La conoscenza dei temi trattati in questa Rivista è divenuta imprescindibile.
Solitamente l’avvocato che esercita la propria attività esclusivamente nell’ambito del diritto civile, esperto del c.d. processo familiare, abdica alla conoscenza del sistema civile e processuale canonico; edotto della segretezza che lo connota, “si affida”, senza alcuna interlocuzione critica all’avvocato canonico, in tutti quei casi in cui il proprio assistito ha necessità di adire l’autorità giudiziaria ecclesiastica o si veda coinvolto in un procedimento canonico suo malgrado; e si badi, non vi è reciprocità in questo rapporto di affidamento, in quanto l’avvocato canonico è spesso anche avvocato nell’ordinamento italiano e specialista in diritto di famiglia.
Come evidenzia nel suo articolo il Prof. Pietro Lojacono le peculiarità dell’esercizio del diritto di difesa nel diritto canonico «non hanno una valenza meramente intraecclesiale, ma acquistano rilevanza anche in una prospettiva interordinamentale», giacché le sentenze canoniche che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario sono suscettibili di produrre effetti nell’ordinamento statuale e l’incidenza sulle conseguenze economiche della pronuncia di separazione e di divorzio, che ben vengono individuate dal Prof. Giuseppe Comotti, sono talmente pregnanti, che il fenomeno del c.d. forum running, tanto osteggiato dalla normativa regolamentare europea, è assai diffuso e radicato. Peraltro, in questo specifico ambito, tale fenomeno si delinea non tanto come “corsa” ad incardinare per primi la controversia di fronte al foro che garantisce la soluzione normativa più conveniente (finalità che pur sussiste), quanto come scelta dell’andatura della “corsa” da sostenere nei due coevi processi, quello civile e quello canonico, a seconda della posizione processuale che si riveste, si sia, cioè, il coniuge che ambisce ad essere titolare del diritto ad un assegno coniugale, o il coniuge che ambisce a non essere onerato al versamento di detto assegno.
Da tener conto con attenzione anche delle conseguenze delle pronunce di nullità del matrimonio concordatario sulla prole, come illustra nel suo articolo il neuropsichiatra, dott. Francesco Vitrano.
Rivendicare la laicità del nostro ordinamento significa non ignorare le peculiarità dell’ordinamento canonico, con il quale (per le ragioni storico-politiche che ben tratteggia l’Avv. Caterina Mirto) lo Stato italiano ha assunto un preciso impegno per via pattizia, sì da poter incidere in maniera effettiva nella formazione di orientamenti giurisprudenziali realmente laici, sì da poter superare il principio, ancor oggi granitico e che si fonda nel lontano pronunciamento del 1982 [continua..]