Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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Amministrazione di sostegno e protezione di soggetti stranieri (di Alberto Figone (Avvocato in Genova. Direttore scientifico Scuola di alta Formazione AIAF "Milena Pini"))


SOMMARIO:

1. Le previsioni di diritto internazionale privato - 2. La Convenzione dell’Aja 13 gennaio 2000 - 3. Lo stato della giurisprudenza - NOTE


1. Le previsioni di diritto internazionale privato

La l. n. 6/2004 nulla ha disposto quanto alla protezione dello straniero, colpito da disabilità, che si trovi sul territorio italiano; è allora necessario ad oggi fare riferimento ai principi generali di diritto internazionale privato, di cui alla l. n. 218/1995, ed in particolare all’art. 43, ove è previsto che «i presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci di maggiore età, nonché i rapporti tra l’incapace e chi ne ha cura, sono regolati dalla legge nazionale dell’incapa­ce. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria ed urgente la persone ed i beni dell’incapace, il giudice potrà adottare le misure previste dalla legge italiana». Ad una prima disamina, sembra dunque che l’istituto dell’amministrazione di sostegno, così come configurato dalla citata l. n. 6/2004, non possa dirsi applicabile allo straniero, anche se residente ufficialmente in Italia, a meno che questi abbia acquisito (anche) la cittadinanza italiana; al più potrà essere nominato allo straniero solo un amministratore provvisorio, a fronte di specifiche contingenze, escludendosi, invece, un’amministrazione definitiva [1].


2. La Convenzione dell’Aja 13 gennaio 2000

In data 13 gennaio 2000 è stata approvata dal Parlamento europeo una “Convezione sulla protezione internazionale degli adulti” che l’Italia ha sottoscritto il 31 ottobre 2008, ma non ha ancora purtroppo ratificato (contrariamente ad altri Paesi europei, tra i quali la Francia, il Regno Unito, la Germania e la Svizzera). Essa promuove alcuni importanti obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, entrata in vigore il 3 maggio 2008 per 109 Paesi, tra cui l’Italia (dove è stata resa esecutiva con l. n. 18/2009), in particolare quelli di cui all’art. 12 sull’uguale riconoscimento davanti alla legge e all’art. 32 sulla cooperazione internazionale. La Convenzione dell’Aja, in esame, ha una struttura analoga ad altra del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ma è stata adeguata alle specifiche esigenze degli adulti vulnerabili. Nel contempo essa è coerente con i principi espressi dal Reg. CE n. 2201/2003, ove si attribuisce rilievo (ai fini dell’individuazione del giudice competente a decidere della crisi matrimoniale) al criterio della residenza abituale. La Convenzione dell’Aja, come risulta dall’art. 1, si applica «nelle situazioni a carattere internazionale, alla protezione degli adulti che a causa di un’alterazione o di un’insufficienza delle fa­coltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi». La formulazione assai ampia della norma ben fa comprendere come la Convezione si applichi alle diverse misure protettive dell’in­capace (tutela, curatela, ed anche amministrazione di sostegno). Una volta che essa fosse ratificata in Italia, anche lo straniero potrebbe beneficiare delle stesse misure che sono riconosciute ai cittadini italiani. Dispone, infatti, l’art. 5 della Convenzione, inserito nel Capo II, relativo alla competenza, che le autorità, sia giudiziarie, sia amministrative dello Stato di residenza abituale dell’adulto, sono competenti ad assumere le misure finalizzate alla protezione della sua persona e dei suoi beni. L’art. 6 prevede poi che detta competenza si estenda anche agli «adulti rifugiati e agli adulti che, a seguito di gravi disordini [continua ..]


3. Lo stato della giurisprudenza

La giurisprudenza ad oggi non è uniforme. Non si rinvengono interventi della Corte di legittimità e le (poche) decisioni rese forniscono interpretazioni molto variegate. Una prima pronuncia aveva affermato, in via generale, l’inapplicabilità dell’amministrazione di sostegno allo straniero; il giudice aveva tuttavia ritenuto di aprire, in via d’urgenza, un’ammini­strazione provvisoria, con il conferimento di un incarico limitato nel tempo [2]. Altra pronuncia aveva conferito un incarico a tempo determinato di amministratore di sostegno ad una persona extracomunitaria, ricoverata in ospedale, per l’impugnazione di provvedimenti amministrativi di allontanamento o espulsione dal territorio dello Stato italiano [3]. Del tutto differente, invece, è la soluzione cui è pervenuta altra decisione pressoché coeva alla prima di quelle citate: si è infatti affermato che, in mancanza di certezze circa la normativa in vi­gore nel Paese d’origine del soggetto incapace, sarebbe possibile applicare al cittadino straniero l’amministrazione di sostegno. Nella specie si trattava di un cittadino marocchino, che da anni manifestava problematiche di salute mentale [4]. Un altro decreto ha disposto, pur in difetto di espressa previsione legislativa, l’applicabilità allo straniero dell’amministrazione di sostegno, esonerando altresì il beneficiario dal giuramento di fedeltà, prescritto quale condizione di efficacia del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana (nella specie, si trattava di una giovane disabile psichica, nata da genitori slavi e vissuta fin dalla nascita in Italia) [5]. Ancora, si è affermato che lo straniero, titolare di permesso di soggiorno, può beneficiare del­l’amministrazione di sostegno, a condizione di reciprocità [6], mentre si è ritenuto applicabile l’i­stituto, a prescindere dal fatto che lo straniero fosse o meno residente abitualmente in Italia, dove si trovava [7].


NOTE