Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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La legge sul divorzio in Inghilterra e Galles. Cambiano gli orizzonti? (di Suzanne Todd (Partner, Responsabile del dipartimento di diritto di famiglia – Withers LLP) Sarfraz Ali (Associate in the Leading International Family Law Team at Withers LLP))


SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. La giurisdizione della Corte inglese in materia di scioglimento del matrimonio - 3. Diritto dell’Unione europea e le implicazioni di Brexit - 4. La legge sul divorzio - 5. I poteri della Corte inglese per quanto riguarda le questioni economiche nel divorzio - 6. Gli elementi che vengono presi in considerazione dalla Corte inglese - 7. Discostamento dall’uguale trattamento tra i coniugi (divisione 50/50) (1) – “Il contributo speciale” - 8. Discostamento dall’uguale trattamento tra i coniugi (2) – Proprietà acquisita prima del matrimonio e patrimonio ereditario - 9. Discostamento dall’uguale trattamento tra i coniugi (3) – Interessi fiduciari - 10. Mantenimento - NOTE


1. Introduzione

Londra è conosciuta da tempo come “la capitale dei divorzi nel mondo”. I Tribunali inglesi (e del Galles), infatti, come risultato del proprio potere discrezionale, sono rinomati per aver emesso verdetti spesso generosi in favore del coniuge “finanziariamente più debole” (normalmente femminile). Nel recente caso di AAZ v BBZ [1], un giudice inglese ha assegnato 453 milioni di sterline all’ex moglie di un uomo d’affari russo non residente nel Regno Unito. La vicenda è stata, peraltro, ampiamente ripresa dalla stampa internazionale. Molti ritengono che il caso sia un’ulteriore conferma della reputazione di cui vantano le Corti inglesi, notoriamente conosciute per giudicare i divorzi dell’élite internazionale. La giurisdizione della Corte inglese ha una portata più ampia rispetto a molti altri Paesi. Il processo di divorzio in Inghilterra è relativamente semplice e l’approccio alla divisione dei beni è spesso generoso. Tuttavia, Brexit sembra essere una nuova sfida per le Corti inglesi nel gestire, con la stessa efficacia, i divorzi, in particolare dei cittadini dell’Unione europea. Una parte significativa degli ultimi casi trattati in materia di divorzio sembrerebbe suggerire un approccio “più rigoroso” da parte delle Corti inglesi al processo di divorzio e (in particolare) agli assegni di mantenimento. Questi due aspetti, l’approccio “più rigoroso” da parte delle Corti inglesi e le incertezze giurisdizionali del Regno Unito a seguito dell’uscita dall’Unione europea, costituiscono una minaccia per il ruolo di Londra come capitale mondiale dei divorzi? Gli autori, per le ragioni che verranno di seguito esposte, ritengono di no. Pertanto, il presente articolo si propone di fornire una panoramica della legge sul divorzio in Inghilterra e in Galles, considerando l’impatto potenziale dei più recenti sviluppi della giurisprudenza, esaminando, inoltre, la reputazione di Londra come la capitale del divorzio nel mondo e le possibili minacce che potrebbero mutare il ruolo svolto dalle Corti inglesi in materia di divorzio. La trattazione termina con una sintesi della legge sul mantenimento tra coniugi, comparandola con la decisione della Corte di Cassazione italiana 10 maggio 2017, n. 11504.


