Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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I patti prematrimoniali (di Giacomo Oberto, Giudice del Tribunale di Torino, Dottore di ricerca in Diritto privato)


L’autore svolge una analisi storica e comparata degli accordi prematrimoniali tra futuri coniugi in funzione del possibile fallimento del matrimonio ed evidenzia che l’incidenza di tali accordi nel nostro ordinamento è destinata ad aumentare, in considerazione, da un lato, dell’incremento dei matrimoni con cittadini stranieri, dal­l’altro, ora in forza dell’artt. 22 ss., Reg. (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016. L’autore in conclusione rileva come, pure in un contesto come quello italiano attuale, che non consente gli accordi prematrimoniali non facciano certo difetto elementi evolutivi idonei a dimostrare l’esistenza di una tendenza favorevole alla validità delle intese prematrimoniali tra coniugi.

The author carries out a historical and comparative analysis of prenuptial agreements between future spouses as a function of the possible failure of the marriage, and points out that the occurrence of these agreements in our legal system is destined to rise, in consideration, on the one hand, of the greater numbers of marriages with foreign nationals, and on the other hand by virtue of articles 22 and following of Council Regulation (EU) no. 2016/1103 of 24 June 2016. The author concludes by pointing out that, albeit in a setting like Italy’s current one that does not permit prenuptial agreements, there is certainly no lack of developments demonstrating the existence of a trend in favour of the validity of prenuptial understandings between.

SOMMARIO:

1. Qualche breve considerazione storica e comparata - 2. La lezione del diritto europeo - 3. La tesi italiana della nullità, con particolare riguardo agli accordi preventivi sulle conseguenze patrimoniali del divorzio - 4. Contraddizioni e contorsionismi nella giurisprudenza più recente. Le decisioni di legittimità nei primi anni 2000 e la “svolta” del dicembre 2012 - 5. La crisi coniugale come condizione del contratto prematrimoniale - 6. La crisi coniugale in bilico tra causa e condizione del contratto. Gli sviluppi giurisprudenziali successivi al 2012 - 7. La piena validità delle intese preventive sulla crisi coniugale, anche nell’odierno diritto italiano - 8. Irrilevanza dell’art. 160 c.c. Ulteriori argomenti in favore della tesi dell’ammissibilità - 9. Evoluzioni normative recenti e relativi effetti sui contratti prematrimoniali - 10. Possibili conseguenze degli ultimi orientamenti giurisprudenziali in tema di assegno di divorzio - NOTE


1. Qualche breve considerazione storica e comparata

L’idea di collegare i rapporti patrimoniali tra due soggetti che stanno per convolare a giuste nozze al “buon esito” del rapporto che si va così ad intessere è concezione da sempre legata al­l’istituto matrimoniale. Proprio lo studio storico e comparato delle pattuizioni in vista della celebrazione delle nozze evidenzia il frequente e diffuso riconoscimento della validità di accordi diretti, per l’eventualità del fallimento del rapporto di coniugio, a riportare i contraenti, per così dire, nella stessa posizione di partenza in cui si sarebbero trovati se mai si fossero impegnati in quell’unione rivelatasi poi così male assortita [1]. A parte le intese contenute nei pacta nuptialia, di cui fanno fede le fonti romane, che in un numero incredibilmente vasto di casi contemplavano espressamente il divortium quale causa di restituzione dell’apporto dotale, provvedendo a fissare le concrete modalità dell’attuazione di tale restitutio [2], va ricordato che pure in epoche nelle quali l’unica causa di scioglimento del vincolo matrimoniale era rappresentata dalla morte (e in particolare nell’epoca del diritto interme­dio e del diritto comune), i notai non disdegnavano di prendere in considerazione nei contratti di matrimonio l’ipotesi della separatio a mensa et thoro, proprio quale causa di ristabilimento delle condizioni patrimoniali di partenza dell’una e dell’altra parte [3]. In una prospettiva comparata, è sin troppo noto il successo che negli Stati Uniti riscuotono ormai da svariati anni i prenuptial agreements in contemplation of divorce, al termine di un’evolu­zione storica [4] sicuramente non esente da contraddizioni, nella quale ha giocato un ruolo determinante il passaggio dal sistema dello scioglimento del matrimonio basato fondamentalmente sulla colpa, alla regola del no fault divorce. Gli echi di quella giurisprudenza e di quell’at­teggiamento, anche culturale, nei confronti dei vantaggi connessi alla definizione in via preventiva di una possibile crisi coniugale [5] sono giunti – in questo mondo globalizzato – persino nel nostro per molti versi arretrato Paese, anche se da noi ciò ha fatto premio è stata piuttosto l’attenzione legata alle vicende di personaggi dello spettacolo o comunque [continua ..]


