Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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I compiti di natura patrimoniale dell'amministratore di sostegno. Il rendiconto: modalità di redazione. Responsabilità dell'amministratore (di Maria Teresa Pagano (Avvocato in Roma))


SOMMARIO:

1. Il decreto di nomina dell’Amministratore di Sostegno e i compiti di natura patrimoniale - 2. Il rendiconto - 3. Documentazione necessaria da allegare al rendiconto - 4. Le responsabilità dell’Amministratore di sostegno con riferimento alla redazione del rendiconto - NOTE


1. Il decreto di nomina dell’Amministratore di Sostegno e i compiti di natura patrimoniale

Al termine dell’istruttoria prevista dall’art. 407, 2°-5° comma, c.c., valutati gli elementi a sua disposizione, il giudice tutelare emette il decreto di nomina dell’Amministratore di Sostegno. A mente dell’art. 405 c.c. il decreto deve contenere, oltre alle generalità del beneficiario e del­l’Amministratore di Sostegno, la durata e l’oggetto dell’incarico; gli atti che l’Amministrato­re di Sostegno ha il potere di compiere e i limiti, anche di spesa, entro i quali il soggetto designato può operare senza la necessità di apposita autorizzazione del giudice tutelare. Al n. 6 del 4° comma dell’art. 405 c.c., il legislatore prevede che il giudice determini «la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario». Tale disposizione non sembra riferirsi direttamente ad un rendiconto propriamente inteso (nel quale è considerato l’aspetto più prettamente patrimoniale della gestione) quanto piuttosto ad una relazione dell’amministratore che consideri principalmente la sfera personale e sociale del beneficiario. È invece l’art. 411 c.c. a richiamare tra le norme applicabili all’Amministratore di Sostegno, l’art. 380 c.c., dettato in materia di tutela, che prevede l’obbligo del tutore di rendiconto annuale. Solo per completezza di esposizione deve essere precisato che, a differenza che per il tutore, non vi è alcun richiamo all’art. 362 c.c., con la conseguenza che l’Amministratore di Sostegno non dovrebbe essere tenuto ad effettuare all’inizio dell’incarico, con l’ausilio del cancelliere, l’in­ventario dei beni mobili ed immobili del beneficiario. L’assenza di tale previsione per l’AdS, comporta che il rendiconto che verrà dallo stesso presentato nei termini indicati dal decreto, avrà come base quanto l’AdS nominato è riuscito a ricostruire con l’aiuto del beneficiario (che non sempre è in grado di fornirlo) e con una scrupolosa ricerca di documentazione utile a ricostruire il patrimonio sia mobiliare sia immobiliare del beneficiario, spesso decisamente più consistente di quello emerso dall’istruttoria, soprattutto se si è in presenza di [continua ..]


2. Il rendiconto

[1]   Il rendiconto è il documento in cui si riassumono tutti i flussi di cassa che sono avvenuti in un determinato periodo e che espone le fonti che hanno incrementato i fondi liquidi disponibili rispetto al periodo iniziale e gli impieghi che, al contrario, hanno comportato un decremento delle stesse liquidità: Liquidità Iniziale + Fonti – Impieghi = Liquidità Finale. La finalità del rendiconto è, infatti, quella di descrivere le modalità di reperimento delle risorse finanziarie (le fonti), le modalità di utilizzo delle stesse (gli impieghi), e quindi di evidenziare le correlazioni esistenti tra le categorie di fonte e le categorie di impieghi per gruppi omogenei, determinando le incidenze percentuali delle fonti e degli impieghi sul totale delle medesime, consentendo così anche di individuare le cause della variazione della situazione patrimoniale di un determinato soggetto rispetto ad un determinato periodo precedente. È necessario per ogni Amministratore di Sostegno nominato, soprattutto se non si tratta di un professionista, sapere come si compila un rendiconto, a quali formalità ci si debba attenere e soprattutto quali siano i documenti da allegare. Il rendiconto è un atto di natura complessa, composto di una parte descrittiva, in cui l’AdS deve riferire in ordine alle iniziative più importanti che hanno caratterizzato la vita del beneficiario, in modo da consentire la valutazione della situazione personale del beneficiario in rapporto al progetto di vita e agli interessi morali e una parte numerica, nel caso in cui l’AdS abbia avuto l’attribuzione di funzioni che comportano anche atti di gestione economica e patrimoniale in cui, attraverso l’elencazione delle entrate e delle uscite darà conto delle variazioni patrimoniali intervenute. La maggioranza dei Tribunali ha predisposto modelli scaricabili dal web che possono fornire lo schema del rendiconto, soprattutto per gli amministratori di sostegno parenti stretti dei beneficiari (coniuge, genitori, figli), per i quali la predisposizione del rendiconto, pur rivestendo l’im­portanza propria di una norma di legge, spesso, sia per l’esiguità dei patrimoni (a volte solo pensioni o indennità), sia per la particolare condizione socio culturale degli amministratori e dei [continua ..]


