Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La 'corretta' attuazione dei tempi di permanenza del minore presso i genitori e le modalità del loro adempimento in caso di conflitto (di Elisa Tosini)


Il nostro ordinamento è in grado di garantire al minore di avere e mantenere nel tempo rapporti continuativi e significativi con ciascun genitore? L’autrice offre una puntuale analisi del diritto alla bi-genitorialità e degli strumenti che, ove correttamente applicati, sono in grado di fornire valide misure che consentono di dare attuazione ai provvedimenti giudiziari che regolamentano l’affidamento.

Is our system able to guarantee the child stability, security, and close relationships with both parents over time? The author offers a detailed analysis of co-parenting right and about the instruments that are able to provide valid measures to implement the current court order that regulate custody if correctly applied.

Keywords: double parenthood – custody

Articoli Correlati: bigenitorialità - affidamento

  
SOMMARIO:

1. La bi-genitorialità e la suddivisione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore - 2. L'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole prima della l. n. 54-2006 e le misure azionabili in caso di loro violazione - 3. L'art. 709 ter c.p.c. e la sua funzione di misura coercitiva indiretta in ordine all'attuazione dei provvedimenti sull’affido - 4. Conclusioni - NOTE


1. La bi-genitorialità e la suddivisione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore

La relazione intercorrente tra figli e genitori durante la scissione del rapporto familiare è stato nel tempo oggetto di diversi interventi legislativi. La l. n. 54/2006, nel novellare il codice di rito in ordine alla separazione, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’istituto dell’affidamento condiviso. È stata in tal modo disposta un’epocale riforma nel diritto di famiglia che pone al centro della crisi genitoriale l’interesse pre­valente dei figli minori a mantenere rapporti stabili e significativi con entrambi i genitori anche dopo il venire meno del vincolo affettivo un tempo esistente tra quest’ultimi e il conseguente disfacimento dell’originario nucleo familiare. A questo riguardo, come è noto, in assenza di particolari circostanze legittimanti l’adozione di differenti soluzioni, quali a titolo meramente esemplificativo l’affidamento esclusivo o endofamiliare, a seguito della legge cit. l’affido condiviso è divenuto la soluzione generale, adottabile in via preferenziale in mancanza di espresse divergenti motivate ragioni. Nell’ottica della riforma, implementata dal successivo d.lgs. n. 154/2013 [1], l’affidamento condiviso privilegia, ex artt. 316 e 337 bis ss. c.c., il diritto dei figli alla bi-genitorialità, ossia, ad avere con entrambi i genitori un rapporto continuo, equilibrato e proficuo, anche quando quest’ulti­mi si separano o divorziano o, in generale, si crea un conflitto familiare. I figli conservano parimenti il diritto a essere mantenuti e a ricevere cure, istruzione ed educazione da entrambi i genitori e a mantenere rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Alla base della riforma si pone il principio per cui il conflitto in atto tra i genitori, derivante da separazione, divorzio o dalla cessazione della convivenza more uxorio, non deve mai incidere ne­gativamente sul rapporto di filiazione, determinando semmai unicamente l’adozione di nuove regole per la relativa gestione. Nonostante i genitori dovessero nel mentre intraprendere nuove relazioni affettive o cessare di abitare insieme, nella scelta di tali regole si deve sempre tener conto del superiore interesse dei figli, specie ove minori, e del loro diritto di continuare a essere tutelati e rispettati sia dal padre che dalla madre, anche in forza di quanto disposto sia a [continua ..]


2. L'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole prima della l. n. 54-2006 e le misure azionabili in caso di loro violazione

In ordine a tale aspetto si osserva come per gli operatori del diritto un delicato problema pratico che si trovano quotidianamente a dovere affrontare sia quello inerente ai rimedi esperibili a fronte della violazione da parte di un genitore dei provvedimenti concernenti le modalità di affidamento dei figli minori. È noto come nella prassi applicativa tali tipi di provvedimenti vengano di sovente disattesi, soprattutto nei casi di esistente o perdurante conflittualità tra i genitori del minore. Si pensi all’ipotesi in cui il genitore affidatario o presso il quale il minore è collocato ostacoli la frequentazione del figlio con l’altro genitore, negando l’esercizio effettivo della responsabilità genitoriale dell’altro. Ugualmente, al caso in cui il genitore non affidatario o collocatario del mi­nore si sottragga alle proprie responsabilità genitoriali, privando per esempio l’altro genitore dei mezzi di sussistenza per il figlio o rifiutandosi di rilasciare la casa familiare. Negli anni si è quindi posta l’esigenza di trovare delle soluzioni concrete volte a favorire l’attua­zione delle statuizioni concernenti l’affido, reprimendo le violazioni e rendendo effettivamente esecutivi tali provvedimenti. Nel tralasciare in tale sede le problematiche relative all’esecuzione di provvedimenti economici inerenti al minore e quelli relativi all’assegnazione della casa coniugale, con le relative eventuali implicazioni in caso di violazione delle statuizioni giudiziali anche sul piano penale, in quanto non espressamente oggetto della presente disamina, si rileva quanto segue. La questione delle modalità di attuazione coattiva dei provvedimenti giudiziari di affidamento dei figli inerenti al diritto di visita del genitore non collocatario o affidatario si è posta da molti anni all’attenzione della dottrina e della giurisprudenza, mancando nel nostro ordinamento giuridico una disciplina organica relativa a tali provvedimenti. Tale situazione d’incertezza normativa, non ancora puntualmente definitasi neppure dopo l’introduzione dell’art. 709 ter c.p.c. ex l. n. 54/2006, ha fatto sorgere tutta una serie di problemi interpretativi, soprattutto considerando che in tali ipotesi l’attuazione non è rivolta contro il debitore, ma contro l’oggetto stesso dell’esecuzione, [continua ..]


