Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Ruolo e compiti del servizio sociale nell'esecuzione di provvedimenti civili emessi dal Tribunale per i minorenni (di Lorenza Cracco, Clarissa Fedrigoni (Avvocati del Foro di Padova))


SOMMARIO:

1. Il ruolo e i compiti dei Servizi Sociali nel settore minori e famiglie - 2. L'esecuzione coattiva dei provvedimenti civili emessi dal Tribunale per i Minorenni - 3. Il ruolo e i compiti del Servizio Sociale nell'esecuzione dei provvedimenti emessi dal Tribu­nale per i Minorenni - 4. Il ruolo e i compiti del Servizio Sociale nell'allontanamento del minore dalla famiglia d'ori­gine - NOTE


1. Il ruolo e i compiti dei Servizi Sociali nel settore minori e famiglie

I casi giudiziari sempre più numerosi di allontanamento del minore dalla propria famiglia, induce ad una analisi della fonte normativa e della disciplina dei compiti del Servizio Sociale che assume in queste vicende un ruolo sempre più pregnante e di primo piano. L’art. 128, l. 31 mar­zo 1998, n. 112 definisce «“Servizi Sociali” tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere o superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia». La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi dei Servizi Sociali (l. 8 novembre 2000, n. 328) stabilisce che tale sistema è chiamato ad intervenire a sostegno di minori in situazioni di disagio, tramite l’aiuto al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (art. 22, lett. c), l. 8 novembre 2000, n. 328). Dal punto di vista operativo, il Comune, in virtù dell’art. 23, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione della delega di cui all’art. 1, l. 22 luglio 1975, n. 382), diventa il protagonista degli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, per il tramite dei Servizi Sociali territoriali, chiamati fattivamente a relazionarsi con le singole realtà familiari. L’attività dei Servizi Sociali è principalmente finalizzata a prevenire e favorire la rimozione delle cause che possono provocare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione. Il Servizio Sociale professionale è composto prevalentemente dalla figura dell’Assistente Sociale, il cui ruolo nel tempo è venuto a modificarsi in base ai cambiamenti sociali: è stato riconosciuto come professione e gode di autonomia tecnico-professionale, di un Ordine Nazionale di riferimento e di un Codice Deontologico. Proprio per il carattere professionale, l’Assistente Sociale ha una formazione specifica che si basa su approcci teorici, metodologici ed etici ed è [continua ..]


2. L'esecuzione coattiva dei provvedimenti civili emessi dal Tribunale per i Minorenni

Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una disciplina specifica che individui un organo competente per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari relativi all’affido dei minori. La mancanza di una normativa specifica e la frammentarietà delle competenze giudiziarie in materia, rende difficile l’individuazione del giudice competente per l’esecuzione dei provvedimenti, esecuzione che presenta una serie di problematiche di non facile soluzione, atteso che l’obbligo di consegna non ha come oggetto un “bene”, ma una persona incapace di agire. Gli interpreti si sono trovati e si trovano tuttora di fronte ad una lacuna legislativa che la stessa Corte costituzionale, sin dal 1987, ha auspicato potesse essere colmata dal legislatore (Corte cost. 2 marzo 1987, n. 68). Dottrina e giurisprudenza, in ragione di tale assenza di disciplina, hanno elaborato diverse soluzioni, sia rispetto al modello esecutivo da utilizzare, sia rispetto al giudice competente ad eseguire il provvedimento, nel caso in cui vi sia un rifiuto del soggetto obbligato ad adempiere all’ordine del giudice. Con il ricorso all’analogia legis e all’analogia iuris applicata alle procedure previste dal codice di rito, sono state individuate le seguenti categorie [54]: esecuzione forzata processualemediante ricorso all’art. 612 c.p.c.: procedura da instaurarsi davanti al giudice dell’esecuzione, con notifica dell’atto di precetto e del titolo esecutivo e con l’intervento dell’ufficiale giudiziario; esecuzioneda parte del giudice della cognizione in via breve, cioè a mezzo dell’ufficiale giudiziario ed eventualmente con l’ausilio della forza pubblica, sotto il controllo del giudice che ha emesso il provvedimento, ma senza notifica di precetto e titolo esecutivo, né con osservanza di particolari regole e forme; esecuzione forzata extraprocessuale, detta anche “amministrativa”, demandata al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni. Nel tempo si è venuto a verificare un radicato contrasto tra la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione [55], sostenuta dalla dottrina maggioritaria, che individuava nell’esecuzione processuale il migliore strumento utilizzabile nel caso di esecuzione forzata che riguardi un minore, e la prassi invalsa tra i giudici di merito, sorretti dalle posizioni di altra dottrina, che [continua ..]


