Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Il sexting e le sue conseguenze in ambito giuridico alla luce della giurisprudenza (di María Alicia Mejía Fritsch, Avvocata in Roma)


L’autrice tratteggia il quadro giurisprudenziale con riguardo al c.d. sexting, ovvero la realizzazione, lo scambio e/o la diffusione di messaggi a contenuto sessuale implicito o esplicito. Dopo aver definito e circoscritto il fenomeno, l’autrice riporta la casistica che negli ultimi anni è stata sottoposta all’attenzione della magistratura ed evidenzia sia le diverse conseguenze a cui i partecipanti vanno incontro a seconda che la realizzazione, lo scambio e soprattutto la diffusione dei messaggi avvenga o meno in modo consensuale, sia la rilevanza giuridica e la gravità che assumono le condotte quando si è in presenza di minori e di adolescenti.

The author overviews the jurisprudence relating to “sexting”, which is to say the production, exchange, and/or dissemination of messages with implicit or explicit sexual content. After defining and circumscribing the phenomenon, the author reports the cases brought before the courts in recent years, and highlights both the various consequences the participants encounter depending on whether or not the messages are produced, exchanged, and above all disseminated consensually, and the juridical importance and seriousness this behaviour has when dealing with children and adolescents.

Keywords: sexting – minors – revenge porn

Articoli Correlati: sexting - minorenni - revenge porn

SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Il sexting e i minorenni - 3. Responsabilita' civile del terzo per la diffusione, di immagini sessuali di un minore senza il suo consenso, e brevi accenni al c.d. revenge porn - 4. Conclusioni - NOTE


1. Introduzione

Uno dei fenomeni sul piano della comunicazione, che più si è sviluppato negli ultimi anni, è il sexting, fenomeno che per la sua diffusione e per i diritti oggetto di tutela da parte del nostro ordinamento ha indotto non solo la magistratura giudicante a delinearne le conseguenze sotto il profilo civile e penale, ma anche i nostri legislatori a individuare nuove fattispecie penali a tutela della reputazione e della privacy di persone vittime della diffusione arbitraria dei loro messaggi e immagini. Si rivela, dunque, necessario anzitutto chiarire se si è in presenza di un fenomeno che deve destare preoccupazione per la sua diffusione tra adulti e minori, e poi individuare a quali tipi di conseguenze giuridiche e psicologiche potrebbe trovarsi esposto chi lo pratica. Per una migliore comprensione degli argomenti trattati, è necessario anzitutto definire alcuni concetti partendo proprio dal significato letterale di sexting. La parola è stata utilizzata per la prima volta nel 2005 dal Daily Telegraph [1], diventando termine ufficiale nel 2009 [2]. Come si può facilmente intuire, deriva dall’unione di due parole inglesi: sex (sesso) e texting, forma verbale di to text message. Con sexting si intende lo scambio, effettuato tramite dispositivi tecnologici, di contenuti di carattere sessuale esplicito e/o implicito attraverso materiale sonoro, testuale o visivo. A seconda di chi è il mittente originario del messaggio, si può parlare di sexting primario e di sexting secondario. Nel primo rientra lo scambio reciproco, consensuale e volontario di messaggi aventi contenuto sessuale tra due persone e presuppone l’invio del messaggio da parte di chi ne è l’autore a un solo o più destinatari. Per sexting secondario invece si intende la diffusione, da parte di persona diversa da quella che è l’autore del messaggio ricevuto, attraverso la pubblicazione sui social media o attraverso l’invio di immagini, messaggi audio o di testo. Come si vedrà, nella maggior parte dei casi, è il sexting secondario, qualora non autorizzato, a determinare conseguenze giuridiche di non poca rilevanza. La distinzione tra sexting primario e secondario non è una suddivisione esclusivamente di interesse concettuale e/o accademica ma assume un notevole rilievo sotto il profilo giuridico in ragione delle conseguenze che in ambito penale e civile [continua ..]


2. Il sexting e i minorenni

Prima di passare ad affrontare gli aspetti giuridici delle comunicazioni a sfondo sessuale che vedono coinvolti minori, deve essere presa in considerazione la circostanza segnalata da uno studio pubblicato sull’Influence Central [9] secondo cui il sexting tra i minori potrebbe iniziare ancor prima dell’accesso di questi all’uso dei cellulari e che, nel periodo adolescenziale, tale feno­meno tende ad aumentare con l’età [10]. Da un punto di vista psicologico [11] è stato dimostrato che il sexting ha un impatto emotivo sugli adolescenti ed è associato allo sviluppo, all’attivazione ormonale e alla curiosità propria dell’età, non avendo però nel breve termine risvolti negativi perché legato alle fasi di sviluppo dei minori. Invece, una recentissima analisi del fenomeno ha anche dimostrato che questa pratica potrebbe essere associata a futuri comportamenti sessuali a rischio con le conseguenti disfunzioni che ciò potrebbe causare specialmente negli adolescenti più giovani [12]. Sotto l’aspetto relazionale, il sexting ha un impatto anche nella vita di relazione del minore, in quanto può condizionare i suoi rapporti in ambito sociale, familiare, scolastico e, in alcuni casi, lavorativo [13]. In effetti, è pacifico che attraverso i messaggi prodotti e lo scambio e diffusione di essi il minore rischia di mettere a repentaglio la propria reputazione e la propria privacy e ciò in ragione della rapidità e della facilità di diffusione delle immagini e messaggi, della loro permanenza in rete, dell’allargamento della platea di quanti possono visionare i messaggi o le immagini, condividerli e addirittura utilizzarli [14]. Oltre al fatto che le immagini, con le particolarità che poi si dirà, potrebbero essere utilizzate anche nella diffusione e/o commercializzazione di pornografia minorile. Tenuto conto dell’ampio uso che i giovani fanno dei social media e degli strumenti informatici e soprattutto per i collegamenti che il fenomeno potrebbe avere con i reati di produzione e diffusione di pornografia minorile, appare necessario soffermarci sulle modalità con cui viene creato o prodotto il messaggio o l’immagine, su ciò che viene rappresentato, sulle conseguenze dello scambio dei messaggi tra i minori e tra questi e gli adulti; e infine sul possesso e la [continua ..]