3. Documentazione necessaria da allegare al rendiconto

Come abbiamo illustrato nei paragrafi precedenti, il rendiconto è il riepilogo, più o meno articolato, della vita economica del beneficiario. Anche in questo caso è doveroso separare la posizione degli amministratori di sostegno parenti del beneficiario con una situazione economica estremamente semplice che riproduce fedelmente la quotidiana esistenza ed i bisogni di tutte le formazioni familiari ordinarie. A questi rendiconti dovrà essere quindi allegata la documentazione attestante il pagamento delle utenze, delle spese per eventuali collaboratori domestici, delle imposte e delle spese straordinarie (per presidi medici o per acquisti straordinari autorizzati dal G.T.). Normalmente il giudice tutelare non pretende la documentazione attestante il dettaglio delle spese necessarie per il vitto e le esigenze quotidiane del beneficiario, potendosi le stesse ricondurre ad una media adeguata alle capacità economiche familiari. Diversa e ben più complessa è la documentazione che deve necessariamente essere allegata al rendiconto da parte degli amministratori di sostegno di situazioni patrimoniali più complesse. Di regola infatti, il giudice, nel corpo del decreto di nomina, stabilisce la cifra mensile che l’AdS potrà utilizzare senza autorizzazione per le spese del beneficiario. In tale cifra sono solitamente comprese, a seconda delle diverse situazioni, le spese per il vitto, le utenze le imposte, gli stipendi ed i contributi per i collaboratori familiari (spesso più di uno). Tutti i documenti relativi (con la sola eccezione degli scontrini per il vitto) devono essere allegati e contabilizzati nel rendiconto, così come tutte le spese straordinarie autorizzate nel corso dell’e­spletamento dell’incarico, quali acquisti di accessori, abbigliamento per il beneficiario, elettrodomestici o beni necessari al tempo libero. Analogamente devono far parte del rendiconto le attestazioni delle spese per le vacanze e per tutti i pagamenti effettuati eccedenti l’ordinaria am­ministrazione. Vanno senz’altro allegati al rendiconto gli estratti dei conti correnti bancari riferiti al beneficiario e la cui quadratura deve emergere inequivocabilmente dal rendiconto. Nel caso in cui la documentazione da allegare dovesse essere estremamente voluminosa potrà essere sostituita da quella maggiormente significativa, ma dovrà essere [continua ..]


4. Le responsabilità dell’Amministratore di sostegno con riferimento alla redazione del rendiconto

L’Amministratore di Sostegno, a ragione della modalità di incarico e dell’ufficio rivestito è un pubblico ufficiale e in virtù di tale qualifica, nello svolgimento della sua attività può commettere quei reati riconducibili a questa figura giuridica. Nella redazione del rendiconto, i reati che l’AdS può commettere sono diversi a seconda se lo stesso sia qualificabile come pubblico ufficiale anche nella redazione del rendiconto (soluzione per la quale il codice offre esplicitamente lo spunto all’art. 479 nel quale si legge che è punibile chi «attesta falsamente atti dei quali il documento è destinato a provare la verità», oppure, a titolo meramente indicativo, il peculato exart. 314 c.p. per cui «integra il delitto di peculato la condotta dell’Amministratore di Sostegno che, essendo abilitato ad operare sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all’amministrazione, si appropria, attraverso apposite operazioni bancarie, delle somme di denaro giacenti sugli stessi». In tal senso, Cass. pen., Sez. VI, 12 novembre 2014, n. 50754 che ha precisato che la disciplina applicabile all’Amministratore di Sostegno, in particolare avendo riguardo alle disposizioni del codice civile che ne regolano l’attività sull’obbligo annuale di rendiconto sulle limitazioni alla capacità di ricevere per testamento e per donazione, ecc., consente di attribuire a quest’ultimo, negli stessi termini del tutore, la qualifica di pubblico ufficiale. Pur potendosi verificare sia il reato di corruzione, sia propria ex art. 319 c.p. che impropria ex art. 318 c.p. il reato più frequente è il peculato, poiché l’Amministratore di Sostegno, favorito dalla disponibilità di beni sia di denaro sia di beni mobili dei beneficiari, può appropriarsene. Come anticipato, la mancata presentazione del rendiconto non è sanzionata dal codice, ma tale circostanza può essere valutata dal giudice sia nella determinazione dell’equo indennizzo sia per un’eventuale sostituzione dell’AdS [2]. Se invece si ritiene che nella redazione del rendiconto l’AdS non sia pubblico ufficiale, il reato che ipoteticamente lo stesso potrebbe commettere è il falso in scrittura privata previsto e punito dall’art. 485 che sanziona [continua ..]


NOTE