Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Soluzioni globali a questioni globali. L'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nel Diritto internazionale privato. L'applicazione delle Convenzioni internazionali in Inghilterra e in Galles (di Suzanne Todd (Partner, Family Team, Withers LLP (London)))


SOMMARIO:

- 1. La Convenzione dell'Aja del 1996 sulla Protezione dei Minori e il nuovo Regolamento Bruxelles II - 2. La Convenzione sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e di altri membri della famiglia - 3. Conclusioni


Una delle questioni più rilevanti – forse addirittura la più rilevante – in materia di contenzioso riguarda l’esecuzione dei provvedimenti giudiziali. Questi, infatti, sia che derivino dalla decisio­ne del giudice o dall’accordo delle parti, non sono di alcuna utilità qualora non possano essere eseguiti. A rendere più complesse le questioni in materia di esecuzione contribuisce, spesso, il coinvolgimento di più ordinamenti giuridici. Trattati internazionali, regolamenti e convenzioni assicurano maggiore chiarezza e certezza a tale riguardo. Tra queste, la Conferenza dell’Aja di Diritto Internazionale Privato (“HccH”) è un’organizzazione intergovernativa globale che predispone convenzioni e regolamenti di Diritto Internazionale Privato. Alcuni la definiscono come «un crogiuolo di tradizioni legali diverse ... (essa) sviluppa e rivede strumenti giuridici multilaterali, che rispondono a bisogni globali». Il lavoro della Conferenza co­involge 130 Paesi. Riunitasi per la prima volta nel 1983, ad oggi è convocata ogni quattro anni. La Conferenza permette ai Paesi membri di concordare un approccio unitario su determinate questioni-chiave, contribuendo in tal modo a conferire maggiore certezza e sicurezza in materia di contenzioso internazionale. Spesso accade che, in caso di scioglimento di un matrimonio o di una relazione internazionale, una delle parti decida di ritornare nel proprio Paese d’origine. Tale decisione può avere un impatto rilevante su un eventuale procedimento giudiziale in corso, dal momento iniziale (nel caso in cui una delle parti si affretti ad instaurare un procedimento di divorzio, nel timore che la controparte invochi una diversa giurisdizione) alla conclusione (nel caso in cui una delle parti richieda ad un giudice straniero di portare ad esecuzione un provvedimento). Quando ci sono dei figli, è possibile che uno dei genitori desideri ritornare al proprio Paese d’origine assieme ai figli. L’esecuzione di provvedimenti di questo genere in sistemi giuridici diversi richiede il supe­ramento di vari ostacoli. Il presente articolo si sofferma su due strumenti di diritto internazionale di famiglia, decisamente importanti e relativamente “nuovi”, relativi all’esecuzione di provvedimenti giudiziali e destinati ad assumere, nei prossimi mesi, un ruolo centrale nel dibattito [continua ..]


1. La Convenzione dell'Aja del 1996 sulla Protezione dei Minori e il nuovo Regolamento Bruxelles II

Dopo una lunga attesa, il 1° novembre 2012 la Convenzione dell’Aja del 1996 sulla Competenza, Legge Applicabile, Riconoscimento, Esecuzione e Cooperazione in materia di Responsabilità Genitoriale e Protezione dei Minori (la Convenzione dell’Aja del 1996) è entrata in vigore in Inghilterra e Galles. Dal 25 novembre 2012, la Convenzione dell’Aja del 1996 è in vigore in tutti gli stati dell’Unione Europea, con l’esclusione del Belgio, dell’Italia e della Svezia. Entrerà in vigore in Svezia il 1° gennaio 2013. La Convenzione dell’Aja del 1996 prevede il riconoscimento e l’esecuzione di provvedimenti giudiziali e altre misure intese a proteggere i minori o i loro beni in tutti gli Stati Contraenti. Lo scopo principale è quello di rafforzare la protezione dei minori nelle situazioni che presentano profili di internazionalità. La Convenzione dell’Aja del 1996 avrà un effetto simile (ma di portata più globale) al Reg. (CE) n. 2201/2203 (il Nuovo Regolamento Bruxelles II). C’è una sovrapposizione tra i due stru­menti: essenzialmente, quando una questione ricade nell’ambito di applicazione del nuovo Regolamento Bruxelles II, tale Regolamento ha precedenza sulla Convenzione dell’Aja del 1996 con riferimento a minori che siano abitualmente residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea (ad eccezione della Danimarca), nonché in materia di riconoscimento ed esecuzione in o da parte di uno Stato membro dell’Unione Europea (ad eccezione della Danimarca) di sentenze emesse in un altro Stato membro (ad eccezione della Danimarca), indipen­dentemente dal luogo di residenza abituale del minore.   Competenza giurisdizionale Il punto di partenza, sia per il nuovo Regolamento Bruxelles II che per la Convenzione dell’Aja del 1996, è che il foro competente è quello della residenza abituale del minore. Se non è possibile stabilire quale sia la residenza abituale del minore, o se i minori coinvolti hanno status di rifugiati, allora la giurisdizione competente sarà quella dello Stato Contraente sul cui territorio si trova il minore. La Convenzione dell’Aja del 1996, a differenza del Regolamento, nulla dice riguardo alla competenza giurisdizionale in caso di divorzio, separazione legale e annullamento del matrimonio. Tuttavia, ove i [continua ..]


2. La Convenzione sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e di altri membri della famiglia

Un altro recente e significativo sviluppo nel campo del Diritto Internazionale Privato, che diverrà presto familiare sia ai legali inglesi che a quelli italiani, è la Convenzione sull’Esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e di altri membri della famiglia (la Convenzione sull’Esazione internazionale di prestazioni alimentari), che entrerà in vigore in Inghil­terra e Galles il 20 dicembre 2012. La Convenzione appronta una soluzione semplice ad una problematica che è stata per lungo tempo considerata complicata e difficile. Si consente agli Stati Contraenti di costituire un’Auto­ri­tà Centrale responsabile per l’esecuzione dei provvedimenti relativi a prestazioni alimentari nei confronti di figli o di altri membri della famiglia e che presentino elementi di internazionalità. In questo modo l’esecuzione dovrebbe risultare più rapida, semplice e meno costosa. Ciò si­gnifica che l’Autorità Centrale per l’Inghilterra e il Galles può, in ultima istanza, ritirare la patente di guida del convenuto a causa del mancato pagamento degli alimenti. Tuttavia, con la Convenzione non può applicarsi la reclusione, che è la sanzione più severa a disposizione in caso di mancato pagamento degli alimenti ai figli in Inghilterra e Galles. L’ambito di applicazione della Convenzione è più limitato rispetto all’equivalente Regolamento UE sulla Competenza, Legge applicabile, Riconoscimento ed Esecuzione delle decisioni e sulla Cooperazione in materia di Obbligazioni Alimentari (n. 4/2009) (il Regolamento sulle Obbligazioni Alimentari), in quanto si applica esclusivamente al mantenimento dei figli e, in misura inferiore, al connesso mantenimento del coniuge. Viceversa, l’ambito di applicazione del Regolamento include gli obblighi di prestazioni alimentari che sorgano da relazioni familiari e da “affinità” (concetto privo di definizione). Tuttavia, la Convenzione attribuisce alle Autorità Centrali poteri analoghi a quelli previsti dal Regolamento. Ai sensi dell’art. 5, infatti, tali Autorità hanno il potere di «ricercare per quanto possibile soluzioni agli eventuali problemi derivanti dall’applicazio­ne della Convenzione». Più specificamente, ai sensi dell’art. 6, [continua ..]


3. Conclusioni