2. La lezione del diritto europeo

Conchiudendo questa panoramica introduttiva non potrà farsi a meno di notare come l’“im­patto” dei nostri principi con accordi del genere di quelli qui in esame è comunque destinato ad aumentare, in considerazione, da un lato, dell’incremento dei matrimoni con cittadini stranieri (o, in ogni caso, delle unioni caratterizzate dalla presenza di un elemento di estraneità), nonché, dall’altro, del principio, già introdotto dall’art. 30, l. n. 218/1995, secondo cui i coniugi possono, a mezzo di una convenzione scritta, derogare al criterio fissato per l’individuazione della disciplina applicabile ai rapporti personali e ora consacrato dagli artt. 22 ss., Reg. (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi [23]. Questo significa che i contratti prematrimoniali catalani, austriaci, tedeschi, inglesi, ecc. ben potranno essere eseguiti in Italia, non comportando il profilo dell’ordine pubblico internazionale, come si avrà modo di vedere tra un attimo [24], alcun tipo di ostacolo [25]. A quanto sopra s’aggiunga poi ancora che il Regolamento in tema di legge applicabile alle cause transnazionali di separazione e divorzio[26] prevede l’attribuzione di un ruolo senza precedenti all’accordo delle parti. Un accordo, questo, la cui limitazione temporale viene individuata «al più tardi al momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale» [27]. Ora, proprio la mancata fissazione di un dies a quo per il raggiungimento di siffatta intesa autorizza a ritenere che tali accordi possano essere stipulati già al momento della celebrazione delle nozze [28]. Da ciò sembra derivare un’ulteriore conferma dell’ammissibilità dei contratti prematrimoniali, se non addirittura un incoraggiamento alla conclusione degli stessi [29]. Ma non basta ancora. Il Reg. (UE) 2016/1104 del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecu­zione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate [30], pur riferibile a situazioni diverse da quelle [continua ..]


3. La tesi italiana della nullità, con particolare riguardo agli accordi preventivi sulle conseguenze patrimoniali del divorzio

La nostra giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi svariate volte sulla validità di accordi preventivi in vista di un’eventuale crisi coniugale, anche se per lo più con riguardo ad intese concluse in sede di separazione consensuale. Ponendo mente, invece, alla fattispecie “americana” dell’intesa conclusa all’atto della celebrazione delle nozze, va considerata una pronunzia di legittimità, che, già nel lontano, 1984, ebbe ad affermare la compatibilità con l’ordine pubblico internazionale, ex art. 31 prel. (cfr. ora art. 16, l. n. 218/1995), di un accordo stipulato tra due coniugi statunitensi residenti in Italia e diretto a regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali in vista del divorzio. Si trattava, per la precisione, di quello che in America si definirebbe postnuptial agreement, in quanto concluso in contemplation of divorce, ma in costanza di matrimonio. La relativa massima recita quanto segue: «L’accordo, rivolto a regolamentare, in previsione di futuro divorzio, i rapporti patrimoniali fra coniugi, che sia stato stipulato fra cittadini stranieri (nella specie, statunitensi) sposati all’estero e residenti in Italia, e che risulti valido secondo la legge nazionale dei medesimi (applicabile ai sensi degli artt. 19 e 20 delle disposizioni sulla legge in generale), è operante in Italia, senza necessità di omologazione o recepimento delle sue clausole in un provvedimento giurisdizionale, tenuto conto che l’ordine pubblico, posto dal­l’art. 31 delle citate disposizioni come limite all’efficacia delle convenzioni fra stranieri, riguarda l’ordine pubblico cosiddetto internazionale, e che in tale nozione non può essere incluso il principio dell’ordinamento italiano, circa l’invalidità di un accordo di tipo preventivo fra i coniugi sui rapporti patrimoniali successivi al divorzio, il quale attiene all’ordine pubblico interno e trova conseguente applicazione solo per il matrimonio celebrato secondo l’ordinamento italiano e fra cittadini italiani» [33]. Come si è già rimarcato, la giurisprudenza italiana ha invece avuto più volte occasione di pronunziarsi circa la validità delle intese che, in sede di separazione consensuale, le parti raggiungono sull’assetto patrimoniale da dare ad un eventuale (ma, a questo punto, [continua ..]


