casi di sottrazione internazionale di minori si è sviluppata nel contesto internazionale del riconoscimento dei diritti dei [continua ..]


2. La mediazione familiare internazionale e l’incontro tra culture

Le differenti visioni culturali e tradizioni dei partner della coppia mista tendono ad accentuarsi dopo la nascita del figlio. Molte di queste riguardano proprio il ruolo delle figure genitoriali, dei membri delle famiglie estese, e del loro riconoscimento nelle rispettive culture. Nei casi di sottrazione internazionale di minori sottoposti a mediazione familiare internazionale, se da un lato la cultura può sembrare uno degli aspetti marginali (rispetto alla conoscenza degli aspetti giuridici, del contenzioso delle Autorità Centrali, e dei procedimenti penali), in realtà può diventare la chiave del successo della mediazione. Ciascun individuo è infatti la somma di più culture [11], il background culturale inevitabilmente influenza le reazioni, e le modalità di gestione, reiterazione e risoluzione del conflitto [12]. Quando vi è una crisi o una situazione di stress le persone attingono alla loro cultura di origine e, ancorché il conflitto sia universale, esso è distinto in ogni cultura [13]. Ciò non significa che l’incontro di culture generi il conflitto, ma può esacerbarlo o risolverlo, trasformarlo, incidendo sicuramente sulle modalità di comunicazione tra le persone, e nei casi in esame, sulle modalità stesse di intervento del mediatore. Quando il terzo, il mediatore, interviene in un caso di sottrazione internazionale, il suo ruolo principale è di assorbire la tensione che scaturisce nel conflitto, in un lasso di tempo molto ristretto, scegliendo ed adattando le tecniche di comunicazione a seconda delle culture, preparandosi a fronteggiare i potenziali ostacoli alla buona comunicazione dei genitori tra loro e con il mediatore stesso. Nella mediazione familiare internazionale la cultura deve essere utilizzata come vantaggio, risorsa. La comprensione delle diversità culturali è un fondamentale fattore da riconoscere e valorizzare come parte dell’individuo [14]. La conoscenza di aspetti basilari di antropologia culturale consente di comprendere come la specifica sottrazione sia avvenuta, di prevenirla, di risolverla, consentendo di individuare altresì le influenze cui è esposto il bambino. Per tali ragioni il mediatore ha bisogno di conoscere le famiglie di origine delle parti, e il ruolo della famiglie nelle loro culture [15], come è interpretato l’esercizio della [continua ..]


3. Dalla mediazione familiare "domestica" alla mediazione familiare internazionale. La guida alle Buone Prassi

La mediazione familiare nacque negli anni settanta negli Stati Uniti con G.J. Coogler e da allora si sono sviluppati diversi modelli di mediazione familiare ciascuno dei quali valorizza un aspetto del processo di mediazione, che possono essere ricompresi in quattro generali modelli principali: la mediazione strutturata [23], la mediazione terapeutica [24], la mediazione negoziale [25] e la mediazione basata sui bisogni evolutivi [26]. Oltre a riscontrarsi differenti modelli occorre evidenziare che gli Stati hanno un diverso approccio però al contesto della mediazione, riconoscendo alla stessa ora una valenza fondamentale nella risoluzione dei conflitti familiari, ora giudiziale, ora stragiudiziale, ora obbligatoria o facoltativa [27]. Nel paragrafo che precede sono state enunciate le peculiarità della mediazione familiare internazionale, ma è evidente che sulla buona riuscita della stessa influisce l’importanza che viene riconosciuta socialmente e normativamente negli Stati di origine alla mediazione familiare. In aggiunta agli sforzi profusi dalle organizzazioni internazionali parecchi Stati hanno predisposto programmi nazionali per strutturare servizi di mediazione familiare internazionale [28]. Nel 2012 è stata pubblicata la Guida alle Buone Prassi nell’ambito della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori [29], che pur non avendo valore vincolante per gli Stati aderenti, in quanto i principi generali in essa contenuti hanno un carattere meramente consultivo, con esse tutti gli Stati aderenti, e in particolare le Autorità Centrali designate nell’ambito della Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione di minori, sono incoraggiati a riesaminare le proprie prassi e, se pertinente e possibile, a migliorarle. L’esame della Guida permette di enucleare alcuni principi fondamentali della Mediazione Familiare internazionale nei casi di sottrazione nell’ambito della Convenzione dell’Aja del 1980. Principio indiscutibile e fondamentale è la volontarietà della mediazione: il processo è volontario e l’avvio di un procedimento di ritorno in base alla Convenzione dell’Aja non deve dipendere dalla partecipazione alla mediazione o a una sessione di mediazione informativa. Tale principio non è in contrasto con i requisiti di [continua ..]


4. L’utilizzo della tecnologia nella mediazione familiare internazionale nei casi di sottrazione internazionale di minori

