Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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L'apprensione diretta dell'assegno di mantenimento o ordine di pagamento diretto (di Giorgia Perzia)


L’articolo affronta in maniera analitica l’istituto del c.d. ordine di pagamento diretto, disciplinato dall’art. 156, 6° comma, c.c., nonché dall’art. 8, 3°comma, l. n. 898/1970 e succmod. Le molte lacune normative sono state colmate dalla giurisprudenza che ha esteso l’applicabilità dell’istituto all’assegno di mantenimento riconosciuto in favore dei figli, nonché alle determinazioni assunte in accordo e non solo su provvedimento del giudice, riconoscendo la possibilità di ricorrere a tale istituto anche in corso di causa. Solo con la l. n. 219/2012 l’istituto è applicabile anche ai figli nati da genitori non coniugati.

The article analytically approaches about so-called third party debt order, regulated by art. 156, par. 6, of the Italian Civil Code, as well as by art. 8, par. 3, of Law n. 898/1970 and subsequent amendments. The many regulatory gaps have been filled by the jurisprudence that has extended the applicability rules on the maintenance allowance in favour of children, as well as to the decisions passed by in agreement and not only by the judge, recognizing the possibility of using this allowance even during the processing. Only by Law n. 219/2012 this institute is applied, also in cases of natural children.

Keywords: child support – direct payment – seizure

  
SOMMARIO:

1. Introduzione dell’istituto nell'ordinamento, ratio legis e estensione giurisprudenziale - 2. Natura dell'istituto - 3. Oggetto - 4. Limite - 5. Legittimazione ad agire - 6. Procedimento - 7. Ambito di applicazione del procedimento ex art. 8 l. divorzio - 8. Adempimento successivo alla presentazione del ricorso ex art. 156, 6° comma, c.c. - 9. Efficacia - 10. Ritardo nell'adempimento o inadempimento relativo - 11. Concorso nel pignoramento, privilegio - 12. Revoca - 13. Ripetibilità della somma - NOTE


1. Introduzione dell’istituto nell'ordinamento, ratio legis e estensione giurisprudenziale

L’apprensione diretta o ordine di pagamento diretto dell’assegno di mantenimento al coniuge creditore è previsto dall’art. 156, 6° comma, c.c. e dall’art. 8, 3° comma, l. divorzio. S’inserisce nel quadro degli strumenti normativi predisposti dal legislatore al fine di assicurare una tutela privilegiata dei crediti di mantenimento. Il presupposto per la sua applicazione è l’imposizione di un assegno di mantenimento da versarsi da parte del coniuge più facoltoso all’altro, ed il mancato pagamento dello stesso. L’istituto è stato introdotto dapprima per l’assegno della separazione, dall’art. 37, l. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia all’interno dell’art. 156 c.c. All’epoca il legislatore del 1975 si ispirò al diritto francese e tedesco, ove misure simili erano già state introdotte, introducendo un istituto che consentisse all’avente diritto all’assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., in presenza dell’inadempienza da parte del coniuge obbligato, di ottenere l’effettivo e puntuale soddisfacimento del proprio credito attraverso un “prelievo alla fonte”. Si dovrà aspettare l’art. 12, l. 6 marzo 1987, n. 74 per vedere modificato l’art. 8 l. divorzio. Il medesimo istituto è stato disciplinato con differenze sostanziali nel procedimento attuativo, al 3°, 4°, 5° e 6° comma. A colmare le lacune legislative, comunque persistenti, sono successivamente intervenute le seguenti sentenze della Corte costituzionale: la sent. 12-31 maggio 1983, n. 144 ha esteso l’appli­cazione dell’art. 156, 6° comma, c.c. a favore dei figli di coniugi consensualmente separati quindi per il caso del mancato pagamento dell’assegno di mantenimento disposto in favore del figlio e non del coniuge; la sent. 14-19 gennaio 1987, n. 5 ne ha esteso l’applicazione anche in caso di assegni concordati all’interno di ricorsi per separazione consensuale omologati da decreto di tribunale, e quindi non solo a quelli imposti dal giudice in sentenza o nei provvedimenti provvisori; la sent. 23 giugno-6 luglio 1994, n. 278 ha previsto che anche il giudice istruttore potesse disporre, nel corso della causa di separazione, e senza quindi attendere la sentenza conclusiva del giudizio e dover instaurare un secondo [continua ..]