4. Contraddizioni e contorsionismi nella giurisprudenza più recente. Le decisioni di legittimità nei primi anni 2000 e la “svolta” del dicembre 2012

Va però detto, a questo punto, che, a partire dall’ingresso nel terzo millennio, la nostra giurisprudenza inizia a registrare alcune decisioni in controtendenza. Il primo caso fu quello, assai pubblicizzato a suo tempo dai media (e non a caso ricordato da diverse sentenze successive) di una decisione dell’ormai lontano 2000 [44], la quale, pur riaffermando il tradizionale principio della nullità delle intese concluse in sede di separazione, con valore inteso dalle parti come vincolante anche per il divorzio, rigettò la domanda di nullità di un accordo preventivo sull’ammontare dell’assegno di divorzio, sulla base del pretesto che l’in­validità era stata invocata nella specie non dal coniuge avente diritto all’assegno, bensì dal­l’altro, che di tale assegno avrebbe potuto essere onerato. Il risultato paradossale di siffatta operazione ermeneutica fu quello di trasformare – al di fuori di ogni previsione di legge – la nullità per violazione di regole d’ordine pubblico in una sorta di nullità relativa, la quale potrebbe essere fatta valere soltanto dal coniuge che avrebbe diritto all’assegno, con buona pace di quanto disposto dall’art. 1421 c.c. È del resto innegabile che, se la causa è illecita, la nullità colpisce l’intero atto; quest’ultimo non può essere lecito nei confronti di una parte e illecito nei riguardi dell’altra, al punto che, secondo taluno, la sentenza si sarebbe posta addirittura in violazione dell’art. 3 Cost., poiché avrebbe riservato un trattamento differenziato a ciascuno dei coniugi. Il secondo caso, assai meno noto, ma certo non meno paradossale, fu quello in cui, in quel medesimo anno, la Corte [45] si spinse ad affermare che tale forma di nullità non solo potrebbe essere invocata esclusivamente dal coniuge avente diritto all’assegno, ma dovrebbe essere fatta valere soltanto nell’ambito della procedura di divorzio (e pertanto non successivamente alla relativa pronunzia), così surrettiziamente introducendo per quell’ipotesi di nullità un’impropria forma di prescrizione, in aperta ed ingiustificata violazione, questa volta, non solamente del principio di cui all’art. 1421 c.c., ma anche di quello ex art. 1422 c.c. All’antologia di cui sopra [continua ..]


5. La crisi coniugale come condizione del contratto prematrimoniale

Nell’ottica testé delineata, la riconduzione dell’accordo oggetto della decisione del dicembre 2012 al novero delle intese “prematrimoniali”, mercé il richiamo delle parti al meccanismo della condizione, appare quanto di più naturale si possa immaginare. Sebbene la Cassazione parli qui di «un contratto atipico con condizione sospensiva lecita, e­spressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma c.c.», dovrà invece riconoscersi nell’accordo la presenza di un mutuo (per la ristrutturazione di un alloggio della moglie), di cui le parti avevano previsto l’estinzione a mezzo di una datio in solutum, peraltro a sua volta in parte “contro-compensata” o “riequilibrata” – avuto riguardo, evidentemente, al rapporto tra il valore del bene e l’ammontare delle spese di ristrutturazione sostenute dal marito – dal trasferimento da parte del marito alla moglie di “un titolo BOT di L. 20.000.000”. L’estinzione del mutuo era peraltro soggetta alla condizione sospensiva del “fallimento” dell’unione. Osservando le stesse cose da un altro punto di vista, si poteva pensare ad una donazione indiretta, risolutivamente condizionata al medesimo evento di cui sopra. È evidente che il trasferimento dell’immobile non era previsto come dovuto nel caso in cui il matrimonio non si fosse venuto a trovare in una situazione di crisi. La persistenza del vincolo avrebbe avuto l’effetto di conservare il carattere gratuito della prestazione costituita dal pagamento, da parte del (in allora futuro) marito delle spese di ristrutturazione di un altro immobile della (in allora futura) moglie. Negare al contratto in oggetto la natura di patto prematrimoniale, come invece fa la Cassazione nella sentenza in commento, appare quanto mai arduo. A parte la considerazione (per il vero irrilevante per i fini in discorso, ma comunque significativa in vista di una connotazione più marcatamente “familiare” dell’intesa) per cui le spese sostenute dal marito attenevano alla ristrutturazione non già di un immobile “qualsiasi” della moglie, bensì proprio di quello destinato a divenire casa coniugale, va ribadito in questa sede come l’idea di collegare i rapporti [continua ..]


