Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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La maternità surrogata nel Regno Unito (di Suzanne Todd, Partner di Withers LLP, Head of the Divorce and Family Team a Londra Thomas Kurland, Associato Withers LLP Londra)


Gli Autori trattano della maternità surrogata nel Regno Unito dove la maternità surrogata è legale, ma non può essere pubblicizzata o oggetto di accordi commerciali. Nel 2019 la Law Commission ha avviato una consultazione sulla maternità surrogata e prevede di produrre la sua relazione finale per un progetto di legge all’inizio del 2022.

The Authors discuss surrogacy in the United Kingdom, where surrogacy, although legal, cannot be advertised or be the object of commercial agreements. In 2019, the Law Commission initiated a consultation on surrogacy, and is slated to produce its final report for a draft law in early 2022

Keywords: surrogacy – international agreements – legal parents – Human Fertilisation and Embryology Act 2008.

SOMMARIO:

1. Accordi internazionali di maternità surrogata - 2. Posizione legale relativa alla genitorialità dopo un accordo internazionale di maternità surrogata - 3. Richiesta di un parental order - 4. Requisito del domicilio - 5. Potenziali riforme


1. Accordi internazionali di maternità surrogata

Gli accordi internazionali di maternità surrogata sono diventati sempre più comuni nel Regno Unito, con i genitori potenziali che si recano all’estero per stipulare accordi internazionali di maternità surrogata con una madre surrogata al di fuori del Regno Unito. Questa tendenza può essere spiegata in parte dalla più ampia disponibilità di gestanti surrogate in paesi esteri (ad esempio, negli Stati Uniti), nonché dai diversi quadri giuridici in vigore in materia di maternità surrogata in altri paesi. La maternità surrogata è legale nel Regno Unito, ma non può essere pubblicizzata o oggetto di accordi commerciali, e gli accordi di maternità surrogata non sono applicabili per legge [Surrogacy Arrangements Act 1985]. Di conseguenza, può essere più facile per i genitori potenziali trovare una madre surrogata all’estero nelle giurisdizioni in cui la maternità surrogata commerciale è consentita. Gli accordi di maternità surrogata stipulati all’estero e soggetti ai requisiti legali di paesi stranieri possono anche fornire ai genitori potenziali una maggiore certezza. Prendiamo ad esempio il quadro giuridico in alcuni stati degli USA, dove i genitori potenziali possono essere riconosciuti come genitori legali fin dalla nascita del bambino (in contrasto con la posizione attuale nel Regno Unito, dove la richiesta di un parental order (un atto che riconosce legalmente i membri della coppia come genitori del bambino N.d.T.) può essere fatta solo dopo la nascita del bambino). Il risultato di ciò è che un numero crescente di coppie sta stipulando accordi internazionali di maternità surrogata all’estero; pertanto questo articolo è incentrato sulla procedura e sulle potenziali insidie che tali genitori intenzionati a compiere questo passo affrontano quando portano nel Regno Unito il loro bambino nato tramite un accordo internazionale di maternità surrogata, perché la genitorialità legale non è automatica nel Regno Unito dopo una maternità surrogata all’estero.


2. Posizione legale relativa alla genitorialità dopo un accordo internazionale di maternità surrogata

Non ci sono accordi internazionali o reciproci attualmente in vigore che regolano la maternità surrogata (tuttavia, va ricordato che la Hague Conference on Private Children International Law ha istituito un gruppo di lavoro di esperti per contribuire ad approfondire questo aspetto). Ciò significa che qualsiasi ordinanza emessa all’estero che conferisca la genitorialità legale ai genitori designati non è riconosciuta o applicabile nel Regno Unito. Nel Regno Unito, i genitori legali di un bambino nato attraverso un accordo internazionale di maternità surrogata sono la madre surrogata e (se è sposata o è soggetto di un’unione civile il suo coniuge o partner civile (subordinatamente a limitate eccezioni). Questo, indipendentemente dal fatto che i genitori designati siano riconosciuti come genitori legali nel paese di nascita del bambino. Pertanto, quando tornano con il bambino nel Regno Unito, i genitori designati dovranno richiedere un parental order per essere riconosciuti come genitori legali nel Regno Unito (e se questo tentativo non va a buon fine, potrebbe essere necessario valutare la possibilità dell’adozione).


