Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Tipicità e atipicità degli accordi di separazione e divorzio (di Michele Ruvolo, Presidente Sezione civile, Tribunale di Marsala)


L’autore analizza le caratteristiche dell’autonomia negoziale dei coniugi nella crisi coniugale e come i patti tra i coniugi siano ammissibili purché non in contrasto con norme imperative e con l’ordine pubblico. In riferimento al contenuto degli accordi in sede di separazione e divorzio svolge un’analisi dettagliata tra contenuto essenziale e contenuto eventuale e si sofferma sulle caratteristiche e differenze tra accordi tipici ed atipici: i primi collegati direttamente al rapporto matrimoniale; i secondi, di contenuto eventuale, con finalità divisoria, risarcitoria, compensativa attraverso i quali i coniugi intendono provvedere ad una sistemazione, tendenzialmente globale, dei loro interessi economici a seguito del conseguimento del nuovo status. Conclude la sua analisi osservando come per effetto della loro autonomia contrattuale e della conseguente interpretazione degli artt. 711 c.p.c., e 4, comma 16°, legge div. e 6 legge 162/14, le parti possono sì integrare le clausole consuete di separazione e divorzio, ma debbono ricorrere alla tecnica obbligatoria e non quella dell’efficacia reale.

The author considers the characteristics of the discretion of the parties concerned in the marital crisis and how only the matrimonial property agreement not in contrast with the mandatory rules and public policy are permissible.

In relation to the content of the separation and divorce agreement, the author carries out a detailed analysis of the mai thrust against possible content and focuses on the characteristics and differences between typical and atypical agreements: the first ones are directly connected to the marriage relationship; the others, with a divisive, compensatory purpose, aim to provide for a generally global settlement of the economic interests of the spouses following the attainment of the new status. So the author observes how as a result of the contractual autonomy and the consequent interpretation of the articles 711 c.p.c., and 4, paragraph 16°, law div. and 6 law 162/14, the parties may integrate the usual clauses of separation and divorce, but they are bounded by mandatory technique and not by real one.

SOMMARIO:

1. Autonomia negoziale e crisi coniugale - 2. Tipicità e atipicità degli accordi - 3. Pattuizioni tipiche - 4. Pattuizioni atipiche - NOTE


1. Autonomia negoziale e crisi coniugale

Le pattuizioni stipulate nei procedimenti di separazione e divorzio costituiscono un rilevante e molto diffuso strumento per la disciplina dei rapporti familiari, soprattutto dopo che l’at­tualmente vigente concetto di famiglia, ancorato ai principi di parità e solidarietà tra coniugi (artt. 2, 3, 29 Cost.), ha valorizzato la volontà degli stessi, che si esprime anche nella loro possibilità di concludere dei negozi familiari dal contenuto personale o patrimoniale. È noto che i rapporti personali tra i coniugi trovano la loro disciplina nell’art. 29 Cost., che tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e si basa sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, che si manifesta in primo luogo attraverso la determinazione consensuale del governo della famiglia (art. 144 c.c.) nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. L’autonomia privata dei coniugi si esplica non solo nella fase fisiologica, ma anche nella fase patologica della crisi coniugale. Nella fase fisiologica i coniugi stabiliscono le regole del ménage e determinano il contenuto degli obblighi inderogabili, incidendo, quindi, su di essi. L’autono­mia dei coniugi si concretizza, invero, nella determinazione dell’indirizzo di vita familiare (art. 144 c.c.) e dell’amministrazione straordinaria dei beni della comunione (art. 180 c.c.). L’autonomia negoziale dei coniugi assume un ruolo prevalente anche nella fase patologica della crisi coniugale, in quanto è riconosciuta ai coniugi la possibilità di dettare le condizioni per regolamentare la crisi e per addivenirne ad una soluzione concordata tramite la presentazione di una domanda di separazione consensuale o di divorzio congiunto (ovvero, dopo la l. n. 162/2014, di un accordo di negoziazione assistita o di un patto davanti all’ufficiale di stato civile). Il richiamo all’autonomia negoziale dei coniugi per la definizione del conflitto è contenuto in diverse disposizioni di legge: l’art. 158 c.c. richiama espressamente l’accordo dei coniugi, l’art. 711 c.p.c. sulla disciplina processuale della separazione consensuale eleva il consenso a momento costitutivo della fattispecie, l’art. 155 c.c. (modificato ed integrato dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54), l’art. 4, 16° comma, l. n. 898/1970 riguarda [continua ..]