3. L'art. 709 ter c.p.c. e la sua funzione di misura coercitiva indiretta in ordine all'attuazione dei provvedimenti sull’affido

Mediante l’art. 709 ter c.p.c., introdotto dalla l. n. 54/2006, il legislatore ha voluto tutelare il diritto del figlio minore alla bi-genitorialità, attraverso la previsione di uno strumento processuale con cui, in base a un articolato apparato di sanzioni, si tende a porre rimedio a comportamenti pregiudizievoli posti in essere da uno dei due genitori verso l’altro e/o il figlio o che violano i provvedimenti sull’affido. Tale norma appare estremamente rilevante soprattutto là dove si consideri che antecedentemente all’introduzione di tale misura l’esecuzione dei provvedimenti in questione rimaneva pres­soché affidata in un gran numero di casi solo allo spontaneo adempimento dei soggetti obbligati, seppure incentivato dalle sanzioni penali previste per l’ipotesi di inadempimento e condizionato al potere del giudice del procedimento di merito di valutare il comportamento del genitore inadempiente al fine di una modifica delle condizioni dell’affidamento [18]. Il complesso apparato di sanzioni ivi previste è pertanto volto a fornire un valido strumento per attuare i provvedimenti in tema di affido dei figli minori, tramite una serie di graduali interventi caratterizzati da una diversa intensità, commisurata alla gravità della condotta posta in essere dal genitore inadempiente. In vero, al pari di quanto è stato correttamente evidenziato in dottrina [19], tale norma introduce nel nostro ordinamento giuridico a tutela del diritto alla bi-genitorialità un sistema progressivo di “misure coercitive indirette” le quali mirano a indurre l’obbligato ad adempiere a fronte delle sanzioni a cui in caso contrario sarebbe inevitabilmente sottoposto. Parimenti, attraverso le sanzioni ivi previste, si mira a garantire al minore la continuità nel rapporto genitoriale in modo armonico ed equilibrato alla sua crescita. Per la precisione, viene messo a disposizione del giudice di merito uno strumento di attuazione dei provvedimenti dallo stesso in precedenza emessi tramite un meccanismo di coercizione indiretta operante nei confronti dei genitori e volto a esercitare sugli stessi una sorta di pressione psicologica. Il tutto per indurli a non perpetrare nelle condotte lesive antecedentemente poste in essere e a ottemperare alle decisioni giudiziali già assunte nell’interesse del minore. Tale strumento, [continua ..]


4. Conclusioni

Fatto salvo una maggiore e più rigoroso approfondimento delle problematiche emerse nella disamina che precede, alla luce delle osservazioni espletate e pur in base a un sommario esame delle stesse, si ritiene come, ai fini della tutela del diritto alla bi-genitorialità, nell’accezione e con le limitazioni in precedenza individuate, l’ordinamento offra una serie di strumenti che ove correttamente applicati certamente sono tra loro in grado di fornire, pur con le criticità e i dubbi esegetici rilevati, valide misure, consentendo di attuare i provvedimenti giudiziari che regolamentano l’affidamento e permettere al minore di avere e mantenere nel tempo rapporti continuativi con ciascun genitore, almeno ogni qualvolta in cui non sussistano impedimenti idonei a giustificarne l’allontanamento. È indubbio, tuttavia, che la delicatezza e l’importanza della materia giustificherebbero un’auspi­cabile e immediato intervento normativo volto a uniformare in maniera chiara e razionale le tante norme sopra ricordate e a eliminare i diversi dubbi interpretativi sorti nel tempo. Soprattutto al fine di creare presso ogni Tribunale, come già da tempo sarebbe stato opportuno, delle sezioni altamente specializzate in diritto di famiglia al fine di concentrare dinanzi a un unico giudice tutte le decisione che concernono le delicate relazioni familiari, ivi comprese quelle inerenti alla corretta attuazione della funzione genitoriale.


NOTE