In questi ultimi anni si è aperto un vivace dibattito sul ricorso alla tecnologia nelle mediazioni familiari internazionali che vede contrapposti coloro che prediligono i vantaggi legati ai costi e alla rapidità connessi alla tecnologia e coloro che invece ne temono gli ostacoli alla garanzia di riservatezza e alla comunicazione non verbale. Sicuramente la tecnologia in alcuni casi di mediazione familiare internazionale può aiutare i genitori e il mediatore, velocizzandola e rendendola quindi efficace [37]. La mediazione familiare internazionale può infatti necessitare il coinvolgimento di molti attori, inclusi uno o due mediatori, genitori (biologici, adottivi, o di fatto), avvocati, terzi, interprete. È però assai difficile, se non impossibile, riuscire a riunire tutti questi soggetti nello stesso luogo e nello stesso tempo. In questi casi l’uso della tecnologia può facilitare la comunicazione, attraverso strumenti quali il telefono, l’e-mail, Skype, e software per aiutare i genitori o piattaforme cosiddette ODR (online dispute resolution) [38]. Tale tecnologia però può essere inaccessibile a molti genitori, per i costi o per il luogo in cui si trovano le persone coinvolte, e per la loro educazione [39]. Inoltre le persone che non sono abituate a questa forma di comunicazione possono non adattarsi nei tempi rapidi richiesti, soprattutto se c’è un alto livello di pressione. L’uso della tecnologia è da molti considerato un ostacolo in quanto non permetterebbe ai genitori di mostrare i tratti della propria cultura che si manifestano con la comunicazione non verbale, come invece accadrebbe negli incontri frontali [40]. Se è vero che con l’ODR si perde il linguaggio non verbale, questo potrebbe però aiutare i genitori a focalizzarsi su un livello di comunicazione essenziale e funzionale al caso. Il problema maggiore collegato all’utilizzo della tecnologia riguarda comunque la garanzia della riservatezza [41] e gli standard di sicurezza [42]. Riconoscere quando è appropriato ricorrere alla tecnologia presuppone conoscere prima i genitori coinvolti. Deve essere approntata e raffinata una tecnica del mediatore per entrare in contatto diretto con la parte, che aiuti a sviluppare l’empatia anche a distanza. Questi deve essere in grado di rilevare le incongruità della comunicazione [continua ..]


5. Il mediatore del Parlamento Europeo

 [49] L’ufficio del Mediatore del Parlamento Europeo è stato istituito nel 1987 su iniziativa di Lord Plumb, per i casi di sottrazione internazionale di minori. Nel 2014 è stata nominata Mediatore del Parlamento Europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori Mairead McGuinness, che succede a Roberta Angelilli (2009/2014), Evelyne Gebhardt (2004/2009), Mary Banotti (1995/2004) e Marie Claude Vayssade (1987/1994). Il Parlamento Europeo partecipa attivamente non solo al dibattito legislativo, ma anche mettendo l’esperienza dell’Ufficio del Mediatore al servizio dei cittadini, nel superiore ed esclusivo interesse del minore. L’Ufficio del Mediatore è gestito da un avvocato ed esperto giuridico nel settore del diritto internazionale di famiglia, Simona Mangiante, che è altresì la referente per il trattamento delle richieste. Il Mediatore del Parlamento Europeo fornisce informazioni sul servizio di mediazione familiare internazionale, che è gratuito. È quindi offerto alle parti il sostegno giuridico con la garanzia istituzionale del Mediatore. I genitori che desiderano ricorrere ad una procedura di mediazione familiare internazionale sono convocati presso il Parlamento europeo o presso il luogo di residenza del minore. Dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino, l’Ufficio del Mediatore procede innanzitutto alla valutazione della richiesta. Se non sussistono cause giuridiche di esclusione della procedura, si procede all’apertura formale della mediazione familiare e si richiede alle parti di sottoscrivere una dichiarazione di accettazione della procedura. È quindi avviato il dialogo con le parti, attraverso l’organizzazione di audioconferenze e lo scambio di corrispondenza postale e informatica per definire i punti essenziali della “negoziazione”. La mediazione familiare si svolge presso il Parlamento Europeo, alla presenza delle parti, del personale dell’Ufficio del Mediatore e dei rappresentanti legali delle parti, se coinvolti. In caso di video/teleconferenza le parti sono ospitate in sedi “istituzionali”, quali ambasciate, consolati o delegazioni dell’Unione Europea. Di solito vengono coinvolti due mediatori ciascuno della nazionalità di una delle parti coinvolte, quindi si predilige il modello di comediazione biculturale e bilingue. Una volta raggiunti elementi comuni di [continua ..]


6. Conclusioni

Tutte le unioni sono delle “unioni miste”. Nel momento in cui si costituisce un rapporto, una relazione tra due mondi completamente diversi che si incontrano. Ogni soggetto ha un proprio sistema di regole, spesso non scritte, che ha bisogno di integrarsi con il sistema dell’altro. È evidente che in un’unione tra persone di nazionalità diverse, di culture diverse, di credi diversi, l’im­pegno per costruire un sistema di regole nuovo è più complesso [50] e che la disintegrazione di tale sistema, causata dalla separazione, ha effetti più articolati. La mediazione familiare internazionale, come introdotta ed individuata nel contesto della Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale del minore, per la specificità dell’intervento e le criticità ad essa connesse potrebbe apparire come un diverso tipo di mediazione familiare. A parere di chi scrive però la specificità del contesto ne influenza le modalità, le tecniche, i tempi, ma non ne muta la natura e l’es­senza ontologica, che deve ricondursi all’unico genus della mediazione familiare. Quest’ultima è un linguaggio che attraversa le frontiere, oltrepassa i sistemi giudiziari, supera le differenze storiche e culturali. La mediazione è il luogo in cui si incontrano le differenze le quali, accettate e comprese, si trasformano in ricchezza, aspirando a restaurare l’armonia nella relazione, a restituire dignità e rinnovamento al legame [51]. In queste procedure il ruolo dell’avvocato specializzato è fondamentale. Qualora le parti di una controversia familiare internazionale decidano di compiere un tentativo di mediazione, il legale deve sostenere le parti fornendo le informazioni giuridiche necessarie per consentire loro di compiere una decisione informata dall’accesso alla mediazione alla redazione dell’accordo, e conferendo valore giuridico all’accordo raggiunto in entrambi (tutti) i sistemi giuridici interessati nel caso in esame. Il coinvolgimento nei casi di sottrazione internazionale di minori di un avvocato non specializzato e di un mediatore non formato può avere effetti negativi e ostacolare ulteriormente il raggiungimento di una risoluzione amichevole della questione.


NOTE