Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Contrasto alla violenza di genere in Francia (di Chiara Sorbello (Dottoressa di ricerca in Stato persona e servizi nell’ordinamento europeo ed internazionale – curriculum Diritto costituzionale, Università di Bologna))


SOMMARIO:

1. In premessa. Cenni in tema di contrasto alla violenza di genere nel contesto sovranazionale - 2. La Francia ed il contrasto alla violenza di genere nel prisma della lettura della disciplina normativa ed ordinamentale - 3. Il contesto normativo oltralpe di riferimento alla luce degli interventi legislativi pių recenti. La Loi 4 agosto 2014, n. 2014-873 - 4. (Segue). Gli effetti sul piano civilistico - 5. (Segue). I profili penalistici pių rilevanti - 6. Qualche riflessione conclusiva - NOTE


1. In premessa. Cenni in tema di contrasto alla violenza di genere nel contesto sovranazionale

Come noto, nella dimensione sovranazionale, molteplici sono stati gli interventi riformatori e di coordinamento normativo che si sono succeduti nel tempo, con il precipuo obiettivo di definire il contesto giuridico di riferimento in tema di contrasto e tutela alla violenza di genere e potenziarne l’armonizzazione tra i Paesi. Al riguardo ed in via preliminare, non possono non essere ricordati, ancorché in estrema sintesi, i principali testi di riferimento in vigore nel contesto europeo ed internazionale, unitamente alla giurisprudenza più rilevante della Corte di Strasburgo, attraverso cui si è vieppiù proceduto ad un approfondimento ed espansione delle forme di tutela multilivello della violenza domestica e, più specificamente, di genere [1]. Giova innanzitutto far riferimento alla Convenzione sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne [2], il cui art. 53 prevede espressamente che le Parti contraenti vigilino affinché siano predisposte misure adeguate di prevenzione e protezione nei confronti delle vittime di ogni forma di violenza, nell’ambito di applicazione della Carta stessa. Tale documento è in effetti suddiviso in tre parti principali, le quali disciplinano segnatamente le misure relative alla prevenzione delle forma di violenza, i meccanismi di protezione e di punizione nei confronti dei colpevoli [3]. Anche la Commissione europea ha svolto un ruolo di particolare rilievo ed interesse in materia: il 18 maggio 2011, infatti, l’esecutivo europeo ha approvato la Direttiva 2011/99/UE sull’ordi­ne di protezione europeo, nonché il Reg. n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, sì da consentire alle autorità nazionali di concedere misure specifiche per prevenire aggressioni nei confronti delle vittime. In quest’ottica, ancora, la Direttiva 2012/29/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 ha assunto un ruolo essenziale nella enucleazione dei principi posti a fondamento della tutela e protezione delle vittime [4]. Da ultimo, anche la determinante giurisprudenza elaborata della Corte Europea dei Diritti del­l’Uomo ha arricchito il contenuto e la tutela dei diritti e delle libertà di cui si tratta, approfondendo la disciplina delle garanzie sostanziali per le vittime, sulla base prevalentemente del [continua ..]


2. La Francia ed il contrasto alla violenza di genere nel prisma della lettura della disciplina normativa ed ordinamentale

Premessi questi brevi cenni di carattere più generale, e venendo alle questioni che maggiormente interessano la presente sede, ciò che può già sin da ora essere segnalato è come, anche in ossequio all’art. 3 del preambolo della Costituzione del 1946 [6], gli interventi riformatori in materia succedutisi negli anni nel sistema d’oltralpe siano stati di particolare rilievo per significatività e attenzione sempre più approfondita alle problematiche sottese a tali materie ed ambiti. In questa prospettiva, occorre innanzitutto riferirsi alla l. 4 aprile 2006, n. 2006-439 in materia di prevenzione, repressione e contrasto delle violenze tra coniugi e partner o a danno di minori [7], attraverso cui è stato espressamente introdotto l’illecito penale di “violenza nel matrimonio”, nonché fissata l’età minima legale per contrarre matrimonio per le donne a diciotto anni, anziché quindici, come previsto anteriormente. Successivamente, attraverso la l. 9 luglio 2010, n. 2010-769 in tema di violenza realizzata specificamente nei confronti delle donne, violenza in coppia e di impatto di quest’ultima sui bambini [8], il legislatore francese aveva previsto un nuovo strumento a favore del “Giudice degli Affari Familiari” (juge des affaires familiales, d’ora in avanti JAF): il cosiddetto ordine di protezione (ordonnance de protection), atto a proteggere dal pericolo la vittima della violenza. Parimenti, detta legge ha aggravato il massimo edittale comminato per l’ipotesi di costrizione di un donna al matrimonio forzato, altresì creando una autonoma figura di reato specifica per i casi di violenza psicologica all’interno della coppia [9]. Nondimeno il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne è stato perseguito grazie all’istituzione del Ministero dei Diritti delle donne e, nel 2013, della Mission interministeérielle pour la protection des femmes victimes de violence et la lutte contre la traite des etres humains (MIPROF) [10]. In questa direzione, poi, il legislatore nazionale, compulsato dalle istanze europee ed internazionali, aveva provveduto alla trasposizione della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e repressione della tratta degli esseri umani, nonché [continua ..]