2. Tipicità e atipicità degli accordi

In riferimento al contenuto degli accordi dei coniugi in sede di separazione e divorzio si configura la distinzione tra contenuto essenziale e contenuto eventuale. Nel contenuto essenziale, denominato così in quanto collegato direttamente al rapporto ma­trimoniale, vi rientrano le pattuizioni, le clausole e le condizioni che devono essere contenute nell’accordo per permettere che esso venga giuridicamente ad esistenza e sia produttivo di effetti. In tale ambito vi rientrano, dunque, gli accordi che hanno ad oggetto il consenso reciproco dei coniugi a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse della prole e la previsione di assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell’altro, ove ne ricorrano i presupposti. Nel contenuto eventuale rientrano, invece, le pattuizioni, le clausole e le condizioni che pos­sono volontariamente essere incluse nell’accordo e la cui assenza non incide in alcun modo sul perfezionamento, sull’efficacia e sulla validità dell’accordo stesso, in quanto si tratta di un contenuto collegato in via occasionale ai diritti ed agli obblighi nascenti dal matrimonio. In questo contesto vi rientrano le pattuizioni relative alla definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi (Cass. n. 1736/2013), anche se concernenti l’assegno di mantenimento, in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata (cfr. Cass. n. 16909/2015). Si configura, altresì, una distinzione tra contenuto tipico e atipico: nel primo vi rientrano le intese di cui al contenuto essenziale, in quanto si tratta di accordi collegati direttamente al rapporto matrimoniale; nel secondo vi rientrano tutti quei negozi, di contenuto eventuale, con finalità divisoria, risarcitoria, compensativa attraverso i quali i coniugi intendono provvedere ad una sistemazione, tendenzialmente globale, dei loro interessi economici a seguito del consegui­mento del nuovo status.


3. Pattuizioni tipiche

Il contenuto essenziale degli accordi in sede di separazione e divorzio riguarda prevalentemente la cessazione del dovere di convivenza e la regolamentazione degli altri obblighi previsti dall’art. 143 c.c., quali l’affidamento dei figli e l’eventuale assegno di mantenimento. Si tratta di quelle pattuizioni raggiunte in seguito alla cessazione della convivenza. Occorre evidenziare che l’autonomia dei coniugi è in certa misura limitata in virtù del superiore interesse della famiglia e della prole. In riferimento alla condizione di coniuge separato o divorziato, questa si acquisisce solo tramite il ricorso all’autorità giudiziaria. Infatti è escluso che i coniugi possano raggiungere accordi in tal senso al di fuori delle ipotesi della separazione consensuale e del divorzio congiunto. Invero, ai coniugi non è consentito di modificare il proprio status per effetto di una semplice manifestazione di volontà ed il consenso dei coniugi non può assegnare loro altro contenuto se non quello stabilito dalla legge. Tuttavia, tale impostazione è destinata ad essere radicalmente rivista in conseguenza della sostanziale privatizzazione del vincolo matrimoniale verificatasi dopo l’introduzione nel nostro ordinamento degli accordi (di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni) davanti all’ufficiale dello stato civile ex art. 12, l. n. 162/2014, posto che l’uffi­ciale dello stato civile opera solo un controllo sulla regolarità formale della procedura e si limita a ricevere le dichiarazioni dei coniugi senza controllare alcunché. Come affare di coppia, il matrimonio sembra ormai solo un affare privato dei due soggetti interessati, che nella separazione o divorzio c.d. “fai da te” (ossia davanti all’ufficiale dello stato civile) non hanno neppure bisogno dell’assistenza degli avvocati. Né è previsto che l’ufficiale dello stato civile tenti la conciliazione. Senza contare che anche nella negoziazione assistita ex art. 6, l. n. 162/2014 il controllo del P.M. è circoscritto ai soli aspetti formali ed al rispetto degli interessi dei minori. Il matrimonio pare ora un affare privato dei coniugi, che viene a incidere sulla sfera pubblica solo se vengono in questione interessi di minori. Si è, quindi, molto attenuata [continua ..]


4. Pattuizioni atipiche

Nel contenuto eventuale vanno ricompresi i patti che esulano dagli elementi essenziali della separazione e del divorzio in quanto sono solo occasionati dalla crisi coniugale. Vi rientrano le statuizioni che sono finalizzate a regolare l’assetto economico dei rapporti tra i coniugi in conseguenza della separazione, comprese quelle attinenti al godimento ed alla proprietà dei beni il cui nuovo assetto sia ritenuto dai coniugi stessi necessario in relazione all’ac­cordo di separazione e che il tribunale non abbia considerato in contrasto con interessi familiari prevalenti rispetto a quelli disponibili di ciascuno di essi. Si tratta di accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata e rientrano dunque nei contratti atipici a cui si applica la disciplina di cui all’art. 1322 c.c. La possibilità per i coniugi di addivenire a forme di definizione consensuale della crisi familiare mediante il ricorso a forme di attribuzione patrimoniale si inserisce a pieno titolo nell’al­veo di applicazione delle regole civilistiche in tema di autonomia contrattuale. Il fondamento di siffatto potere dei coniugi va ricercato nell’autonomia contrattuale ad essi attribuita, la quale ben può estrinsecarsi anche ai fini della definizione della crisi coniugale sia con riferimento alla scelta fondamentale di interrompere la convivenza e vivere separati, sia con riferimento alle conseguenze economiche di detta scelta (sub specie di onere, per il coniuge eco­nomicamente più forte, di contribuire al mantenimento dell’altro e dei figli in proporzione alle proprie sostanze ed ai propri redditi) [8]. Nella conclusione di tali accordi l’intento pratico perseguito dalle parti è quello di definire l’assetto dei reciproci rapporti economici mediante la capitalizzazione una tantum del contributo al mantenimento del coniuge separato o dell’assegno divorzile, ovvero del contributo per il mantenimento dei figli minori, ovvero ancora quello di pervenire ad una divisione amichevole di un patrimonio immobiliare in comunione. Si tratta di accordi con i quali un coniuge fa acquistare, ovvero si obbliga a trasferire, in favore dell’altro coniuge o di un terzo, quale il figlio, la proprietà o altro diritto reale su determinati beni. Requisito fondamentale per un valido [continua ..]


NOTE