Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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I matrimoni nulli: l'evoluzione dei capi invocati in giudizio presso il tribunale ecclesiastico regionale siculo (di Vincenzo Murgano (Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo e Docente di Diritto Canonico presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia))


SOMMARIO:

1. Rapporto tra società e processi per la dichiarazione di nullità matrimoniale - 2. Sviluppo dei motivi di nullità matrimoniale nel Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo - 3. Violenza e timore - 4. Esclusione dell’indissolubilità e della prole - 5. Appendice: tabella dei capi di nullità andati in sentenza e diagrammi


1. Rapporto tra società e processi per la dichiarazione di nullità matrimoniale

Non c’è dubbio che la cultura e la mentalità odierna influenzano, nel bene e nel male, la concezione del matrimonio e le conseguenti dinamiche di vita tra i coniugi. Per ben comprendere lo sviluppo dei processi di dichiarazione matrimoniale in ordine ai capi invocati e concordati è necessario fare una, seppur breve, premessa sulle dinamiche culturali, sociali, psicologiche che hanno caratterizzato e segnato gli ultimi decenni del secolo scorso e il primo decennio dell’at­tuale secolo e sui cambiamenti che si riflettono sul matrimonio e condizionano la vita matrimoniale. Alcuni elementi sono positivi ed hanno contribuito alla crescita ed alla comprensione che i coniugi hanno dei propri rapporti personali e delle profonde dinamiche di vita matrimoniale. Da una società profondamente maschilista, dove era l’uomo a determinare tutto l’andamento della famiglia e la donna aveva ruoli subordinati, si è passati ad una società in cui le parti hanno acquisito, in modo sempre più chiaro, la piena consapevolezza della parità dei diritti e dei doveri [1]. Tale acquisizione non è avulsa da una acquisizione sempre maggiore della dignità della persona e della sua libertà nella scelta dello stato di vita e in quella scelta fondamentale che è il matrimonio, che non può essere determinato o influenzato da considerazioni familiari, sociali o di altro genere. Si è passati da una società in cui il matrimonio spesso era condizionato dalle famiglie ad una società nella quale i giovani vogliono giustamente essere gli unici protagonisti della scelta matrimoniale. Accanto ai dati positivi occorre evidenziare elementi di negatività che esprimono e manifestano i limiti e le contraddizioni della mentalità odierna, sempre più diffusa e pervasiva. Alla base della concezione che oggi molti hanno del matrimonio vi è una mentalità edonistica che sembra porre al centro la persona con la sua esigenza di vivere in pienezza l’amore coniugale, ma che in realtà snatura sia il vero concetto di amore coniugale sia le dinamiche relazionali tra marito e moglie, dalle quali è esclusa la capacità di darsi senza misure, affrontando difficoltà con un impegno costante nel quale si incontrano la grazia che agisce nel sacramento e l’impegno della persona a vivere il consortium totius [continua ..]


2. Sviluppo dei motivi di nullità matrimoniale nel Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo

Il Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo (TERS) ha iniziato la sua attività il 9 gennaio 1941 [4]. Si è scelto di esaminare lo sviluppo dei capi di nullità prendendo in considerazione le sentenze emesse ad iniziare dal 1952 e confrontandole con quelle emesse negli anni successivi. Per avere una quadro chiaro dello sviluppo si è fatta una lettura a cadenza ventennale, in modo che oltre i dati del 1952, sono stati presi in considerazione i dati del 1972, del 1992 e del 2012 [5]. Il primo anno che prendiamo in considerazione per una riflessione sullo sviluppo delle motivazioni è il 1952: su 19 cause andate in sentenza 15 sono state per violenza e timore, 3 per condizione apposta, 2 per simulazione totale, 2 per errore su una qualità della persona, 1 per impotenza, 1 per difetto di discrezione di giudizio, 1 per esclusione della prole e 1 per esclusione dell’indissolubilità. Nella lettura dei dati relativi al numero delle sentenze e ai capi di nullità va tenuto presente il fatto che una causa può essere trattata per più capi di nullità. Non si allontanano molto dai dati del 1952 quelli relativi al 1972. Su 19 sentenze 13 sono state per violenza e timore, 6 per simulazione totale, 2 per impotenza, 2 per esclusione dell’indissolu­bilità, 2 per condizione, 1 per esclusione della prole. Un cambiamento notevole si comincia a rilevare nei dati delle sentenze del 1992. Su 51 sentenze, 24 sono per esclusione dell’indissolubilità, 13 per esclusione della prole, 11 per violenza e timore, 6 per simulazione totale, 4 per impotenza, 3 per difetto di discrezione di giudizio, 3 per dolo, 2 per incapacità ad assumere gli oneri coniugali, 2 per esclusione della fedeltà, 2 per condizione, 1 per errore su una qualità della persona, 1 per ratto, 1 processo per matrimonio rato e non consumato. Come risulta evidente aumentano le cause per esclusione dell’indissolubilità e diminuiscono quelle per violenza e timore. L’introduzione del divorzio comincia ad influenzare la mentalità dei giovani e si riflette nelle determinazioni con cui contraggono il matrimonio. Ancor più chiaro e netto è il cambiamento che emerge nei dati relativi al 2012. Su 297 sentenze, 147 sono per esclusione della prole, 146 per esclusione dell’indissolubilità, 19 per violenza [continua ..]