3. Il contesto normativo oltralpe di riferimento alla luce degli interventi legislativi pių recenti. La Loi 4 agosto 2014, n. 2014-873

Ebbene, in questo quadro normativo, uno snodo fondamentale in tema di contrasto alla violenza di genere è dato dal disegno di legge di recente approvazione in tema di uguaglianza formale e reale tra le donne e gli uomini (LERHF) [13]. Tale novella legislativa si inserisce appieno nel quadro giuridico di riferimento così tratteggiato, in un’ottica di approfondimento ed armonizzazione dei più significativi strumenti giuridici introdotti. In particolare, tra gli aspetti più interessanti che connotano la scelta del legislatore d’oltralpe si segnala la concreta e determinante incidenza su una pluralità di ambiti legislativi e materie riconducibili agli aspetti privatistici e pubblicistici, alle procedure, nonché al quadro economico e di gestione delle risorse [14]. Di talché, anche in conformità con quanto da tempo espresso sia a livello europeo, che internazionale, per la prima volta, il testo di legge prevede misure specifiche sulla base di logiche trasversali volte a consentire la «riorganizzazione dei processi decisionali al fine di incorporare la prospettiva di uguaglianza tra l’uomo e la donna in tutti i settori ed a ogni livello» [15]. Siffatta legge è, dunque, intervenuta in una pluralità di differenti domaine legislativi, di cui, di seguito, si tenterà di esaminarne i principali e più rilevanti effetti.


4. (Segue). Gli effetti sul piano civilistico

Orbene, per comprendere appieno il significato e la portata della anzidetta disposizione legislativa, appare necessario esaminare le principali novità apportate innanzitutto in ambito civilistico. In primo luogo, sul tema del matrimonio coatto, si è proceduto ad una modifica dell’art. 202-1 c.c. [16], sì da prevedere espressamente che «a prescindere dalla legge applicabile al caso di specie, il matrimonio richiede il consenso e la volontà di entrambi gli sposi, ai sensi degli artt. 146 e del primo comma dell’art. 180». In tal senso, dunque, il legislatore, prescindendo dalla nazionalità degli sposi ed anche in deroga a regole del diritto internazionale privato, conferma la necessità di un consenso non viziato e corrispondente ad una intenzione dei nubendi scevra da qualsivoglia costrizione. Così, circa i matrimoni celebrati in Francia, si rende possibile applicare direttamente gli artt. 146 e 180 c.c., unitamente ai meccanismi di prevenzione previsti per i matrimoni celebrati in contrasto a tali disposizioni. Per i matrimoni contratti all’estero, invece, il nuovo articolo consente di accertare la volontà dei nubendi giungendo, se del caso, ad ipotesi di invalidità del vincolo matrimoniale. Anche in tema di diritto all’aborto si segnala una interessante modifica introdotta dalle legge del 2014. L’art. 24 ha, infatti, formalmente modificato le condizioni di accesso all’“interruption volontaire de grossesse”, non più riferendosi solo alla «donna che si trovi in uno stato di afflizione (detresse)», bensì – più precisamente – nei confronti di «colei che decide di non procedere con la gravidanza», sì da introdurre un vero diritto ad abortire [17]. Con l’obiettivo di contrastare più specificamente le forme di molestie e violenza sessuale, inoltre, gli artt. da 32 a 55 della legge di cui si tratta disciplinano le principali regole in materia di protezione delle persone vittime di violenza. In particolare, è stata approfondita la disciplina inerente il meccanismo dell’“ordonance de protection” introdotta, come si è visto, con la l. 9 luglio 2010, n. 2010-768 e in virtù della quale il giudice può emanare un’ordinanza qualora ritenga che sussistano ragioni serie di reiterazione di atti violenti, ovvero per [continua ..]


