Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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L'impugnazione nei procedimenti di adottabilità (di Sibilla Santoni (Avvocato in Firenze))


SOMMARIO:

1. Premessa - 2. L’impugnazione della dichiarazione di adottabilità - 3. I decreti di non idoneità (o di idoneità parziale) all’adozione internazionale pronunciati dal Tribunale per i Minorenni - 4. Il termine per impugnare i decreti di non idoneità (o di idoneità parziale) all’adozione internazionale pronunciati dal Tribunale per i Minorenni - 5. Conclusioni - NOTE


1. Premessa

«Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. […]. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali del­l’ordinamento» [1]. Quando la famiglia d’origine non è in grado di crescere un minore il legislatore prevede che il diritto di quest’ultimo a vivere in famiglia sia assicurato mediante due istituti giuridici: l’affida­mento etero-familiare e l’adozione. I coniugi che desiderano adottare uno o più minori possono decidere di provare ad effettuare solo un’adozione nazionale, solo un’adozione internazionale oppure ambedue; nel primo caso devono presentare domanda di adozione nazionale; nel secondo caso dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale; nel terzo entrambe. Nella prima ipotesi il Tribunale per i Minorenni non si pronuncia sulla idoneità o meno della coppia all’adozione nazionale. L’unica risposta alla domanda presentata si ha nell’ipotesi di abbinamento fra la coppia di coniugi e il bambino da adottare. Nella seconda ipotesi, invece, il Tribunale per i Minorenni dichiara la coppia di coniugi idonea o meno all’adozione internazionale.


2. L’impugnazione della dichiarazione di adottabilità

Perché un minore sia adottato con adozione nazionale occorre che il Tribunale per i Minorenni ne dichiari lo stato di adottabilità. Il Tribunale per i Minorenni [2] dichiara lo stato di adottabilità dei minori di cui sia accertata la situazione di abbandono. La nozione di abbandono è dunque presupposto imprescindibile per la dichiarazione di adottabilità dei minorenni. Questi, cioè, devono essere privi dell’assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. La mancanza di assistenza morale e materiale non deve dipendere da cause di forza maggiore di carattere transitorio [3]. A fronte di ricorso depositato dal Procuratore della Repubblica con cui si richiede al Tribunale di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minori segnalati [4] o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli Istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, il Presidente del Tribunale per i Minorenni o un giudice da lui delegato provvede all’apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Nel corso del procedimento il Tribunale per i Minorenni svolge indagini mirate ed opportuni accertamenti, all’occorrenza, tramite i Servizi Sociali locali e gli Organi di pubblica sicurezza. Al termine del procedimento, ove risulti la situazione di abbandono del minore, il Tribunale per i Minorenni, in Camera di Consiglio con sentenza [5], dichiara lo stato di adottabilità del minore. La sentenza è notificata per esteso al P.M., ai genitori, ai parenti entro il quarto grado che abbiano avuti rapporti significativi con il minore, al tutore nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione. Avverso la sentenza le parti sopra elencate possono proporre impugnazione avanti la Corte d’Appello, Sezione minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentiti il P.M. e le parti, ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in Camera di Consiglio. La sentenza è notificata al P.M. e alle altre parti. La sentenza della Corte d’Appello può essere impugnata di fronte alla Corte di Cassazione. Il ricorso per Cassazione è ammesso entro trenta giorni dalla notificazione per i seguenti motivi: violazione o falsa applicazione di [continua ..]


3. I decreti di non idoneità (o di idoneità parziale) all’adozione internazionale pronunciati dal Tribunale per i Minorenni

