Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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Gli accordi 'tra i nubendi, tra i coniugi, tra le parti di una programmata o attuata unione civile' (di Giovanni Francesco Basini, Professore ordinario di Diritto privato nell’Università di Parma)


L’autore tratta della riforma del codice civile in tema di “accordi prematrimoniali” nel contesto normativo vigente con disamina degli accordi rivolti alla fisiologia del matrimonio e dell’unione civile e di quelli preventivi destinati a disciplinare la eventuale patologia del matrimonio e dell’unione civile evidenziando come i rapporti dei genitori con la prole e per la prole, difatti, debbono essere sempre valutati dal giudice, e ciò nella prospettiva dell’esclusivo interesse dei figli.

La citazione, testuale, è dalla lett. b), art. 1, 1° comma, della proposta di “Delega al Governo per la revisione del codice civile”.

The author discusses the reform of the Italian Civil Code in the matter of “prenuptial agreements” in the current regulatory context, closely examining the agreements aimed at the physiology of marriage and of the civil union, and of preventive ones intended to regulate any pathology of the marriage and of the civil union. She stresses that the parents’ relations with and for their offspring must in fact be assessed by the judge, with a view to the exclusive interest of the children.

SOMMARIO:

1. La riforma del codice civile in tema di “accordi prematrimoniali” e il panorama normativo vigente - 2. Spunti sugli accordi rivolti alla fisiologia del matrimonio e dell’unione civile - 3. Spunti sugli accordi preventivi sulla patologia del matrimonio e dell’unione civile - NOTE


1. La riforma del codice civile in tema di “accordi prematrimoniali” e il panorama normativo vigente

Tra i progetti di riforma che il secondo “Governo Conte” ha ereditato dal precedente, e quasi omonimo, Governo, vi è anche l’ambizioso disegno di riforma del codice civile. In tale disegno si prevede, tra l’altro, che il legislatore giunga a «consentire la stipulazione tra i nubendi, tra i coniugi, tra le parti di una programmata o attuata unione civile, di accordi intesi a regolare tra loro, nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, del­l’ordine pubblico e del buon costume, i rapporti personali e quelli patrimoniali, anche in previsione dell’eventuale crisi del rapporto, nonché a stabilire i criteri per l’indirizzo della vita familiare e l’educazione dei figli» [2]. L’intento del legislatore, dunque, è di permettere, anche nel nostro ordinamento [3], la conclusione di quelli che, con definizione di provenienza anglosassone, sovente vengono indicati come “accordi prematrimoniali” [4]. Osservando il testo della delega, tra l’altro, si nota una doppia distinzione. In primo luogo, in essa vengono mantenuti separati i rapporti personali dai rapporti patrimoniali [5], che potranno essere oggetto di accordo tra i coniugi o tra gli uniti civilmente. In secondo luogo, si distinguono gli accordi destinati alla fase della fisiologia, da quelli stretti in previsione della crisi [6]. Giova rammentare, in merito, come queste distinzioni possano, non di rado, tendere a sfumare, in con­seguenza, sia della vicinanza, per non dire dell’intreccio, ravvisabile tra rapporti patrimoniali primari e rapporti personali tra i coniugi [7], sia della reciproca influenza che si può dare tra previsioni per la fisiologia e previsioni per la patologia del matrimonio e dell’unione [8]. Pur nella consapevolezza di ciò, tuttavia, mi pare che le indicazioni della delega possano fungere da criterio ordinante per queste mie notazioni, e, dunque, cercherò di dedicare qualche attenzione allo spazio per la negozialità con riferimento, nell’ordine, ai rapporti personali nella fisiologia, ai rapporti patrimoniali nella fisiologia, ai rapporti personali nella patologia, ed ai rapporti patrimoniali nella patologia, per poi concludere con un cenno agli accordi sui rapporti con la prole e per la [continua ..]