5. (Segue). I profili penalistici pių rilevanti

Per quel che concerne gli effetti giuridico-penali più significativi prodotti dalla l. n. 2014-873/2014, può innanzitutto ricordarsi che essa è intervenuta con l’obiettivo di adeguare il reato di molestie o disturbo alle persone alle evoluzioni del contesto sociale ed, in particolare, alle innovazioni tecnologiche ed informatiche occorse negli anni. Sicché, l’art. 222-16 c.p. che sino alla detta riforma si riferiva «alle comunicazioni telefoniche reiterate, ovvero alla pluralità dei comportamenti di disturbo telefonico», attualmente ha esteso il proprio ambito di applicazione a qualsivoglia forma di molestia, che possa essere commessa per via elettronica, tramite e-mail, sms o mms [24]. In questa prospettiva, poi, attraverso l’art. 41 della legge di cui si tratta, onde contrastare il c.d. “ciber stalking”, il legislatore francese ha introdotto una nuova fattispecie delittuosa definita co­me «il fatto di molestare una persona attraverso dei propositi o comportamenti ripetuti aventi per oggetto e per effetto una degradazione delle sue condizioni di vita tali da tradursi in una alterazione della sua salute fisica o mentale». Sono state, inoltre, specificate le diverse condotte da inserirsi nell’alveo del reato di molestia [25]. Segnatamente, la legge armonizza le definizioni di molestia sessuale, morale sul luogo di lavoro e psicologica all’interno della coppia [26]. Con riferimento all’istituto della “Mediazione penale”, inoltre, la legge vieta espressamente che il colpevole vi possa ricorrere e, anche la vittima, ne deve fare “espressa richiesta”, fermo restando la proscrizione in caso di reiterazione di condotta violenta. Infine, circa l’irrogazione delle sanzioni penali previste, la legge impone al colpevole un percorso di rieducazione e di responsabilizzazione. In questo senso, ad esempio, la novella legislativa è intervenuta sistematizzando le misure dell’allontanamento dal domicilio domestico per il colpevole, sì da consentire alle autorità giudiziarie di imporre il divieto di rimanere nel domicilio familiare, di non allontanarsi al di fuori degli orari fissati dal giudice e, se del caso, richiedere assistenza sanitaria o psichiatrica. Ancora, in linea con quanto già sancito dal codice civile, cheattribuiva al giudice penale il potere di pronunciarsi sulla [continua ..]


6. Qualche riflessione conclusiva

Tale – seppur sommaria e condotta inevitabilmente per rapidi accenni – disamina del quadro giuridico di riferimento e dei più recenti interventi legislativi intervenuti oltralpe, dovrebbe aver evidenziato innanzitutto come, nell’ambito della lotta al fenomeno della violenza di genere, la Francia si inserisca appieno in un contesto generale di più ampio respiro volto a predisporre azioni e forme di tutela di un fenomeno socialmente e storicamente determinato. Come si è visto, infatti, il legislatore francese è intervenuto in primo luogo recependo e conformandosi alle norme sovranazionali e, al contempo, individuando azioni e forme concrete di tutela sul piano degli strumenti giuridici di prevenzione e repressione. È in questo contesto che si inserisce la legge di riforma analizzata la cui indagine ha evidenziato anzitutto l’eterogeneità di approcci scelti per disciplinare e tentare di circoscrivere la complessa tematica, sì da allargare ineluttabilmente l’orizzonte e interessare una pluralità di ambiti giuridici, ivi compresi ovviamente l’ambito civile e penale, ma anche la disciplina giuslavoristica e costituzionale, il diritto processuale penale e civile e lo stesso diritto europeo ed internazionale. In siffatto fondamentale e imprescindibile quadro d’insieme, le angolazioni scelte possono aiutare ad osservare il fenomeno, che costituisce un interessante caso di studio in una prospettiva comparata. Invero, il legislatore francese sembra vieppiù approfondire i casi riguardanti propriamente la violenza di genere, incorporando queste tipologie di reato e violenze direttamente nel codice penale e civile, tentando altresì di agire e rimuovere quei fattori culturali, sociali ed economici che rendono le donne soggetti discriminabili e vittime di violenza. Tuttavia, in conclusione ed in estrema sintesi, è necessario ricordare che da più parti [28] vengono comunque mosse critiche circa la concreta sostenibilità e adeguatezza delle misure introdotte dalla legge di riforma, da ciò discendendo evidentemente che, onde effettuare una valutazione più ampia degli strumenti individuati, sia opportuno e necessario attendere il consolidarsi dei futuri risultati ottenuti dall’applicazione di siffatti strumenti giuridici.


NOTE