Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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I regimi patrimoniali e gli accordi prematrimoniali e matrimoniali, nel contesto europeo e nazionale (di Milena Pini (Avvocato del Foro di Milano, Presidente AIAF.  Marina Blasi (Avvocato del Foro di Roma, componente del Direttivo nazionale AIAF))


Report del gruppo di lavoro in assemblea plenaria.

SOMMARIO:

- NOTE


Il gruppo di lavoro sul tema degli accordi prematrimoniali e sui regimi patrimoniali dei coniugi ha lavorato a lungo, nei mesi precedenti l’Assemblea, esaminando sia la legislazione di altri Paesi europei [39], che le proposte di Regolamento UE [40] e le proposte di legge nazionale sinora presentate [41]. Il dibattito su tali argomenti si è sviluppato sia nel gruppo di lavoro che in sede plenaria, con il contributo del Cons. Dott. Giacinto Bisogni, giudice della Corte di Cassazione, del Cons. Dott. Giacomo Oberto, giudice del Tribunale di Torino e del Prof. Avv. Enrico Al Mureden, Professore associato di Diritto privato presso l’Università di Bologna.   Sulla scelta del regime patrimoniale si sono ravvisati i noti elementi di insuccesso della comunione legale, con particolare riferimento alla comunione de residuo, sottolineandosi la necessità di una rigorosa indagine tra ciò che è residuato e ciò che non è residuato in quanto consumato, o anche non consumato ma trasferito. La scelta maggioritaria della separazione dei beni rende peraltro problematico effettuare una pari divisione dei beni acquistati e dei risparmi accumulati durante il matrimonio, con l’ap­por­to, anche se effettuato con modalità diverse, di entrambi i coniugi. È stato messo in luce che «nel nostro Paese all’affermata parità formale tra i coniugi, sul piano giu­ridico, ed all’accesso delle donne al mercato del lavoro, non corrisponde il raggiungimento di un’effet­tiva parità all’interno della famiglia. Così i “costi” che la cura della famiglia comporta, soprat­tutto in termini di perdita di energie dedicate all’attività professionale o formativa gravano ancora per la mag­gior parte sulle donne, tanto che si riscontra un rapporto di proporzionalità inversa tra il numero di figli e il tasso di occupazione femminile a tempo pieno o di lavoro part-time. Ne deriva l’esigenza che le norme che disciplinano gli effetti patrimoniali della crisi coniugale e dello scioglimento del matrimonio costituiscano un efficace contrappeso rispetto alle conseguenze negative che si ricollegano ad una divisione asimmetrica del lavoro domestico nella famiglia e che proprio nel momento della rottura del matrimonio possono manifestarsi in senso negativo. Se così non fosse, [continua ..]


NOTE