2. La giurisdizione della Corte inglese in materia di scioglimento del matrimonio

Come tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea (ad eccezione della Danimarca), il Regno Unito è firmatario del Reg. (UE) n. 2201/2003 del Consiglio (Bruxelles II bis). In virtù di tale regolamento, la Corte inglese ha la competenza a giudicare un divorzio qualora: a)entrambe le parti sono residenti abitualmente in Inghilterra (o nel Galles); o b)il resistente (ossia la parte a cui è indirizzata la domanda di divorzio) è abitualmente residente in Inghilterra (o nel Galles); o c)entrambe le parti erano residenti abitualmente in Inghilterra (o nel Galles) e solo una parte vi risiede ancora; o d)il richiedente (ossia la parte che effettua la richiesta di divorzio) sia abitualmente residente in Inghilterra (o nel Galles) e vi abita da almeno un anno; o e)il richiedente è domiciliato in Inghilterra (o nel Galles) e ha risieduto in Inghilterra (o in Galles) per almeno sei mesi; o f) entrambe le parti sono domiciliate in Inghilterra (o nel Galles) anche se non vi risiedono; o g)una delle parti è domiciliata in Inghilterra (o nel Galles), a condizione che nessun altro Paese dell’Unione europea, sottoscrivente della presente legislazione, possa rivendicare la propria giurisdizione. Nella suddetta elencazione la parola “domiciliata” si riferisce al Paese con il quale la persona ha avuto la connessione per più tempo, anche se non vi ha vissuto per alcuni anni. La maggior parte delle persone acquisisce il domicilio alla nascita e questo cambia solo se in età adulta interrompe tutte le connessioni con il Paese d’origine. Queste disposizioni prevedono che più di uno Stato membro dell’Unione europea può avere la competenza a trattare un particolare divorzio. Se c’è una controversia per la quale due o più giurisdizioni dell’Unione europea (escluso la Danimarca) dovrebbero ospitare il divorzio, allora la regola è che il divorzio venga trattato nel Paese in cui la richiesta di divorzio è stata depositata per prima. Queste disposizioni garantiscono inoltre un alto grado di certezza per i coniugi internazionali coinvolti nel divorzio. Se la residenza/domicilio non sono contestati, qualora sia presente un conflitto di giurisdizione tra Paesi dell’Unione europea, nel caso in cui lui/lei presenti la richiesta in Inghilterra per primo, allora, alla parte sarà garantita la giurisdizione inglese [continua ..]


3. Diritto dell’Unione europea e le implicazioni di Brexit

Il 29 marzo 2017, il primo ministro britannico Teresa May ha avviato la procedura di cui all’art. 50, determinando così formalmente l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. La Gran Bretagna dovrebbe lasciare l’Unione europea entro l’aprile 2019, ciò comporta, nel panorama della legge sul divorzio in Inghilterra e nel Galles, l’incertezza relativamente ai possibili risvolti ipotizzabili. Per i prossimi due anni, il governo britannico si concentrerà sulla negoziazione del suo exit package dall’Unione europea, un procedimento probabilmente lungo e complicato. Il giorno dopo l’avvio dell’art. 50, il governo ha pubblicato un disegno di legge intitolato Great Repeal Bill. Il disegno di legge propone che la legge sulle Comunità europee 1972 (legge britannica del Parlamento che dà la primazia alla legislazione dell’Unione europea) sia abrogata e che la stragrande maggioranza della legislazione dell’Unione europea venga recepita dalla legislazione nazionale britannica come “legge derivata dall’UE”. Il governo avrà quindi il compito monumentale di decidere quale di queste leggi debba restare in vigore. Non è chiaro se le disposizioni di cui al regolamento Bruxelles II bis rimarranno in vigore dopo Brexit (anche se con un diverso nome), o se sarà modificata o totalmente abrogata. Gli avvocati inglesi sono preoccupati che il post Brexit possa comportare un mutamento nella gestione delle questioni giurisdizionali tra i Paesi dell’Unione europea e i Paesi non facenti parte dell’Unione europea. Le Corti inglesi dovranno valutare caso per caso, laddove esistano, i conflitti giurisdizionali e stabilire quale sia il foro più opportuno per affrontare il processo. I coniugi internazionali residenti nell’Unione europea potrebbero essere meno portati a intentare un’azione di divorzio in Inghilterra se non vi sarà certezza riguardo i criteri prescrittivi della legge di Bruxelles II bis. Tuttavia, nei più importanti casi internazionali, spesso il vantaggio del coniuge economicamente più debole nell’assicurarsi la giurisdizione inglese è maggiore rispetto a un’eventuale perdita di tempo e di costi che le questioni giurisdizionali possono comportare. La magnanimità dei Tribunali inglesi, rispetto a molte [continua ..]