2. Spunti sugli accordi rivolti alla fisiologia del matrimonio e dell’unione civile

Passando, ora, a qualche osservazione di dettaglio, incomincerò con il rilevare che, per quanto riguarda i rapporti personali e patrimoniali primari nella fisiologia del matrimonio, un fondamentale, e non modificabile, caposaldo è sicuramente costituito dall’art. 143, 1° comma, c.c., laddove si stabilisce che, con il matrimonio, i coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri [32]. Nessun accordo, io credo, potrà, anche de iure condendo, generare conseguenze che deroghino a questa eguaglianza degli effetti del matrimonio. Quando anche si lasciasse all’autonomia dei coniugi la determinazione o l’esclusione di alcuni tra i diritti e doveri matrimoniali, perciò, questa autonomia dovrebbe sempre esprimersi nel pieno rispetto dell’eguaglianza [33]. Sempre osservando i diritti/doveri di cui all’art. 143 c.c., non mi sembra che possano diventare oggetto di accordi il dovere di assistenza morale e materiale, né quello di collaborazione [34], in quanto espressioni anch’essi, per un verso dei doveri di solidarietà sanciti dalla Costituzione, e, per altro verso, dell’essenza stessa del matrimonio [35]. Per quanto riguarda la contribuzione ai bisogni della famiglia, di cui all’art. 143, 3° comma, c.c., inoltre, ogni accordo che la sbilanciasse, rispetto all’equilibrata previsione normativa, sarebbe probabilmente in contrasto con il 1° comma dell’art. 143 c.c., e, più ancora, con l’art. 29 Cost. [36], e lo stesso dovrebbe dirsi per un accordo che modificasse il parametro della contribuzione, rispetto a quello normativo delle sostanze e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno. Un accordo che, non tanto sbilanciasse, ma, addirittura, escludesse totalmente l’obbligo di contribuzione per entrambi i coniugi, d’altro canto, sebbene non foriero di diseguaglianze, finirebbe, tuttavia, per porsi in contrasto con l’essenza stessa del matrimonio. Ai coniugi potrebbe essere consentito, nondimeno, il descrivere che cosa, per contribuire, ciascuno dei coniugi abbia fatto e abbia dato, e magari anche che cosa ciascuno dovrà fare e dare, e, soprattutto, a cosa ciascuno abbia rinunziato e dovrà rinunziare, in funzione del bene e dell’unità familiare. Una tale descrizione delle modalità con cui [continua ..]


3. Spunti sugli accordi preventivi sulla patologia del matrimonio e dell’unione civile

Vengo, ora, alla crisi della famiglia. In sintesi, riguardo agli accordi preventivi in vista della patologia, anzitutto, potrebbero apparire, a prima vista, inutili dei patti rivolti a disciplinare i rapporti personali tra coniugi, o tra civilmente uniti [45]. La crisi, in generale, tende ad annullare i rapporti personali, e, di conseguenza, a rendere superflua ogni regolazione di essi. Ove non si dimentichi, tuttavia, che la crisi può avere il volto, tanto del divorzio, quanto della separazione, si deve convenire che, se i rapporti personali tra gli ex coniugi ben difficilmente hanno bisogno di disciplina, poiché ben difficilmente continuano ad esistere, alcuni rapporti personali tra coniugi separati, viceversa, sebbene attenuati, persistono, e, dunque, potrebbe essere sensato disciplinarli anche pattiziamente. Anzi, proprio per la fase della separazione, la legge destina già oggi uno spazio all’accordo, capace di incidere anche sui rapporti personali, laddove, all’art. 157 c.c., prevede l’accordo di riconciliazione tra coniugi separati. Penso che pattiziamente potrebbe prevedersi, allora, ad esempio quali condotte determinino la riconciliazione, e quali, al contrario, non la provochino. In questa fase, altresì, potrebbe negoziarsi pure quella parte di obbligo di fedeltà che ancora può permanere durante la separazione [46]. Con riferimento alla patologia del matrimonio e dell’unione civile, benché non si possa escludere ogni rilevanza ad accordi finalizzati a regolare i rapporti personali, sono certamente gli accordi conclusi per regolare i rapporti patrimoniali ad avere molto maggiore rilevanza. Frequentemente, dunque, si è ragionato sullo spazio da riconoscere ad accordi che regolino i rapporti patrimoniali tra i coniugi in vista della separazione [47], o in vista del divorzio [48], o, più ampiamente, in vista della crisi [49]. A fronte di una posizione di tradizionale chiusura della giurisprudenza [50], la dottrina è, da diversi anni, complessivamente favorevole ad ammettere tali accordi [51]. Anche la giurisprudenza, del resto, di recente sembra avere virato verso importanti aperture [52]. Resta da chiedersi, in questo quadro, che interventi possa e debba fare il legislatore, e quali modifiche normative, viceversa, non possano essere attuate. In merito, non si dovrà dimenticare: da una parte, [continua ..]


NOTE