2. Natura dell'istituto

L’istituto si colloca nel quadro degli strumenti di “garanzia” delle pretese creditorie, ma è stato variamente inquadrato dalla dottrina e dalla giurisprudenza. V’è stato chi lo ha qualificato come un “pignoramento provvisionale”, riconducendolo nell’am­bito del processo esecutivo [2]. Chi ha ravvisato un’analogia con l’azione surrogatoria nel senso che, in forza del provvedimento del giudice o della norma di legge, viene concessa al coniuge cre­ditore la legittimazione ad esercitare un potere del debitore, ovvero coniuge inadempiente, verso un terzo [3]. Chi lo ha qualificato come una “delegazione coatta di pagamento”, visto l’effetto avuto di mutamento del soggetto legittimato a ricevere l’adempimento dell’obbligazione, e a pretenderlo forzatamente, in caso di inadempimento del terzo [4]. La giurisprudenza di legittimità è solida nell’inquadrarlo nell’ambito della “cessione coattiva del credito” [5], mentre alcuni giudici di merito lo hanno ricondotto all’art. 1188 c.c. che dispone anche che il pagamento debba essere fatto alla persona autorizzata dalla legge (e quindi dall’art. 8, 3° comma, l. divorzio) o dal giudice (e quindi in seguito all’instaurazione di procedimento ex art. 156, 6° comma, c.c.) a riceverlo [6].


3. Oggetto

Fra i terzi che potranno essere obbligati al pagamento a favore del coniuge creditore, i casi più comuni sono il datore di lavoro dell’obbligato (sia esso pubblico o privato), l’ente erogatore di trattamento pensionistico (anch’esso sia pubblico che privato), il conduttore di un immobile di proprietà del coniuge debitore. Non necessariamente deve trattarsi di prestazioni periodiche, potendo essere ordinato anche il pagamento diretto di una somma determinata. Con ordinanza del Tribunale di Napoli del 2 aprile 2012, emessa in seguito a ricorso dell’altro coniuge ex art. 156, 6° comma, il giudice istruttore della causa di separazione ha disposto che la somma residua dopo la vendita forzata di im­mobile di proprietà del coniuge debitore fosse essere pagata direttamente dal cancelliere dell’e­secuzione immobiliare all’avente diritto [7].


4. Limite

La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice possa legittimamente disporre il pagamento diretto dell’intera somma dovuta dal terzo, quando realizzi pienamente l’assetto economico determinato in sede di separazione [8]. Giurisprudenza di merito ha successivamente ritenuto che si debbano invece applicare i limiti di cui al pignoramento degli stipendi [9]. Nel testo dell’art. 8 l. divorzio, 5° comma, si legge espressamente che i terzi cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno e l’invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, se datori di lavoro del coniuge onerato o quindi oggetto di pagamento sono stipendi e salari, non possono versare a quest’ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.


5. Legittimazione ad agire

Il primo legittimato ad agire per richiedere l’ordine di pagamento diretto è, ovviamente, il coniuge avente diritto alla percezione dell’assegno, sia esso stato disposto per il mantenimento suo o dei figli con esso conviventi. Nel caso non infrequente in cui i figli minori siano stati affidati a soggetti diversi dai genitori (ad es. i nonni o gli zii) e sia disposto un assegno in loro favore a carico dei genitori, i beneficiari dell’ordine e quindi legittimati ad agire possono essere gli stessi soggetti affidatari [10]. Anche dopo il compimento della maggiore età da parte del figlio in cui favore è disposto un assegno di mantenimento, resta il coniuge già affidatario/collocatario del figlio il legittimato iure proprio a godere della legittimazione, fintanto che il figlio sia con lui convivente e non sia economicamente autosufficiente [11].