4. La legge sul divorzio

In confronto ad altre giurisdizioni europee e internazionali, ottenere un divorzio in Inghilterra può essere relativamente semplice. A condizione che siano soddisfatti i requisiti giurisdizionali dei Tribunali inglesi, qualsiasi parte che è stata sposata per almeno un anno può chiedere alla Corte di concludere il proprio matrimonio sulla base del fatto che la relazione è da ritenersi «irrimediabilmente compromessa». La parte che richiede il divorzio dovrà dare prova di uno dei seguenti cinque motivi: a) adulterio: il richiedente non può fornire come ragione l’adulterio se lui o lei vivono insieme come una coppia dopo sei mesi dall’avvenuta conoscenza dell’adulterio; b) comportamento irragionevole – questo è di gran lunga il caso più comune e di solito si richiede che la parte richiedente fornisca esempi di situazioni in cui il marito o la moglie si sono comportati in modo da non poter più ragionevolmente ritenere di vivere con il coniuge; c) abbandono del tetto coniugale– è il caso in cui il marito o la moglie abbiano lasciato il richiedente senza previo accordo o un buon motivo (negli ultimi due anni e mezzo per più di due anni); d) le parti hanno vissuto separatamente per più di due anni ed entrambi accettano il divorzio; e) le parti hanno vissuto separatamente per almeno cinque anni – anche se l’altra parte non è d’accordo. Una volta che la richiesta è stata presentata e notificata alle parti, la parte resistente deve confermare l’avvenuta notifica e indicare se acconsente al divorzio per i motivi menzionati dal richiedente. A condizione che il divorzio non venga contestato, il richiedente può chiedere il Decree Nisi (un provvedimento che conferma il divorzio). Il Decree Nisi è il documento che afferma che la Corte non vede alcun motivo per cui le parti non possano divorziare. Qualora il convenuto non sia d’accordo, il richiedente può ancora chiedere il Decree Nisi, ma un giudice dovrà valutare se il Decree Nisi possa essere concesso. Dopo che il Decree Nisi è stato concesso, il richiedente dovrà aspettare sei settimane prima di poter presentare domanda per il Decree Absolute, il decreto che conclude definitivamente il matrimonio. È solito che le [continua ..]


5. I poteri della Corte inglese per quanto riguarda le questioni economiche nel divorzio

La Corte inglese ha ampi poteri per stabilire le disposizioni economiche nel divorzio. I provvedimenti che possono essere disposti sono: a) il mantenimento (altrimenti noto come periodical payments) che include la facoltà di prevedere un’unica somma forfettaria, derivata dal conguaglio delle singole somme dovute in corso di mantenimento (come si vedrà di seguito); b) il pagamento delle rette scolastiche (si noti che il mantenimento dei minori in genere è affrontato dal Servizio di Assistenza ai Minori (un ente pubblico in Inghilterra), a meno che venga concordato che la Corte non ha la competenza o nel caso in cui il genitore sul quale grava il mantenimento vive al di fuori dalla giurisdizione inglese); c) un’unica somma forfettaria o più somme; d) adeguamento o trasferimento di interessi immobiliari; e) adeguamento degli interessi nel trust; e f)   ripartizione/assegnazione di pensioni.


6. Gli elementi che vengono presi in considerazione dalla Corte inglese

La Corte inglese ha un ampio potere discrezionale per determinare quale sia un’equa soluzione economica per le parti, tenendo conto di tutte le circostanze del caso in quel momento. La Corte prenderà in considerazione tutte le risorse di entrambe le parti (beni liquidi o illiquidi o di qualsiasi altra fonte) compresi gli interessi fiduciari, i beni acquisiti prima del matrimonio e/o in eredità, per determinare l’appropriata ripartizione economica. Nell’esercizio del suo potere discrezionale, Il giudice deve prendere in considerazione tutte le circostanze e in particolare le circostanze ex lege di cui alla legge del 25 marzo 1973 in materia di cause matrimoniali, che prevede quanto segue: a)il reddito, la capacità di guadagno, le proprietà e le altre risorse economiche che ciascuna delle parti possiede o di cui avrà disponibilità nel prossimo futuro; b)le esigenze economiche, gli obblighi e le responsabilità di ciascuna delle parti del matrimonio o che con probabilità avrà nel prossimo futuro; c)il tenore di vita della famiglia; d)l’età di ciascuna parte e la durata del matrimonio; e)qualsiasi disabilità fisica o mentale di una delle parti; f) i contributi che ciascuna delle parti ha fatto o è probabile prevedere che faccia nel prossimo futuro per il benessere della famiglia, compresi i contributi nella cura della casa o della famiglia; g)il comportamento delle parti; e h)la perdita di vantaggi economici (come i diritti alla pensione). Nel valutare questi elementi, la Corte deve dare la massima considerazione al benessere di qualsiasi figlio della famiglia (sotto i 18 anni). Non esiste alcuna gerarchia tra gli elementi ex lege di cui sopra. Come precedentemente indicato vengono valutate “tutte le circostanze”. Nel valutare i contributi, la Corte determina che non ci sia alcuna discriminazione tra i contributi del coniuge unico lavoratore e i contributi della casalinga/o. Nel caso White v White, nell’ottobre 2000, la House of Lords (ora Corte Suprema) stabiliva che se «nelle loro diverse sfere, ciascuna parte ha contribuito ugualmente alla famiglia, allora in linea di principio non importa quale coniuge guadagni di più o abbia accumulato maggiori ricchezze». Non esiste una formula matematica per stabilire una ripartizione appropriata dei beni e dei redditi. [continua ..]