3. Il ruolo e i compiti del Servizio Sociale nell'esecuzione dei provvedimenti emessi dal Tribu­nale per i Minorenni

Il compito che l’Assistente Sociale ha per legge nella fase di esecuzione coattiva di allontanamento dei minori dal nucleo familiare, ovvero di modifica del loro collocamento dall’uno all’al­tro genitore, è quello di consulente professionale per l’assistenza all’Organo incaricato dell’ese­cuzione, in ordine a problematiche specifiche che dovessero insorgere in fase di attuazione della decisione giudiziale. L’Assistente Sociale, in particolare, deve garantire che l’esecuzione sia attuata con modalità ed accorgimenti che non danneggino i minori interessati, garantendo parimenti la tutela del personale operante, e si colloca nell’ambito di quanto previsto dall’art. 1, 4° comma, l. 23 marzo 1993, n. 84 «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale» che recita: «... nella collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, l’attività del­­l’assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale». Invero, il Tribunale dei Minori, nella fase di esecuzione dei provvedimenti riguardanti l’affido di minori, mantiene una propria discrezionalità sulle modalità di attuazione della decisione giudiziale. La modulazione della fase esecutiva in funzione della tutela del minore, viene pienamente realizzata con un responsabile intervento del Servizio Sociale, principale interlocutore del Tribunale dei Minori, con il quale collabora in modo organico, ed in piena autonomia in tutto il percorso che riguarda l’assunzione di decisioni riguardanti l’affido dei minori, quindi sia nella fase propriamente di merito, sia durante la loro attuazione. L’art. 23, d.p.r. n. 616/1977 è la norma che per prima ha definito il rapporto di collaborazione servizi-giudice minorile, «stabilendo così un’interdipendenza tra il procedimento giudiziario concernente il minore e la sua famiglia e la funzione socioassistenziale del Comune» [59]. Una collaborazione riconosciuta e amplificata da ulteriori disposizioni normative di diverso grado: la l. n. 184/1983, il decreto n. 448/1988, leggi regionali tra le quali, la n. 1/1986 della re­gione Lombardia, che nel Titolo IV regolamenta gli interventi di assistenza dei minori nei rapporti con l’autorità giudiziaria. Il giudice minorile, nel [continua ..]


4. Il ruolo e i compiti del Servizio Sociale nell'allontanamento del minore dalla famiglia d'ori­gine

4.1. Gli interventi assistenziali a tutela delle situazioni familiari compromesse L’intervento dei Servizi Sociali, dinanzi a situazioni familiari critiche coinvolgenti figli minori, è istituzionalmente volto a prevenire la misura estrema della disgregazione del nucleo familiare conseguente all’allontanamento del minore, mediante l’attivazione di strumenti di sostegno psicosociale e finanche economico destinati a salvaguardare l’unità della famiglia ed il benessere di tutti i suoi membri. La logica di prevenzione, affiancamento, sostegno e rimozione delle difficoltà familiari, a cui deve essere informato l’operato del Servizio Sociale, trova origine nella scienza psico-sociale e nelle ricerche specifiche effettuate nel settore minorile, le quali hanno dimostrato che è nella relazione con i genitori che il bambino costruisce la propria visione del mondo e di sé nel mondo, attribuendo significati alla realtà e costruendo una propria identità personale. La tutela del minore non può prescindere dalla tutela del legame che questi ha con la sua famiglia d’origine, che riveste un ruolo centrale e formante rispetto alla sua esistenza ed alla sua persona, ancorché il rapporto del minore con le figure genitoriali sia carente o inadeguato. Dunque l’attenzione di tutti gli Enti deputati alla tutela del minore, andrà primariamente dedicata ai genitori del bambino ed alla possibilità di sanare contesti familiari compromessi per evitare il cronicizzarsi di situazioni segnate da instabilità, crisi, casualità, in cui i minori vengono a sperimentare mancanza di protezione e di accudimento, abbandoni, perdite e lacerazioni. Laddove tale opera di prevenzione e supporto risulti inefficace, l’allontanamento del minore dalla propria famiglia d’origine può tuttavia divenire l’ineludibile e drastica soluzione per proteggere il minore da irreparabili pregiudizi alla propria crescita. Certamente il giudizio di incompetenza genitoriale e i criteri di recuperabilità o irrecuperabilità delle competenze genitoriali, conducono gli operatori e la magistratura minorile su un ter­reno quanto mai incerto e pericoloso, ed i provvedimenti devono essere statuiti con grande prudenza. La decisione di allontanare un minore dalla sua famiglia può essere infatti considerata tra [continua ..]


NOTE