Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Il figlio, legame affettivo e legame giuridico: diritti e doveri (di Antonina Scolaro (Componente della Giunta Esecutiva e Comitato Direttivo Nazionale AIAF. Avvocato in Torino))


SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Il binomio genitori-figli, diritti e doveri nel panorama legislativo italiano - 3. Gli obblighi dei genitori e i diritti dei figli - 4. I doveri dei figli ed i diritti dei genitori - NOTE


1. Premessa

Il nome “figlio” rappresenta l’individuo rispetto a chi l’ha generato: tale significato mette in evidenza la sua “discendenza” da altri individui ovvero dal padre e dalla madre che rispetto a lui sono “generanti”, ovvero genitori. Eppure egli è portatore, fin dalla sua nascita, di una dignità così grande da meritare un rispetto assoluto, pur dipendendo in toto dalla “cura” dei propri genitori, quella cura che crea l’indivi­duo, i suoi legami e che insegna a dare cura e a creare legami, e la cui osservazione consente di valutare la responsabilità agìta dal genitore nei confronti del figlio. La cura del figlio, affinché egli possa crescere e svilupparsi, è per il genitore un imperativo etico: il suo agire deve essere responsabilmente orientato all’attuazione dei prioritari diritti del figlio. Il legame che lega il figlio ai genitori e questi a lui è di tale intimità ed intensità che parrebbe di poter sostenere l’assoluta coincidenza tra il diritto naturale ed il diritto positivo, atteso che il genitore orienta il proprio comportamento nei confronti del figlio in conseguenza di un “istinto” innato. Marco Tullio Cicerone nel definire il diritto naturale come introdotto in noi, non in base ad un’opinione, ma ad una forza innata [1], ad un istinto, individua tra gli istinti che portano in noi il diritto naturale: la religione, la gratitudine, la vendetta, l’osservanza, la verità e la pietas, questa è poi anche definita come l’attaccamento verso i parenti e soprattutto verso i genitori. Se dunque il diritto naturale è quell’insieme di precetti, di norme, di principi che appartengono intrinsecamente alla natura umana, e se con riferimento al legame che intercorre tra il generante ed il generato, tra il genitore ed il figlio, esso attiene a ciò che sta scritto nel cuore dell’uomo, esso dovrebbe essere immutabile e si può pertanto affermare che l’istinto che genera il legame, l’attaccamento genitore-figlio, appartiene alla categoria delle norme immutabili. Tuttavia il continuo cambiamento della società, dei suoi costumi e dei suoi valori, nonché il progresso scientifico e tecnico, vanno ad incidere sul contenuto e sulle specificazioni di quegli stessi principi, per cui si può [continua ..]


2. Il binomio genitori-figli, diritti e doveri nel panorama legislativo italiano

Già dal precetto costituzionale si evince come i diritti del figlio possono essere individuati come corrispondenti ai doveri posti a carico dei genitori: ma tale corrispondenza è totalmente parificata? Solo con la riforma del 1975 le norme codicistiche hanno in parte recepito il precetto costituzionale e, in tale ottica, sono stati modificati i contenuti delle norme di cui agli artt. 147, 148, 261 e 279 c.c. [4]. L’art. 147 c.c., così come oggi formulato, mette in luce solo «l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole», che entrambi i coniugi [5] hanno nei confronti dei figli, ed omette la correlazione “dovere e diritto” di cui al precetto costituzionale, ma contestualmente ne amplia il contenuto caratterizzando gli obblighi che i genitori hanno nei confronti dei figli con un’ulteriore prescrizione «tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli». Dunque l’art. 147 c.c. caratterizza la relazione giuridica genitori-figli sulla doverosità dei comportamenti che i genitori devono tenere verso il figlio [6], mentre omette di enunciare il diritto del genitore di mantenere, istruire ed educare la prole. Il novellato art. 155 c.c. ha modificato la prospettiva dell’art. 147 c.c. mettendo in evidenza il diritto del figlio: «Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi ...» [7]. Il nuovo art. 315 bis c.c., introdotto dalla l. n. 219/2012, segue la diversa prospettiva già tracciata nell’art. 155 c.c. enunciando nei primi tre capoversi i diritti del figlio e nell’ultimo i doveri che egli ha nei confronti dei genitori. Vediamo, quindi, brevemente gli obblighi del genitore nei confronti del figlio e i diritti del figlio nei suoi confronti, quali risultano dagli artt. 147 e 315 bis c.c.