7. Discostamento dall’uguale trattamento tra i coniugi (divisione 50/50) (1) – “Il contributo speciale”

È evidente che un principio fondamentale della legge inglese è che il matrimonio debba essere considerato un legame tra eguali e non esiste «luogo di discriminazione tra il marito e la moglie nei rispettivi ruoli» quando si tratta di determinare un’equa divisione dei beni matrimoniali durante il divorzio. Detto questo, i coniugi economicamente più forti, specialmente coloro che hanno guadagnato notevoli quantità di denaro durante il periodo del matrimonio, possono sostenere che hanno apportato un “contributo speciale” al matrimonio tale da giustificare una divisione ineguale dei beni a loro favore. A Martin Sorrell, fondatore dell’azienda pubblicitaria WPP, è stato assegnato il 60% delle attività congiunte nel suo divorzio da Sandra, sua moglie di 33 anni, nel 2005. Nel 2014, un giudice ha concesso all’ex moglie di Chris Hohn, fondatore miliardario del fondo di investimento “The Children’s Investment Fund”, il 36% della fortuna di US $ 1,5 miliardi. I coniugi finanziariamente più deboli, specialmente quelli con partner in ruoli apicali, potrebbero essere preoccupati che i loro partner vogliano essere trattati come Chris Hohn. Tuttavia, tali casi resteranno estremamente rari. Ci sono stati solo tre casi segnalati negli ultimi dodici anni in cui il coniuge finanziariamente più forte ha esperito con successo questa motivazione (Withers ha agito per il marito di successo in tutti e tre). La Corte d’Appello ha recentemente confermato nel caso di Work v Grey (2017) EWCA Civ 270 che il “contributo speciale” di una parte al matrimonio può essere motivo di discostarsi dall’u­guaglianza, ma solo quando tale contributo è talmente eccezionale che sarebbe ingiusto ignorarlo. La Corte ha confermato che solo i contributi meritevoli di essere valutati tali daranno alla Corte un buon motivo per abbandonare l’uguaglianza.


8. Discostamento dall’uguale trattamento tra i coniugi (2) – Proprietà acquisita prima del matrimonio e patrimonio ereditario

Nella decisione di decidere se la proprietà sia “proprietà matrimoniale” e quindi disponibile per la divisione nel divorzio, la Corte prenderà in considerazione la fonte e la natura del­l’immobile e l’utilizzo che è stato fatto durante il matrimonio del bene. Le cose acquisite prima del matrimonio, o ereditate durante il matrimonio ma rimaste completamente separate durante il matrimonio, è improbabile che vengano considerate come “proprietà matrimoniali”, a meno che non siano state necessarie a soddisfare le esigenze di una delle parti. Nel caso in cui tali risorse siano volte a soddisfare le ragionevoli esigenze di una delle parti, la Corte emetterà dei provvedimenti per tale proprietà, indipendentemente dalla fonte o dal­l’utilizzo durante il matrimonio. Anche se non è richiesto per soddisfare le esigenze di una parte, le attività pre-acquisite o ereditate potrebbero essere considerate come proprietà matrimoniali se utilizzate come risorsa familiare durante il matrimonio, ad esempio una proprietà che la famiglia ha usato regolarmente o il denaro che è stato utilizzato per il fabbisogno familiare. Nel caso di Robson v Robson [5], la Corte d’Appello ha ritenuto che la durata del matrimonio e il tempo per il quale i beni sono stati goduti dalla famiglia è un dato rilevante ai fini della divisione economica dei beni tra i coniugi, pertanto non vi è ragione per cui questi debbano essere esclusi dai beni soggetti a divisione. Anche la durata del matrimonio è rilevante per come una proprietà viene considerata durante il divorzio. Più lungo è il matrimonio, più è probabile che anche la proprietà acquisita prima del matrimonio diventi proprietà matrimoniale.