6. Procedimento

I procedimenti delineati dal codice civile e dalla legge di divorzio sono piuttosto diversi. L’art. 156, 6° comma, c.c. dispone che su richiesta dell’avente diritto, il giudice ordini ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. Si introduce con ricorso. Il terzo, non è parte del procedimento, ma deve essere individuato esattamente nella domanda. La competenza è del Tribunale ordinario, il quale procede con rito camerale ex art. 738 c.p.c. e decide con decreto motivato, dopo aver sentito l’inadempiente e il pubblico ministero, e aver raccolto le informazioni del caso. Se il terzo si rifiuta di adempiere all’ordine, eccependo l’inesistenza del debito, il coniuge avente diritto potrà promuovere un giudizio ordinario di accertamento dell’obbligo del terzo, con eventuale richiesta di condanna al risarcimento del danno. Il 3° comma della legge di divorzio invece dispone che il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno debba costituire in mora il coniuge obbligato e inadempiente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento – oggi anche tramite posta elettronica certificata – per un periodo di almeno trenta giorni. Trascorso detto periodo, il creditore può direttamente notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, invitandoli a versargli direttamente le somme dovute, e dandone comunicazione al coniuge inadempiente. Non è quindi richiesto alcun intervento del giudice e la procedura è molto più diretta e si conclude in tempi più rapidi. Innegabile la disparità di trattamento fra coniugi separati e divorziati e la lesione dell’art. 3 Cost. Il 4° comma dell’art. 8 l. divorzio prevede che ove il terzo debitore non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli artt. 5 e 6.


7. Ambito di applicazione del procedimento ex art. 8 l. divorzio

Si sottolinea come il procedimento semplificato previsto dalla legge di divorzio possa essere applicato soltanto dopo la pronuncia della sentenza di divorzio. In pendenza del giudizio di divorzio si potrà fare ricorso esclusivamente al rimedio di cui all’art. 156, 6° comma, c.c. [12]. Anche per la tutela dei crediti derivanti da assegno di mantenimento riconosciuto con provvedimento presidenziale provvisorio in pendenza del procedimento di divorzio, lo strumento cui fare ricorso è quello di cui all’art. 156, 6° comma, c.c. [13].


8. Adempimento successivo alla presentazione del ricorso ex art. 156, 6° comma, c.c.

Non infrequente l’ipotesi di pagamento successivo all’instaurazione del ricorso ex art. 156, 6° comma, c.c. Per non frustrare l’esigenza perseguita attraverso la previsione dell’ordine di pagamento diretto, ovvero garantire al coniuge avente diritto la tempestiva disponibilità delle somme occorrenti per il mantenimento proprio e della prole esimendolo dall’onere di promuovere reiterate procedure esecutive, che comportano un inevitabile differimento nel tempo del soddisfacimento della pretesa, il Tribunale Taranto, con decreto dell’8 novembre 1996, ha ritenuto che l’adem­pimento tardivo e, a maggior ragione, quello successivo alla proposizione del ricorso non sia idoneo ad escludere la sussistenza del presupposto di cui all’art. 156 c.c [14]. La pronuncia tuttavia è rimasta isolata.


9. Efficacia

Il versamento dell’assegno da parte del terzo sarà dovuto a decorrere dalla notifica del provvedimento ex art. 156, 6° comma, c.c. o dell’invito ex art. 8, 3° comma, l. divorzio. Con sent. 29 aprile 1980, n. 2837, la Cassazione ha disposto l’applicabilità in via analogica dei principi fissati dall’art. 1264 c.c. in tema di cessione di credito, pertanto l’efficacia dell’ordine nei confronti del terzo deve ope legis identificarsi con quella della notificazione della sentenza medesima al predetto ente.


