L’esecuzione dei provvedimenti emessi nell’ambito di un procedimento di diritto di famiglia, dal tribunale ordinario o dal tribunale per i minorenni, costituisce da sempre una questione spinosa e nel contempo delicata.
In un procedimento di separazione, di divorzio o di regolamentazione di rapporti tra genitori naturali possono essere emessi provvedimenti che riguardano sia i figli minori che statuizioni di carattere patrimoniale. Le disposizioni che riguardano i rapporti personali tra i genitori e i figli minori (affidamento, collocamento, frequentazione del genitore non convivente, ecc.) sono infatti spesso integrate da quelle di natura patrimoniale che riguardano il mantenimento del coniuge e dei figli, minori o maggiorenni non autonomi economicamente, e l’assegnazione in godimento della casa familiare.
Come sottolinea il Prof. Graziosi nell’articolo pubblicato su questo numero della Rivista AIAF, «entrambe queste categorie di pronunce presentano difficoltà strutturali in ordine all’esecuzione coattiva, dovute sia alla circostanza che hanno a che fare con la tutela di esigenze primarie della vita di un soggetto, spesso minorenne, sia al fatto che mal si attagliano ad essere eseguite nelle forme tradizionali previste dal Libro III del Codice di Procedura Civile».
In effetti anche l’attuazione dei provvedimenti relativi all’assegnazione della casa familiare (che comporta l’avvio della procedura di rilascio nei confronti del coniuge o genitore non assegnatario) o al pagamento degli assegni di mantenimento (che può essere ottenuto con la notifica del precetto e successivo pignoramento, o con l’ordine diretto di pagamento al terzo, ecc.) risulta spesso difficoltosa, soprattutto per i lunghi tempi che comporta. Quando poi si è costretti a richiedere il pagamento delle spese accessorie, quali quelle scolastiche o mediche, le difficoltà aumentano, tanto che l’avvio di un procedimento monitorio può trasformarsi in una lunga causa di merito, per l’opposizione del soggetto tenuto al pagamento. A questa situazione di grave e negata giustizia il Legislatore continua a non dare risposte, né può essere sufficiente a superare la carenza legislativa il recente orientamento della Cassazione che apre uno spiraglio sulla possibilità di procedere, in determinati casi, con la notifica dell’atto di precetto per il recupero di dette spese.
Maggiori e spesso insormontabili difficoltà si riscontrano poi nell’attuazione di provvedimenti che riguardano l’affidamento e il collocamento di minori. Come esplicitamente ricorda Fabio Lepri nel Suo articolo qui pubblicato, il Legislatore non ha sinora voluto occuparsi espressamente delle forme e modalità di esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento, e la situazione di incertezza non [continua..]