Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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I percorsi formativi dell'avvocato (di Alberto Figone (Avvocato in Genova, direttore scientifico Scuola di Alta Formazione AIAF "Milena Pini"))


SOMMARIO:

1. Una premessa - 2. L'obbligo di competenza dell'avvocato - 3. La formazione continua - 4. La specializzazione dell'avvocato - 5. La Scuola di alta formazione AIAF


1. Una premessa

L’esercizio della professione forense impone all’avvocato un doveroso aggiornamento, attraverso un percorso formativo adeguato. Nel contempo, altro e diverso percorso formativo si impone per l’avvocato che intenda fregiarsi del titolo di specialista in un determinato settore professionale. Occorre allora esaminare entrambi i percorsi, anche al fine di individuare possibili elementi di raccordo.


2. L'obbligo di competenza dell'avvocato

Come è noto, il nostro codice deontologico, all’art. 12 richiama innanzitutto gli avvocati a un dovere di competenza professionale, laddove è prescritto che l’avvocato non debba accettare incarichi, che non sia in grado di svolgere con l’adeguata competenza; si presume dunque che, nel momento in cui l’avvocato assume un determinato incarico, sia competente a conoscere di quella specifica materia. Il successivo art. 13 prevede un obbligo per l’avvocato di curare costantemente la propria preparazione professionale e anche l’aggiornamento, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori in cui svolge la sua attività. Quindi, il dovere dell’avvocato di aggiornarsi e di essere sempre al passo con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, è un vero e proprio obbligo previsto nel nostro codice deontologico. Al riguardo la giurisprudenza ha più volte precisato che le disposizioni contemplate dal codice deontologico rappresentano norme di tipo giuridico, la cui inosservanza può configurare responsabilità di tipo contrattuale e, quindi, fonte di danno risarcibile.


3. La formazione continua

Nel contesto sopra evidenziato, vanno ricordate le innovazioni introdotte dalla recente l. professionale n. 247/2012, che, nello specifico, contempla due norme particolarmente importanti: l’art. 9 e l’art. 11. Quest’ultimo riguarda l’obbligo della formazione continua: la legge professionale ribadisce quanto già contenuto nel codice deontologico, per cui l’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, per assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e nell’amministrazione della giustizia. Sembrano molto importanti queste due finalità: la preparazione dell’avvocato è finalizzata a un duplice interesse: da una parte, tutelare evidentemente l’interesse privato del cliente, ma, dall’altra, contribuire alla migliore amministrazione della giustizia. L’avvocato dunque svolge una funzione sociale. È noto come l’art. 11 abbia sostanzialmente superato il sistema dei crediti formativi che era stato introdotto con il regolamento del CNF del 2007. Il nuovo sistema è peraltro in fase di introduzione, perché è demandato ad un intervento specifico da parte del CNF stabilire quelle che saranno le modalità e le condizioni per l’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti all’albo e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli Ordini territoriali, delle Associazioni forensi (ed in primis proprio l’AIAF, che da tempo ha già ottenuto l’accredi­tamento da parte del CNF) e di terzi. Se il sistema dei crediti formativi deve considerarsi in via di superamento, d’altra parte l’art. 11, con disposizione immediatamente precettiva, prevede una più vasta gamma di esenzioni dai percorsi formativi; ne possono beneficiare gli avvocati, che abbiano almeno 25 anni di iscrizione nell’albo o che abbiano raggiunto i 60 anni di età. Questo non vuol dire evidentemente che questi professionisti siano esonerati dall’obbligo di essere continuamente aggiornati, proprio perché, come si è visto, sussiste un dovere deontologico (ma pure giuridico) in tal senso; semplicemente, l’aggiornamento prescinde dal dovere di parte­cipare a [continua ..]


4. La specializzazione dell'avvocato

La nuova legge forense disciplina una delle questioni, che è sempre stata particolarmente a cuore alle Associazioni, ed in particolare all’AIAF, ossia la possibilità di palesare e di usare il titolo di avvocato specializzato in una determinata materia; ciò al fine di un miglior servizio nei confronti degli assistiti, proprio nel delicato momento della scelta del legale da officiare. Anche sotto questo profilo l’applicazione della nuova disciplina è in fieri, perché il già ricordato l’art. 9 prevede sì la possibilità per l’avvocato di ottenere e indicare il titolo di specialista, subordinandolo peraltro a modalità che saranno introdotte con un futuro regolamento del Ministero della Giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale Forense. Le strade sono praticabili sono due: seguire un percorso formativo almeno biennale, ovvero dimostrare una comprovata esperienza nel settore di specializzazione. I percorsi formativi specifici, con le modalità che dovranno poi essere indicate dal Ministro, saranno organizzati per legge dalla Facoltà di Giurisprudenza, con convenzioni con i singoli Consigli dell’Ordine o con il CNF. È allora evidente l’importanza delle Associazioni riconosciute ed accreditate dal CNF, le quali a loro volta potranno stipulare con­venzioni con le Università. Per quanto riguarda invece gli avvocati che abbiano già maturato, una comprovata esperienza specifica, si richiede un’anzianità professionale di almeno 8 anni, insieme con la dimostrazione di aver svolto in maniera professionale la propria attività per almeno 5 anni nello specifico settore. All’interno della futura regolamentazione il Ministero dovrà determinare le modalità di valutazione, attraverso esami, dell’acquisizione della specializzazione nelle specifiche materia, al fine del rilascio del titolo. È previsto poi che lo stesso CNF possa anche revocare il titolo di specialista nei casi che saranno individuati dall’apposito regolamento. Mette conto da ultimo ricordare che il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.


5. La Scuola di alta formazione AIAF