3. Violenza e timore

Il can. 1103 stabilisce che: «Invalidum est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco, etiam haud consulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium». La Chiesa vuol proteggere la libertà di coloro che scelgono uno stato di vita (cfr. can. 219). Essa definisce il mezzo giuridicamente rilevante che diminuisce o toglie la libertà: la violenza e il timore. La violenza morale e il suo effetto, il timore, agiscono sull’interno psicologico del contraente e viziano la genesi del consenso [6]. Il timore deve essere grave [7], provocato esternamente, senza alternativa, tale per cui chi lo subisce non possa trovare altro modo per liberarsene che scegliendo il matrimonio. La prova processuale è data dall’avversione e dalla coazione [8]. Riguardo l’avversione non è necessario che il metum patiens provi avversione nei confronti di una determinata persona, ma che provi avversione a contrarre matrimonio con quella persona. Indubbiamente il decrescere della vis et metus rappresenta il dato positivo che esprime la consapevolezza acquisita della centralità della persona, della sua dignità e dell’inviolabilità della sua libertà in una scelta tanto delicata e fondamentale qual è quella del contrarre matrimonio. La realtà sociale e la mentalità diffusa in Sicilia fino a qualche decennio fa non ammettevano vie d’uscita, specie se vi era stata la fuga o semplicemente il sospetto di rapporti prematrimoniali: ci doveva essere il matrimonio. In ordine alla vis et metus possiamo evidenziare due casi, completamente diversi tra loro, ma che hanno in comune la profonda avversione di uno dei due a contrarre il matrimonio e la forte coazione da parte di chi voleva che quel matrimonio si celebrasse, nonostante sapesse chiaramente dell’avversione di uno dei due. Il primo caso che proponiamo è andato in sentenza il 21 gennaio 1972 e riguardava due giovani che quando avevano 17 e 16 anni, avevano trascorso una notte insieme. Il fatto fu considerato come una fuga dalle rispettive famiglie e la famiglia della ragazza, pretese il matrimonio riparatore che avvenne nel giugno 1932 per le minacce del padre della ragazza. Nell’incontro tra le due famiglie si decise che ci sarebbe stato il fidanzamento ufficiale subito e il matrimonio [continua ..]


4. Esclusione dell’indissolubilità e della prole

Il Codice di diritto canonico stabilisce che di regola vi è una conformità tra il consenso interno dell’animo e le parole o i gesti adoperati per esternarlo (cfr. can. 1101, § 1). La conformità della dichiarazione alla volontà interiore è una praesumptio iuris tantum, suscettibile di prova contraria. Oggetto di questa praesumptio iuris è che i nubendi accettino il matrimonio così come è proposto dalla Chiesa con i suoi elementi essenziali e le sue proprietà essenziali. Fino a che non si produca la prova di una intentio contraria, in forza della suddetta presunzione, l’ordinamento riconosce rilevanza ed effetti alla dichiarazione [11]. Per giudicare invalidante la simulazione, il Legislatore prevede che sia fatta mediante un positivo atto di volontà, ossia mediante una volontà espressa da entrambe o da una di esse di escludere il matrimonio stesso o un suo elemento essenziale o le proprietà essenziali dell’unità e del­l’indissolubilità (can. 1101, § 2). Nell’ipotesi simulatoria si verifica una difformità tra la volontà e la sua manifestazione esterna. Nell’atto simulatorio la persona manifesta pubblicamente di ac­cettare e volere il matrimonio nella sua integrità, così come è proposto dalla Chiesa, ma in realtà la sua volontà è orientata e diretta verso un tipo di matrimonio che la Chiesa non riconosce. Poiché l’indissolu­bilità è una proprietà essenziale del matrimonio (cfr. can. 1056), chi contrae escludendola, contrae invalidamente, perché contrae volendo un matrimonio che è sostanzialmente difforme dal matrimonio che Gesù Cristo ha elevato alla dignità di sacramento. L’esclusione del requisito dell’indissolubilità deve essere espressa con un positivo atto di volontà diretta ad un matrimonio dissolubile con l’effettivo proposito di riprendersi la libertà, sia pure al verificarsi di certe circostanze [12]. Il can. 1055 ci indica che la finalità essenziale del matrimonio, oltre al bene dei coniugi, è la generazione ed educazione della prole. L’esclusione del bonum prolis, che costituisce uno dei fini del matrimonio (indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad [continua ..]


5. Appendice: tabella dei capi di nullità andati in sentenza e diagrammi