6. La crisi coniugale in bilico tra causa e condizione del contratto. Gli sviluppi giurisprudenziali successivi al 2012

Le considerazioni di cui sopra introducono la trattazione di un ulteriore criterio distintivo, cui la Cassazione, nella sentenza del dicembre 2012, sembra voler fare solo un marginale richiamo, ma che ha invece costituito il nucleo della decisione di merito confermata in sede di legittimità. Sul punto va tenuto presente che la decisione di primo grado aveva rigettato la domanda del marito, ritenendo nullo l’impegno assunto dalla moglie «per illiceità della causa, in quanto in contrasto con la disposizione imperativa dell’art. 160 c.c., che vieta atti di disposizione relativi a diritti od obblighi nascenti dal matrimonio» [55]. La sentenza d’appello aveva allora avuto buon gioco a sottolineare che l’impegno negoziale assunto dalla moglie, prima del matrimonio, di trasferire al marito, in caso di “fallimento” del matrimonio stesso (ossia in caso di separazione o di scioglimento) l’immobile, a titolo di indennizzo per le spese affrontate dal marito per la sistemazione del diverso immobile adibito a casa coniugale, era «un impegno negoziale che, in sé, non trae[va] il proprio titolo genetico dal matrimonio, e non [poteva] quindi annoverarsi fra i diritti o doveri nascenti dal matrimonio, nell’ottica del prefato art. 160 c.c., che vieta appunto gli atti di disposizione relativi a diritti o doveri “nascenti” dal matrimonio, e sanciti imperativamente» [56]. Sin qui, peraltro, il discorso si svolgeva sul solo piano generale della validità tout court del­l’intesa, non certo su quello specifico dell’intesa, in quanto intesa preventiva. A sparigliare le carte interveniva però la stessa Corte d’Appello, introducendo (pur se, a quanto pare, non espressamente richiesta sul punto) il tema del carattere preventivo dell’accordo. Così osservava la Corte territoriale: «Si potrebbe, tuttavia, in ipotesi, sostenere che, al di là della causa formalmente apparente di tale datio in solutum condizionale, in realtà la causa negoziale effettivamente sottesa (...) fosse quella di istituire una sorta di abnorme “penale” per il caso di scioglimento del matrimonio, ossia una prestazione patrimoniale destinata ad avere effetto dissuasivo o penalizzante in caso di iniziativa intesa a determinare lo scioglimento del [continua ..]