3. Gli obblighi dei genitori e i diritti dei figli

I doveri che il genitore ha nei confronti del figlio devono essere orientati e favorire concretamente la promozione della personalità del figlio attraverso il soddisfacimento delle sue esigenze materiali, morali ed affettive, con la finalità di realizzare la sua maturità ed autonomia. L’obbligo di mantenere si estrinseca nel fornire al figlio tutto quanto necessario per dargli una qua­lità di vita adeguata, comprese anche le spese di una comune vita di relazione, secondo il costume sociale in cui la famiglia vive. Tale criterio presenta tuttavia un’eccessiva elasticità per cui l’obbligo di mantenere può ritenersi correttamente esercitato ove renda omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, avendo la funzione di integrare in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto ed obbligo di mantenimento; esso è pertanto espressione di vita comune e del diritto del figlio alla sua conservazione. L’obbligo di educare: il genitore deve avere con il figlio una relazione aperta e dialettica che deve adattarsi all’età del figlio, avendo come riferimento i valori su cui si fonda la società di cui il minore stesso è parte. Il genitore ha il compito di seguire il figlio affinché egli dia forma alla propria struttura personale e non più quello di uniformarne la personalità ad astratti modelli comportamentali [8]. Il binomio diritto-dovere ad educare enunciato nella Costituzione e la legislazione penale mettono in luce il limite alla libertà educativa del genitore ponendo una sorta di minimo etico imprescindibile per una convivenza civile: l’azione pedagogica non può indirizzarsi lecitamente contro i valori su cui si fonda l’Ordinamento che regge la società di cui il minore è parte integrante. L’obbligo di istruire è correlato all’art. 34 Cost. che sancisce il diritto all’istruzione, per cui si delinea una ripartizione di compiti tra i genitori e i soggetti cui è affidata l’istruzione scolastica ovvero la collaborazione necessaria tra diversi soggetti, tra pubblico e privato [9]. L’art. 279 c.c. (Responsabilità per il mantenimento e l’educazione [10]) è la chiara espressione di come gli obblighi, che l’art. 147 pone a carico [continua ..]


4. I doveri dei figli ed i diritti dei genitori

Quali doveri ha il figlio nei confronti del genitore e quali diritti ha il genitore nei confronti del figlio, ovvero quali comportamenti può pretendere dallo stesso? I doveri dei figli nei confronti dei genitori trovano la loro fonte nel principio di solidarietà familiare enunciato nell’art. 30 Cost. e trovano disciplina negli artt. 315 bis [13] e 318 c.c. Il nuovo art. 315 bis c.c. “Diritti e doveri del figlio” amplia l’enunciazione dei diritti che il figlio ha nei confronti dei genitori individuandone altri, oltre quelli che trovano un corrispettivo nei doveri che l’art. 147 c.c. impone ad entrambi i genitori, e attribuisce al figlio un ruolo attivo e responsabile all’interno della famiglia, prevedendo sia che debba rispettare i genitori sia che, in relazione alle proprie capacità si faccia carico dell’obbligo di mantenimento nei confronti dei familiari conviventi, sia attraverso l’utilità che gli deriva dai beni posseduti, che dal proprio reddito. In un’epoca quale la nostra, nella quale la coabitazione dei figli con i genitori si protrae fino alla soglia dell’età matura, la norma in esame mette in evidenza come sia oggi necessario porre a raffronto il dovere contributivo del figlio con il suo diritto a ricevere dai genitori il mantenimento, l’educazione e l’istruzione. Il dovere del figlio di rispettare i genitori è connaturato allo stesso rapporto di filiazione e non può essere ritenuto soggetto alla potestà genitoriale in quanto la norma non fa riferimento alla minore età del figlio: è indubbio che si tratti di una connotazione etica e di reciprocità rispetto ai doveri che, ai sensi dell’art. 147 c.c., il genitore ha nei confronti del figlio. La norma non prevede alcuna sanzione al comportamento irrispettoso del figlio, ma di fatto l’or­dinamento prevede delle reazioni laddove sia evidenziabile un guasto nella relazione dello stesso con i genitori, oltre alla facoltà della denuncia penale. Il dovere di contribuire al mantenimento della famiglia: anche riguardo a tale dovere la norma nulla dice in ordine all’età del figlio, ma atteso che presupposto dell’obbligazione è la convivenza [14], deve ritenersi che l’obbligo sia a carico sia del minore di età, che del [continua ..]


NOTE