10. Ritardo nell'adempimento o inadempimento relativo

Si sono verificati casi in cui le misure in analisi sono state richieste in seguito ad un mero ritardo nell’adempimento da parte dell’obbligato. Ad esempio, le condizioni di separazione/divor­zio/affidamento figlio minore prevedevano il pagamento dell’assegno anticipatamente entro il 5 del mese, e l’obbligato adempieva con puntuale ritardo alla fine del mese stesso. Si è posto quindi il problema della concedibilità della misura ex art. 156, 6° comma, c.c. e della richiedibilità della misura ex art. 8, 3° comma, l. divorzio. Il Tribunale di Milano, con decreto del 11 febbraio 2014 [15], ha statuito che in assenza di allegazioni circa il pregiudizio, che arrecherebbero a coniuge e figli, minimi ritardi nel pagamento del­l’assegno di mantenimento, non può ordinarsi al datore di lavoro dell’onerato di provvedere al pagamento diretto, ai sensi dell’art. 156, 6° comma, c.c. La decisione è stata ispirata dal principio di reciproca tolleranza. Diversamente in precedenza la Corte di Cassazione con sentenza 6 novembre 2006, n. 23668 aveva ritenuto legittima l’emanazione dell’ordine al terzo sulla base di un semplice “non puntuale” adempimento dell’obbligo di mantenimento da parte del coniuge separato, ove provochi fondati dubbi sulla tempestività dei pagamenti futuri. Secondo gli ermellini, per “inadempienza” si deve considerare non solo l’inadempimento definitivo, ma anche all’inadempimento relativo, ossia al ritardo ingiustificato. Anche detto inadempimento è idoneo a frustrare le finalità proprie dell’assegno di mantenimento.


11. Concorso nel pignoramento, privilegio

Non è infrequente l’ipotesi di concorso dell’ordine di pagamento diretto con il pignoramento del medesimo credito. A volte si tratta del pignoramento azionato dallo stesso coniuge creditore, costretto all’azione esecutiva standard per il recupero degli assegni scaduti e non pagati. In tali circostanze, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che, qualora oggetto della cessione e del pignoramento sia una partita stipendiale, le somme prelevate possano giungere sino al limite della metà dello stipendio [16]. L’art. 8, 5° comma, l. divorzio disciplina espressamente la fattispecie assegnando al giudice dell’esecuzione la competenza di ripartire le somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, il creditore procedente e i creditori intervenuti nell’esecuzione. In caso di concorso del coniuge con altro creditore, non vi è dubbio che il credito da assegno di mantenimento abbia natura di privilegio. Giurisprudenza di rango costituzionale ha riconosciuto che il credito di alimenti di cui all’art. 2751 n. 4 c.c. è diretto a soddisfare le necessità di vita dell’alimentando e che è indubbio che la funzione sopra specificata sia propria, nella sua ampiezza, anche del credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato [17].


12. Revoca

L’ordinamento non dispone alcunché circa la revoca della misura. È evidente che deve essere data la possibilità al coniuge onerato di richiedere la revoca dell’ordine qualora cessino i presup­posti per la sua imposizione (revoca dell’assegno di mantenimento). Ci si domanda se l’onera­to non possa chiedere la revoca anche semplicemente fornendo idonee garanzie di un puntuale adempimento in futuro. La domanda con cui il coniuge obbligato all’assegno di divorzio può chiedere la revoca del pagamento da parte del terzo si propone con atto di citazione [18].


13. Ripetibilità della somma

Le somme eventualmente versate dal terzo nelle more del procedimento di revoca dell’ordine di pagamento diretto non saranno ripetibili. Questo perché si ritiene che, specie qualora si tratti di importi non elevati, considerata anche la natura alimentare queste siano state consumate. Ammessa quindi una richiesta ed una valutazione di ripetibilità per assegni di mantenimento revocati o ridotti, qualora non fossero di esigua entità [19].


NOTE