3. Responsabilita' civile del terzo per la diffusione, di immagini sessuali di un minore senza il suo consenso, e brevi accenni al c.d. revenge porn

Esclusa la rilevanza penale del possesso di immagini, anche pornografiche del minore, qualora sia stato lo stesso minore ritratto a produrle e a inviarle, la responsabilità del destinatario di tali immagini non è esclusa nel caso in cui tali immagini vengano diffuse, senza autorizzazione del minore, in quanto erano destinate a rimanere private. Infatti la diffusione delle immagini trasmesse senza il proprio consenso determina la possibilità per il minore o per chi rappresenta il medesimo di poter richiedere il risarcimento del danno su­bito per la lesione «a una pluralità di interessi costituzionalmente protetti, tra cui il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all’onore, all’immagine, all’inviolabilità della corrispondenza» [21], danno non patrimoniale che «sfuggendo a una precisa valutazione analitica, resta affidata ad ap­prezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice (04/6519), il quale nell’effettuare la relativa quantificazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall’offeso [...] della gravità del­l’illecito di natura penale e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto (06/23918; 03/10996; 87/9430) e non palesemente sproporzionato per difetto o per eccesso (00/14752)» [22]. La quantificazione dei danni dovrà essere determinata in relazione alla diffusione che le immagini o messaggi avranno avuto: il danno liquidato sarà inferiore se i messaggi sono rimasti nella sola disponibilità dei destinatari secondari; sarà superiore se questi sono stati inseriti nei portali dei social media, dove certamente le immagini rimangono nel tempo e possono essere visionati da un indefinito numero di utenti. Parimenti nella quantificazione del danno dovranno essere presi in considerazione gli effetti di natura sia psicologica sia relazionale subiti dal minore a seguito della pubblicazione indebita di immagini che dovevano rimanere riservate. Il danno ovviamente dovrà essere corrisposto da chi in modo arbitrario ha provveduto alla diffusione dei messaggi o delle immagini del minore. Tuttavia, nel caso in cui a diffondere le immagini sia un minore capace di intendere e volere, chiamati a risarcire i danni cagionati saranno i suoi genitori e ciò ai sensi di quanto previsto dal 1° [continua ..]


4. Conclusioni

In conclusione, possiamo affermare che il sexting è un fenomeno che, partendo da uno scambio consensuale di messaggi autoprodotti e aventi un contenuto sessuale, facilmente, per l’uso che viene fatto di quei messaggi, può sconfinare in condotte illecite. E che, nell’ambito di questo fenomeno non possono essere inclusi, né lo scambio di immagini di minori aventi contenuto pornografico e ottenute attraverso la costrizione del minore, né il possesso di tali immagini. Diversa è la nuova fattispecie introdotta dal codice penale che prevede la punibilità della diffusione, senza autorizzazione della persona ritratta, di immagini aventi contenuto sessuale che avrebbero dovuto rimanere private. Si tratta del nuovo art. 612 ter c.p., ovverosia del reato di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” – revenge porn [24]. Con tale norma, all’esito del clamore determinato da noti fatti di cronaca, il legislatore ha ritenuto di dover contrastare la diffusione di immagini di contenuto sessuale realizzate con il consenso del soggetto ritratto, ma che vengono diffuse senza la sua autorizzazione, in quanto con la diffusione di tali immagini vengono lesi i diritti fondamentali della persona a partire dalla sua privacy [25]. Va rilevato che nella nuova norma sono previste due ipotesi di reato: con una si punisce la sola diffusione delle immagini senza il consenso della persona ritratta; con la seconda si punisce la diffusione di tali immagini al fine di recare un danno alla vittima. Senza voler esaminare tale norma, di cui già si tratta nello specifico in questo numero della rivista, si rappresenta che sarà compito della magistratura, innanzi tutto, chiarire da quali elementi si potrà trarre la prova del dissenso della vittima alla diffusione delle immagini che la riguardano e, poi, individuare gli elementi idonei a dimostrare che la finalità perseguita dal possessore delle immagini sessuali ritraenti la vittima era quella di arrecare un danno alla medesima. Tali chiarimenti appaiono indispensabili al fine della configurabilità stessa dei reati sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo.


NOTE