3. Richiesta di un parental order

Le richieste di emissione di un parental order sono soggette a una serie di condizioni/requisiti. Tali requisiti sono stabiliti nella sezione 54 della Human Fertilisation and Embryology Act 2008 (legge sulla Fecondazione Umana e l’Embriologia del 2008) quando ci sono due richiedenti (o nella sezione 54, per un solo richiedente). Sono compresi i seguenti criteri: - almeno uno dei gameti del richiedente deve essere stato usato per creare l’embrione; - la domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino; - la Corte deve essere soddisfatta del fatto che la madre surrogata e qualsiasi altra persona che sia un “genitore” del bambino (ad esempio il marito, ove applicabile) hanno liberamente, e con piena comprensione di ciò che ne consegue, accettato incondizionatamente l’attuazio­ne del parental order. Il bambino deve avere almeno 6 settimane quando viene dato tale consenso; - se ci sono due richiedenti, questi devono essere marito e moglie, partner civili o due persone impegnate in una “relazione familiare duratura”; - al momento della richiesta e dell’emissione del parental order, la dimora del bambino deve essere quella dei richiedenti e uno o entrambi i richiedenti devono essere domiciliati nel Regno Unito; - la Corte deve essere convinta che nessuna somma di denaro o altro beneficio (ad eccezione delle spese ragionevolmente sostenute), sia stato dato a o ricevuto da uno dei due richiedenti per o a titolo di corrispettivo per l’emissione del parental order, salvo autorizzazione della Corte. La considerazione principale della Corte nel determinare se emettere o meno un parental order è il benessere del bambino per tutta la durata della sua vita. Questo può creare una difficoltà per la Corte, in quanto quando viene presentata una domanda per un parental order a seguito di un accordo internazionale di maternità surrogata, alla Corte la situazione viene essenzialmente presentata come un “affare già concluso” nell’ambito del quale il bambino vive già con i richiedenti nel Regno Unito. Se un parental order non viene concesso, questo potrebbe lasciare potenzialmente il bambino con genitori legali che non vivono nel Regno Unito e che potrebbero non volersi assumere la responsabilità del bambino, a scapito del benessere del bambino. Di conseguenza, c’è stata una certa indulgenza giudiziaria [continua ..]


4. Requisito del domicilio

Una delle insidie più comuni per i futuri genitori che richiedono un parental order è il requisito che uno o entrambi i richiedenti debbano essere domiciliati nel Regno Unito. Questo criterio è stato applicato più rigorosamente dalla Corte in quanto è uno dei requisiti di base obbligatori per determinare se è competente a prendere in considerazione la domanda di parental order. La questione del “domicilio” è un concetto nebuloso e può causare difficoltà per i futuri genitori, in particolare in circostanze in cui nessuno dei due abbia acquisito un “domicilio o origine” nel Regno Unito. In generale, un bambino acquisisce il domicilio del padre alla data della sua nascita come “domicilio d’origine”. In CC v DD [2014] EWHC 1307, la Giudice Theis ha fornito un utile riassunto dei principi chiave che la Corte deve applicare quando considera la questione del domicilio nel contesto di una richiesta di parental order: i) un domicilio d’origine rientra nei criteri a meno che l’acquisizione di un domicilio d’elezio­ne sia dimostrata secondo lo standard richiesto (bilanciamento delle probabilità) dalla persona che asserisce tale cambiamento; ii) per l’acquisizione di un domicilio di elezione devono sussistere le circostanze di “animo et facto”, vale a dire che una persona deve sia risiedere in un nuovo paese, sia avere l’inten­zione sufficiente di vivere in modo permanente o a tempo indeterminato in quel paese. iii)  l’acquisizione di un domicilio di elezione non deve essere dedotta con leggerezza; e iv) fattori importanti che risultano rilevanti nello stabilire se una persona ha formato l’inten­zione necessaria sono: se ha intenzione di tornare a vivere nel suo paese di origine al verificarsi di un evento realisticamente prevedibile, e si tratta di residenti in un paese per fini generali o limitati. L’approccio della Corte è molto specifico in relazione ai fatti e la Corte valuterà tutte le circostanze specifiche della vita di una persona nel considerare se ha cambiato o meno il suo domicilio in un domicilio di elezione. Anche un lungo periodo di residenza in un nuovo paese non è di per sé sufficiente a stabilire l’acquisizione di un “domicilio di elezione”, se una persona intende tornare nel suo paese di origine al verificarsi [continua ..]


5. Potenziali riforme