7. La piena validità delle intese preventive sulla crisi coniugale, anche nell’odierno diritto italiano

Lasciando la pars destruens del ragionamento che si è tentato sin qui di portare avanti, varrà la pena rammentare che gli accordi preventivi circa le conseguenze della separazione e/o del divorzio non vedono normalmente (né lo potrebbero), quale loro oggetto diretto, lo status coniugale, come avverrebbe se, per esempio, le parti stipulassero impegni in termini quali «mi obbligo a non divorziare», «mi impegno a non chiedere la separazione», «prometto di non far valere alcuna eventuale causa di invalidità del nostro matrimonio», ecc. [66]. La contrarietà di un siffatto patto ai principi dell’ordine pubblico non può oggi essere revocata in dubbio. Ma ciò che l’opinione dominante si preoccupa di impedire è che le determinazioni dei coniugi circa il loro stato (di persone, appunto, coniugate o meno) siano anche solo indirettamente influenzate dagli accordi economici in precedenza stipulati. Tale preoccupazione non ha però ragione di sussistere, ogni qual volta le parti si limitano a prevedere le conseguenze dell’eventuale scioglimento del matrimonio, senza impegnarsi a tenere comportamenti processuali diretti ad influire sullo status coniugale. Una prima osservazione, a conforto di questa tesi, proviene da quella dottrina che ha instaurato in proposito un interessante parallelo con la situazione “antagonista” rispetto a quella qui in esame, vale a dire la celebrazione delle nozze. Proprio con riguardo alla “purezza” della volontà matrimoniale, che non potrebbe subire alcuna compressione, essendo salvaguardata la assoluta libertà del soggetto in ordine alla celebrazione del matrimonio, si è osservato che l’ordinamen­to consente che il soggetto si “induca” al matrimonio attraverso motivazioni di ordine patrimoniale le quali, pur non essendo determinanti del consenso, indubbiamente lo orientano e lo sorreggono. Anzi, l’ordinamento sembra addirittura volere che il soggetto all’atto del matrimonio “costruisca” le sue prospettive matrimoniali attraverso la stipulazione delle convenzioni (pre)matrimoniali più idonee alla tutela dei suoi interessi in relazione alle circostanze e alle esigenze di vita. L’argomentazione testé riferita costituisce il primo passo di un’analisi il cui [continua ..]


8. Irrilevanza dell’art. 160 c.c. Ulteriori argomenti in favore della tesi dell’ammissibilità

Anche il “classico” richiamo all’art. 160 c.c., al fine di contrastare la tesi di chi scrive, appare fuori luogo. Come ampiamente dimostrato in altra sede [72], l’unico modo di far vivere tale disposizione nel campo del divorzio si risolve infatti nel paradosso della tesi che, prospettando addirittura un’e­stensione analogica dell’articolo citato, finisce con l’avvilupparsi in una vera e propria contradictio in adiecto, postulando una “similitudine di casi” (v. art. 12 cpv. prel.) tra la materia degli effetti del matrimonio e quella degli effetti del suo ... venir meno. L’assunto in esame appare, oltre che criticabile per le ragioni appena illustrate, del tutto in contrasto con la concezione contemporanea del matrimonio. Come esattamente osservato già parecchi anni or sono [73], ritenere che il dovere di contribuzione rimanga inalterato addirittura nonostante la pronuncia di divorzio, «significa conservare, per quanto si può, la mistica dell’indis­solubilità», favorendo il ritorno alla tesi del carattere pubblicistico del matrimonio, come atto al di sopra della volontà dei singoli, in palese contrasto con il pensiero dominante, oltre che con la giurisprudenza della stessa Corte di legittimità, che non ha mancato di negare, nella maniera più radicale, che nel nostro ordinamento possa attribuirsi al matrimonio effetti di tipo ultrattivo [74]. A chi scrive sembra poi che lo studio dell’art. 160 c.c. non possa prescindere dalla considerazione del contesto storico in cui lo stesso è nato, né dalla sua collocazione “topografica” all’in­terno del sistema delle norme in materia di rapporti familiari: profili, questi, la cui attenta considerazione deve senz’altro indurre ad escludere l’operatività della norma in esame non solo in relazione alla fase post-matrimoniale, bensì alla situazione di crisi coniugale nel suo complesso, separazione compresa. La storia dell’art. 160 c.c. insegna che tale norma è erede dell’art. 1379 c.c. 1865 («Gli sposi non possono derogare né ai diritti che appartengono al capo della famiglia, né a quelli che vengono dalle legge attribuiti all’uno o all’altro coniuge, né alle disposizioni proibitive contenute in questo codice»), a sua volta [continua ..]