Valutando in concreto quelli che possono essere i motivi più diffusi per i quali viene negata l’idoneità all’adozione internazionale da parte dei Tribunali per i Minorenni in Italia si possono individuare: gravi problematiche di salute di uno o di entrambi i coniugi; volontà espressa chiaramente (o emersa attraverso i colloqui) da uno o da entrambi gli aspiranti genitori, a volere bambini con specifiche caratteristiche (ad es. fisiche); eventuali forme di discriminazione e/o di razzismo; incertezza sulla scelta di adottare da parte di uno dei due coniugi; eccessiva idealizzazione del bambino da adottare ed eventuali aspettative irrealistiche della coppia di aspiranti genitori; eventuale presenza di un figlio biologico deceduto. Tali motivi non rappresentano un elenco assoluto e tassativo, ma possono variare da caso a caso e a seconda della coppia di aspiranti genitori che intende adottare. Peraltro, un ruolo decisivo e rilevante nel percorso di adozione è rappresentato dai servizi sociali e dalla relazione predisposta dagli stessi e trasmessa al Tribunale per i Minorenni. Una volta ricevuta la relazione il Tribunale convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare o meno un decreto di idoneità. Dunque, il Tribunale adotta la decisione con riferimento agli accertamenti compiuti dai servizi, che costituiscono la base per la valutazione dell’ido­neità. La legge prevede che il decreto contenga anche «indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all’adozione e il minore da adottare» (art. 30, 2° comma, l. n. 184/1983 e succ. modif.). La portata generale di tale statuizione normativa, tuttavia, comporta non pochi problemi in relazione ai decreti di idoneità e di non idoneità all’adozione internazionale pronunciati dal Tribunale per i Minorenni. Molto spesso, infatti, i decreti in parola vengono emessi sulla base di riferimenti all’etnia, alla religione, al sesso o all’età dei minori adottandi. In relazione a tali riferimenti, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite [9] ha enunciato un importante principio di diritto. La pronuncia muove dalla richiesta del procuratore generale presso la Corte di Cassazione – su istanza del Presidente di Ai.Bi. Associazione Amici [continua ..]


4. Il termine per impugnare i decreti di non idoneità (o di idoneità parziale) all’adozione internazionale pronunciati dal Tribunale per i Minorenni

Il reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni che dichiara la idoneità parziale ovvero la inidoneità [15] della coppia all’adozione internazionale deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto stesso, con ricorso davanti alla Sezione minorile della Corte d’Appello (art. 30, 5° comma, l. n. 184/1983 e succ. modif.). Contro i decreti della Corte d’Appello pronunciati in sede di reclamo non è ammessa ulteriore impugnazione. Il giudizio del Tribunale per i Minorenni, relativo all’idoneità o meno ad adottare dei coniugi che hanno presentato dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale, ha importanti implicazioni sia a livello pratico che a livello psicologico. Infatti, dal punto di vista pratico, la decisione sulla idoneità o meno della coppia ad adottare uno o più bambini mediante l’adozione internazionale determina la possibilità concreta per la coppia stessa di avere o meno uno o più figli [16]. Tale decisione è infatti il presupposto indispensabile perché la coppia possa conferire ad un Ente autorizzato ad effettuare adozioni internazionali. Tale Ente non solo può accettare il mandato soltanto dopo che il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato la coppia idonea all’adozione internazionale, ma deve attenersi a quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni in relazione alle caratteristiche del minore o dei minori adottabili. Nondimeno, anche le conseguenze psicologiche della pronuncia sulla idoneità o meno della coppia di coniugi che ha presentato dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale sono rilevantissime. Infatti, con tale pronuncia, il Tribunale per i Minorenni, in sostanza, dice alla coppia se ritiene che la stessa sia o meno in grado di crescere un figlio. In realtà chi si occupa di adozioni sa bene che la genitorialità adottiva è spesso ben più complicata della genitorialità biologica e che i genitori adottivi devono affrontare situazioni diverse e, talora, più complesse, rispetto a quelle che affrontano i genitori biologici. Tuttavia il primo messaggio che il decreto del Tribunale per i Minorenni invia alla coppia formata dai due aspiranti genitori adottivi è: «Voi siete/non siete in grado di occuparvi di vostro [continua ..]


5. Conclusioni

Conclusivamente è doveroso ricordare che l’adozione non rappresenta il diritto della coppia infertile ad avere un figlio, ma piuttosto il diritto di un minore senza famiglia ad averne una. La valutazione del giudice deve essere compiuta guardando al massimo beneficio per il minore e per tale motivo “l’esame” a cui vengono sottoposti gli aspiranti genitori adottivi è severo. Può sembrare polemico, ma così non è, chiedersi se non sarebbe opportuno sottoporre ad un esame preventivo anche tutti i genitori biologici, ma certamente questa prospettiva solleverebbe ulteriori problemi su chi deve effettuare tale accertamento e quali risorse investire per lo stesso. Il tema delle adozioni è stato, e continuerà certamente ad essere, molto complesso e dibattuto soprattutto per le implicazioni di ordine psicologico e pratico che investono la coppia che intende adottare. Alla luce dell’evoluzione del diritto di famiglia, della legge sulle unioni civili e di quella sulla continuità affettiva delle coppie omosessuali, la questione diventerà ancora più complessa [17].


NOTE