Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La funzione sociale dell'avvocato per la tutela dei diritti delle persone nella fisiologia e nella patologia dei rapporti familiari (di Francesco Pisano (Avvocato in Cagliari, Presidente AIAF Sardegna))


SOMMARIO:

- 1. La funzione dell'avvocato nelle filosofia del diritto e nella comune opinione - 2. Il ruolo dell'avvocato nella giurisdizione - 3. Il ruolo dell'avvocato fuori della giurisdizione - 4. Conclusioni: una nuova figura di avvocato delle persone e un'associazione che si apre al­l'Europa


Care colleghe e cari colleghi. Ogni volta che in questi giorni ripensavo al titolo della relazione che mi è stata chiesta, ed anche ora che l’ho sentito mi sento un po’ incosciente ad aver accettato; penso che sia un argomento sicuramente suggestivo, ma molto complesso; per cui ho pensato, in spirito di servizio, diciamo, di proporvi non certo una trattazione sistematica, ma alcuni spunti per stimolare un dibattito. Del resto i congressi, ricordiamolo, servono soprattutto a discutere e a trovare poi un momento di sintesi che si consegna agli organismi di governo che si vanno ad eleggere come linee di indirizzo politico da attuare e da svolgere nel prossimo triennio.


1. La funzione dell'avvocato nelle filosofia del diritto e nella comune opinione

Riflettevo, nel riordinare le idee per preparare questo intervento, sul fatto che la riflessione filosofica sulla giustizia e la filosofia del diritto, tradizionalmente, non danno molta attenzione alla figura dell’avvocato. La filosofia del diritto che abbiamo studiato all’università e che informa la nostra cultura giuridica, è essenzialmente il positivismo giuridico, in cui il diritto è visto come norma; il normativismo di Kelsen ne è l’espressione massima. L’espressione di una geometria del diritto, le cui forme la scienza giuridica ha il compito di descrivere. Poi è stata la volta dei giusrealisti: Alf Ross, i realisti americani, che sono interessati essenzialmente all’effettività ed efficacia della norma, e quindi al momento interpretativo e applicativo della norma, cioè alla funzione giudicante. Qui la riflessione filosofica sulla giustizia e sul diritto si concentra sul ruolo del giudice. L’avvocato non c’è mai. Un filosofo del diritto che è scomparso all’inizio di que­st’anno, Ronald Dworkin, è stato il padre della teoria one right answer, secondo la quale esiste solo una risposta corretta alle domande che si pongono ai giudici. La domanda di giustizia ha una sola risposta corretta. Quindi il giudice ha due possibilità: dare la risposta corretta oppure commettere un errore giudiziario. Le famose decisioni rischio, che noi conosciamo benissimo, perché nella materia in cui ci occupiamo tocchiamo con mano come esistano più risposte e la scelta può essere davvero drammatica, in questa prospettiva vengono negate. E quindi è negata anche la funzione che l’avvocato può svolgere per orientare il giudizio verso una di queste soluzioni. Secondo la One right answer thesis non esistono più possibili risposte; ce n’è solo una. Il giudice è protagonista assoluto dell’esercizio di questo lavoro interpretativo che o sarà corretto o determinerà un bias, un errore giudiziario. Se poi dal terreno elevato della riflessione filosofica scendiamo a quello del senso comune, al sapere popolare, non ci stupiamo di trovare quello che troviamo. Giovanni Cosi, un filosofo del diritto ha dedicato uno studio molto importante alla figura dell’avvocato, che si intitola La responsabilità del giurista, apre il [continua ..]