9. Evoluzioni normative recenti e relativi effetti sui contratti prematrimoniali

In chiusura del presente studio non potrà farsi a meno di rilevare come, pure in un contesto come quello italiano attuale, non facciano certo difetto elementi evolutivi idonei a dimostrare l’esistenza di una tendenza favorevole alla validità delle intese in oggetto. Se, come detto, la giurisprudenza non sembra ancora pronta a compiere il “grande passo” verso lo sdoganamento dei patti prematrimoniali, il legislatore, a ben vedere, ha, nel corso degli ultimi anni, posto una serie di premesse di assoluto rilievo in questa direzione, a cominciare dal ruolo – ingiustamente disconosciuto fino ad oggi da gran parte della dottrina – della riforma del lontano 1987, che, con l’introduzione del divorzio a domanda congiunta, venne, da un lato, ad imporre che l’accordo patrimoniale dovesse addirittura necessariamente precedere l’istanza per la cessazione del vincolo e, dall’altro, a chiarire, nel modo più evidente (e comunque in mo­do del tutto conforme a quanto già stabilito dal codice civile per la separazione), che l’interven­to giurisdizionale non può toccare, nel modo più assoluto, l’intesa patrimoniale tra i coniugi, potendo invece riguardare solo le questioni attinenti alla responsabilità genitoriale, nei suoi vari profili personali e patrimoniali [82]. Se dottrina e giurisprudenza avessero tenuto nel dovuto conto questi rilievi, sarebbe risultato chiaro da decenni quali sono i limiti normativi alla tesi della solidarietà post-coniugale: tesi, questa, certamente fondata sull’art. 5 l. divorzio, ma dalla quale non può certo arbitrariamente derivarsi un divieto per le parti – se, ovviamente, d’accordo – di escludere l’operatività di tale principio solidaristico, alla luce di calcoli, valutazioni ed interessi che alla sovrana autonomia ne­goziale dei coniugi (e solamente ad essa!) sono rimessi. L’evoluzione normativa successiva, tutta nel segno della negozialità inter coniuges, ha avuto l’andamento travolgente di un vero e proprio “crescendo rossiniano”. Come messo in evidenza da chi scrive in altra sede, il varo, nel 2006, di un istituto quale il patto di famiglia non può avere altro significato se non quello di un chiaro indizio della volontà legislativa di introdurre un effetto “moltiplicatore di [continua ..]


10. Possibili conseguenze degli ultimi orientamenti giurisprudenziali in tema di assegno di divorzio

Nel contesto sin qui delineato va letta anche la svolta giurisprudenziale degli anni 2017 [85] e 2018 [86] in materia di assegno di divorzio. Sebbene non certo caratterizzato dal pregio della linearità [87], il sommovimento che ha variamente scosso ab imis le (relativamente) placide acque della illogica ed antistorica lettura in termini di “indissolubilità patrimoniale” del vincolo coniugale, viene a porre in primo piano il tema della “natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”, secondo l’espressione testualmente usata dalla motivazione della decisione delle Sezioni Unite del 2018. Espressione, questa, che, a sua volta, riecheggia i lavori dello scrivente, da decenni impegnato nel tentativo di dimostrare che la c.d. “solidarietà post-coniugale” è criterio nella specie determinante, sì, ma solo laddove i coniugi non decidano di comune accordo di ritenersene svincolati. Invero, i criteri di pari dignità e di uguaglianza morale e giuridica tra coniugi (artt. 2, 3 e 29 Cost.), pure evocati dalle Sezioni Unite, costituiscono un baluardo della parte debole in caso di disaccordo, ma non sono certo contraddetti dal riconoscimento ai coniugi (soggetti, da tempo, ormai, non più colpiti da alcuna forma di incapacità) del diritto di liberamente disporre dei propri diritti e di fare affidamento vicendevole sugli impegni congiuntamente e liberamente assunti [88]: in omaggio, del resto, proprio a quel principio di “autoresponsabilità” e di “autodeterminazione”, che la stessa Corte espressamente più e più volte richiama nella decisione del 2018. E ciò per non dire del fatto che l’inevitabile esasperazione del contenzioso [89] e l’incremento del tasso di discrezionalità decisionale del giudice [90], conseguenti al non troppo felice intervento delle Sezioni Unite, non faranno che porre in risalto l’utilità dei rimedi negoziali preventivi qui in discorso. Del resto, l’esaltazione di un criterio che impone la valutazione – a fronte di un’eventuale sperequazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi – del contributo prestato alla crescita dell’altro (quand’anche il coniuge artefice dell’avanzata dell’altro sia indipendente economica­mente), in considerazione [continua ..]


NOTE