Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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Intervista alla dott. Daniela Bacchetta – Magistrato addetto all'Ufficio II del Capo Dipartimento per la giustizia minorile – Autorità Centrali Convenzionali – Ministero della Giustizia (di A cura di Giulia Sarnari (Avvocato in Roma))


SOMMARIO:

1. Breve premessa - 2. Sottrazione del minore dall’Italia - 3. Sottrazione del minore verso l’Italia


1. Breve premessa

La sottrazione internazionale di minori si verifica quando un genitore conduce all’estero il figlio minore senza autorizzazione dell’altro genitore, sottraendolo al paese della sua residenza abituale, oppure quando il figlio minore, che si trovava legittimamente all’estero con un genitore, da questi non viene ricondotto nel luogo della sua residenza abituale, nel termine previsto o convenuto. La Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 disciplina gli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e tutti gli stati che vi hanno aderito hanno istituito, come prevede la Convenzione, le c.d. Autorità Centrali, organi incaricati della cooperazione reciproca e della promozione e coordinamento nei rispettivi stati delle attività finalizzate al rientro immediato dei minori sottratti nello stato di residenza abituale. Per l’Italia, l’Autorità Centrale è il Dipartimento per la giustizia minorile presso il Ministero della Giustizia. Nel sito web dell’Autorità Centrale (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_5_8.wp?tab=w) si trovano molte informazioni utili di inquadramento della materia, informazioni pratiche, istruzioni per scongiurare la sottrazione prima che si verifichi, testi normativi, statistiche. Nel caso in cui la sottrazione avvenga verso uno Stato che non ha aderito alla Convenzione, ci si deve rivolgere al Ministero degli Affari Esteri (http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/ serviziconsolari/minori/sottrazioneinternazionaleminori.html). Pur essendovi molte organizzazioni che dispensano consigli sul da farsi in caso di sottrazione, si consiglia di indirizzarsi subito o presso l’Autorità Centrale o presso il Ministero degli Affari Esteri. La Dott. Daniela Bacchetta, Magistrato addetto all’Ufficio II del Capo Dipartimento per la giustizia minorile – Autorità Centrali Convenzionali del Ministero della Giustizia, che si è resa disponibile a rispondere ad alcune ricorrenti domande, nel ricordare che tutte le informazioni utili si trovano sul sito sopra citato, specifica anche che i funzionari dell’Autorità Centrale, agevolmente contattabili, fungono da “facilitatori”, spiegano quale sia la procedura nel paese di rifugio (in quanto ogni stato aderente alla Convenzione ha posto in essere una diversa procedura di rimpatrio del minore) e informano su quanto è necessario per [continua ..]


2. Sottrazione del minore dall’Italia

Dott. Bacchetta, spesso in caso di sottrazione, si ritiene che oltre ad avviare la denuncia ai sensi dell’art. 8 della Convenzione dell’Aja, sia importante rivolgersi al tribunale italiano per ottenere un provvedimento di affidamento esclusivo al genitore vittima della sottrazione. Lei che ritiene in proposito? La Convenzione dell’Aja si fonda sul principio che, quando c’è un regime di esercizio della responsabilità genitoriale che non esclude un genitore dalla decisione sulla residenza del minore, l’altro genitore non può unilateralmente spostare il figlio fuori dal paese in cui il minore ha la residenza abituale. Spostare un minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale o trattenervelo oltre il tempo consentito dal regime di affidamento è una sorta di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per imporre una propria decisione, invece di rivolgersi al giudice del luogo della residenza abituale del minore per avviare una procedura di separazione, divorzio o modifica delle condizioni dell’affidamento precedentemente stabilite. La procedura speciale di cui alla Convenzione dell’Aja serve ad ottenere un provvedimento di ritorno: di ritorno non già al genitore, ma alla giurisdizione dello Stato di residenza abituale del minore. L’eventuale decisione giudiziale che ordina il ritorno del minore non comporta l’affidamento del minore al genitore vittima della sottrazione, ma ristabilisce lo status quo ante. Dunque il genitore vittima della sottrazione non dovrebbe limitarsi ad attivare nello Stato di rifugio – tramite l’Autorità Centrale – la procedura convenzionale per il ritorno, ma dovrebbe altresì avviare quanto prima nello Stato di residenza abituale una procedura per la disciplina dell’affida­mento o per la modifica delle condizioni precedentemente fissate. È pertanto necessaria la valutazione, da parte dell’avvocato del genitore vittima della sottrazione, dei passi da intraprendere nel­l’uno e nell’altro Stato e un attento coordinamento delle procedure possibili nei due Stati. A mio avviso, finché non è stato pronunciato ed eseguito un ordine di ritorno, sarebbe più opportuno che in Italia fossero chiesti ed emessi solo provvedimenti provvisori, possibilmente non solamente punitivi nei confronti del genitore sottrattore (come [continua ..]


3. Sottrazione del minore verso l’Italia