2. Il ruolo dell'avvocato nella giurisdizione

Inizio con alcuni spunti su cui, secondo me, può essere fecondo lavorare e riflettere tutti insieme, in primo luogo per quanto riguarda il nostro ruolo nel contesto giudiziario. Ne ho individuati tre. Il primo: ribadire la necessità della funzione dell’avvocato nel contesto giudiziario; il secondo: un forte impegno per la effettività dei diritti giustiziati, passatemi questa espressione un po’ alla francese, cioè l’effettività delle pronunce giudiziarie e l’effettività dei diritti che vengono riconosciuti o costituiti nei provvedimenti del giudice. Il terzo punto è: una ridefinizione dei confini della giurisdizione. Parlo ovviamente di giurisdizione in materia di diritti relazionali delle persone e delle relazioni familiari.   a) Ribadire la necessità della funzione dell’avvocato nel contesto giudiziario Sulla necessità della funzione dell’avvocato nella giurisdizione, il primo punto, non è che ci sia molto di nuovo da dire. Ieri la relazione del presidente ha evidenziato come fin dal 1997-’98 l’AIAF ha posto, ancora prima della riforma dell’art. 111 Cost., una forte attenzione sul tema. An­cora l’altro giorno un collega, che è amico e maestro, col quale mi confrontavo su questo tema mi diceva «ma tu sei sicuro che si può parlare di rilevanza costituzionale dell’avvocato?». In fondo la Costituzione non lo dice e forse la possiamo dare per scontata solo nella giurisdizione penale, in cui il potere pubblico muove un attacco ad un diritto fondamentale, quello previsto dall’art. 13, la libertà personale; e proprio perché questo potere, questo attacco, sia legittimato, è necessaria la presenza dell’avvocato. Io credo che volendo accettare questa provocazione, volendo partire da questo punto, si deve rilevare in primo luogo che si è compiuto un passaggio da una visione essenzialmente pubblicistica del governo della famiglia e delle relazioni familiari al riconoscimento che le posizioni degli individui nelle relazioni familiari, non sono più declinabili in termini di interesse e di potestà e comunque di posizioni che hanno una rilevanza pub­blicistica, ma ad esse corrispondono dei veri e propri diritti soggettivi, e si tratta di diritti fondamentali delle persone. Questo modello concettuale nuovo si colloca in [continua ..]


3. Il ruolo dell'avvocato fuori della giurisdizione

Vado rapidamente al secondo versante della mia relazione: l’avvocato al di fuori della giurisdizione e del processo. Ieri è stata detta una cosa molto interessante dal Procuratore della Repubblica di Firenze: «Attenzione a non confondere il conflitto con la patologia». Io credo che il nostro ruolo fuori dalla giurisdizione, fuori dal processo, sia sicuramente un ruolo di prevenzione: l’avvocato come preventore. L’avvocato che sostiene le parti, come poi ci illustrerà il collega Sartori. Quello che gli operatori sociali chiamano empowerment, cioè mettere una persona nelle condizioni di essere protagonista delle proprie decisioni, attraverso l’acquisizione di strumenti di conoscenza, di comprensione della sua situazione. Ma, come ci ricordava prima Franca Alessio, c’è anche lo spazio per un protagonismo in modelli alternativi di gestione dei conflitti, che valorizzano il conflitto e la crisi come momento di cambiamento e come momento di trasformazione di una relazione. Noi questo lo sappiamo benissimo, perché in fondo avendo i diritti relazionali, la caratteristica della reciprocità, la tensione, il conflitto è quasi nella natura stessa del diritto; non si può mai affermare un diritto relazionale schiacciando la posizione dell’altro polo della relazione, non ha senso.   a) Rilanciare il protagonismo nella consulenza e nella gestione stragiudiziale dei conflitti Da questo punto di vista il protagonismo dell’avvocato fuori dal processo non si situa solo nella consulenza e quindi nella costruzione di meccanismi di prevenzione, come possono essere gli accordi che prevengono le liti, ma anche nel fuoco dei conflitti. Noi dobbiamo ribadire il nostro protagonismo assoluto nella mediazione, abbiamo assistito in questi anni, alla costruzione di percorsi di formazione specifici, alla creazione di identità professionali nuove, che, inutile negarlo, rispondono anche a logiche di mercato, di steccati. Noi siamo dei mediatori, noi possiamo intervenire nella mediazione a fianco del professionista che ha delle competenze specifiche legate al rimettere in comunicazione le parti, per poi mettere a punto le soluzioni. Perché quando le parti, poi, riprendono a parlarsi, gli esperti della costruzione del rapporto siamo noi. Vincenzo Tomeo, un sociologo del diritto che è scomparso alcuni anni fa, diceva che il diritto è una [continua ..]


4. Conclusioni: una nuova figura di avvocato delle persone e un'associazione che si apre al­l'Europa