9. Discostamento dall’uguale trattamento tra i coniugi (3) – Interessi fiduciari

La Corte è tenuta a tener conto di tutte le attività e risorse di ciascuna delle parti, incluso i benefici derivanti dal trust. Pertanto, (come per i beni ereditati o pre-acquisiti), tali interessi generalmente non verrebbero esclusi dalla Corte qualora sia chiamata a svolgere il suo esercizio discrezionale nelle divisioni tra i coniugi. Tuttavia, gli interessi fiduciari dipendono in larga parte dall’accesso ai fondi da parte del soggetto beneficiario e dalla propensione del trustee ad anticipare i fondi al coniuge beneficiario. Se è avvenuta una distribuzione regolare nei confronti del soggetto beneficiario, la Corte potrebbe ritenere che sia ragionevole prevedere che tali distribuzioni continuino, in assenza di forti motivi contrari. Il Tribunale ha il potere di emanare dei provvedimenti che modificano le condizioni di qualsiasi disposizione pre matrimoniale e/o post matrimoniale (come nel caso del trust) fatta alle parti del matrimonio e di tutti i loro figli (compresa qualsiasi disposizione testamentaria). Se una parte del matrimonio rientra tra beneficiari del trust, come individuo nominato e/o dopo il matrimonio, come coniuge del beneficiario, la Corte, con il proprio potere di modificare le condizioni economiche esistenti, potrebbe estinguere o ridurre l’interesse di entrambi i coniugi e disporre il pagamento al di fuori del trust in vantaggio dell’altra parte.


10. Mantenimento

La Corte inglese, quando ha il compito di dividere i beni tra i coniugi, ha il dovere di valutare se esistono o meno beni sufficienti per ottenere un clean break del vincolo matrimoniale, nel­l’immediato o nel futuro (al fine di permettere, in tempi brevi, la futura indipendenza economica dei coniugi). Molte questioni complesse sono state coinvolte nella legge in materia di mantenimento del coniuge in Inghilterra, ma la questione generale è se è ragionevole che il coniuge finanziariamente più forte contribuisca alle ragionevoli esigenze economiche del coniuge economicamente più debole. Come parte nel processo di divorzio, durante le ripartizioni economiche, il marito e la moglie devono compilare ciascuno una documentazione di previsione delle loro spese future. Questo sarà esaminato dalla Corte e costituirà la base per determinare quali sono le esigenze di reddito del richiedente. Il coniuge che richiede il mantenimento può essere liquidato entro un termine fisso (che potrebbe essere necessario estendere) ad esempio fino a quando il minore abbia raggiunto 18 anni o per tutta la vita. La Corte può altresì emanare un provvedimento, dove sostanzialmente non viene pagato nulla, ma c’è un clean break e viene lasciata aperta la porta per le successive richieste di mantenimento, ad esempio se qualcuno si ammala. Tutti gli ordini di mantenimento tra i coniugi terminano automaticamente al momento in cui uno dei due coniugi contrae nuovamente matrimonio o alla morte di uno dei due coniugi. La nostra legislazione vigente prevede che il mantenimento termini non appena sia ritenuto giusto e ragionevole e la Corte valuterà se emanare un provvedimento con il quale si dispone che il pagamento termini entro una data prestabilita, a meno che la parte ricevente non sia in grado, al termine del pagamento, di adeguarsi senza indebite difficoltà. Nella causa SS v NS (Mantenimento coniugale) [6], il giudice Mostyn fornisce alcune linee guida su come una Corte in Inghilterra dovrebbe avvicinarsi alla questione del mantenimento. Le sue linee guida non sono vincolanti ma forniscono un utile riassunto: a)un assegno di mantenimento coniugale è disposto correttamente se le prove dimostrano che le scelte fatte durante il matrimonio hanno generato forti esigenze future da parte del Qui la durata del matrimonio e la presenza [continua ..]


NOTE