Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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La legge applicabile alla successione a causa di morte secondo il reg. Ue n. 650/2012 (di Domenico Damascelli, Notaio in Bologna)


Il Reg. europeo n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, prevede un sistema di norme di conflitto in materia di successioni a causa di morte che si applica erga omnes e anche quando la lex successionis non è la legge di uno Stato membro. Di tale plesso normativo, nel presente lavoro si ha una completa e approfondita trattazione.

European regulations no. 650/2012 on the competence, jurisdiction, recognition, and enforcement of decisions and the enforcement of public acts in the matter of succession and the creation of a European certificate of succession, establishes a system of norms of conflict in the matter of successions mortis causa that is applied erga omnes even when the lex successionis is not the law of a Member State. This work offers complete, in-depth discussion of this complex of regulations.

SOMMARIO:

1. Osservazioni generali - 2. La legge applicabile: a) il criterio oggettivo - 3. (Segue). b) La scelta di legge - 4. Ambito di applicazione materiale della lex successionis - 5. Le deroghe all’applicazione della lex successionis: a) l’applicazione della legge successoria anticipata all’ammissibilità, alla validità sostanziale e agli effetti vincolanti tra le parti dei patti successori - 6. (Segue). b) L’applicazione della legge successoria anticipata all’ammissibilità e alla validità sostanziale dei testamenti - 7. (Segue). c) L’amministrazione della successione - 8. La legge applicabile in materia di forma: a) la forma delle disposizioni a causa di morte - 9. (Segue). b) La forma dell’accettazione o rinuncia dell’eredità, del legato o della quota di legittima. - 10. Il rinvio - 11. I regimi successori speciali - 12. L’ordine pubblico - 13. La commorienza - 14. L’adattamento dei diritti reali - 15. L’eredità vacante - 16. Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi - NOTE


1. Osservazioni generali

Il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 650, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (di seguito, per brevità, “Reg.”) [1], dispone un sistema tendenzialmente completo di norme di conflitto in materia di successioni a causa di morte. Tenuto conto del fatto che, in base all’art. 20, il Reg. gode di applicazione universale (o, come anche si usa dire, di efficacia erga omnes) [2], cioè si applica anche quando la lex successionis non è la legge di uno Stato membro [3], la sua entrata in vigore ha comportato, per le successioni di cui si occupa [4], la disapplicazione delle corrispondenti norme di conflitto nazionali. Con riferimento all’ordinamento italiano, ciò vale per le norme sulla designazione della legge regolatrice della successione (artt. 46-48, l. 31 maggio 1995, n. 218 [5]), nonché per le disposizioni di quest’ultima legge riguardanti questioni generali che siano disciplinate anche dal Reg. (quali, ad esempio, il rinvio, l’ordine pubblico e il richiamo di ordinamenti plurilegislativi).


2. La legge applicabile: a) il criterio oggettivo

Il Reg. impiega la residenza abituale del defunto al momento della morte tanto come titolo di giurisdizione generale (art. 4) quanto come criterio di collegamento oggettivo (art. 21, par. 1), con ciò ponendo la condizione primaria per la realizzazione della coincidenza tra forum e ius, che è uno degli elementi caratterizzanti della nuova disciplina [6]. In ossequio a un altro carattere tipico del Reg. (e, cioè, l’assunzione dell’approccio unitario), le due disposizioni appena citate precisano che la competenza (dei giudici e, rispettivamente, della legge applicabile) copre l’«intera successione» [7]. La residenza abituale è un criterio di fatto, la cui interpretazione è svincolata dalle nozioni di residenza o domicilio note agli ordinamenti degli Stati membri e deve essere condotta in via autonoma sulla base del diritto dell’Unione europea [8]. Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, la residenza abituale è costituita dal «luogo in cui l’interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi, fermo restando che, ai fini della determinazione del luogo di residenza abituale, occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costitu­zione» [9]. La stessa Corte ha precisato che la determinazione di tale criterio di collegamento «deve es­sere effettuata alla luce del contesto delle disposizioni e dell’obiettivo del regolamento» in considerazione, senza che si possa «direttamente trasporre la giurisprudenza della Corte […] relativa ad altri settori del diritto dell’Unione europea» [10]. In proposito, assume rilievo il considerando 23 del Reg. per il quale l’individuazione della residenza abituale dipende da «una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso» e che conduca a individuare «un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato». In generale, può dirsi che il carattere dell’abitualità della residenza dipende dalla sussistenza di due [continua ..]


3. (Segue). b) La scelta di legge

Un’ulteriore deroga al principio della coincidenza tra forum e ius può derivare dall’esercizio della facoltà, attribuita al de cuius dall’art. 22, di scegliere, quale lex successionis, la legge dello Stato di cui egli possiede la cittadinanza, al momento della scelta o al momento della morte. Con riferimento ai soggetti con cittadinanza plurima, il legislatore europeo consente al disponente di scegliere la legge nazionale che preferisce (par. 1, 2° comma). Ciò comporta il rischio di rendere applicabili alla successione leggi che con la stessa non hanno alcun contatto, ma presenta il vantaggio pratico di evitare all’interprete le difficoltà connesse con l’individuazione di criteri idonei a determinare la prevalenza di una cittadinanza sull’altra e, per questa via, favorisce la certezza del diritto. Secondo il considerando 38, l’esclusione di altre leggi che teoricamente avrebbero potuto pren­dersi in considerazione come oggetto di scelta risponde all’intento di proteggere i legittimari da operazioni artatamente volte a pregiudicarne i diritti [19]. Invero, questo argomento giustifica l’esclusione della professio iuris in favore della legge della residenza abituale del defunto al momento della scelta ma non quella in favore di altre leggi astrattamente eleggibili, per la cui esclusione valgono motivazioni diverse [20]. Per la formulazione della professio iuris l’art. 22 ritiene necessaria e sufficiente la dichiarazione di volontà unilaterale del de cuius. In particolare, deve escludersi che i futuri eredi possano accordarsi sulla legge applicabile alla successione sia prima dell’apertura della successione (in quanto ciò sarebbe radicalmente contrario al principio – comune a un gran numero di ordinamenti europei – che riconosce all’ere­ditando la libertà di disporre a causa di morte usque ad supremum vitae exitum) che dopo (in quanto, una siffatta facoltà, consentendo agli eredi di atteggiare a loro piacimento la devoluzione ereditaria, si tradurrebbe in una surrettizia modificazione della volontà del defunto) [21]. A norma del par. 2, la professio iuris deve rivestire la forma di una disposizione mortis causa, mentre, in forza del successivo par. 4, è possibile procedere alla modifica o alla revoca di tale designazione in tutte le forme «previste per la modifica o la [continua ..]


4. Ambito di applicazione materiale della lex successionis

La legge designata dagli artt. 21 e 22 ha un ampio campo di applicazione, essendo votata a regolare, ai sensi dell’art. 23, par. 1, «l’intera successione», «dall’apertura di quest’ultima fino al trasferimento della proprietà dei beni che fanno parte dell’eredità ai beneficiari» (considerando 42). Ciò riceve conferma dall’art. 23, par. 2 che, enunciando a titolo esemplificativo (come si ricava dall’inciso «in particolare» con cui si apre) una lunga serie di materie regolate dalla lex successionis, ne sottolinea il carattere di tendenziale onnicomprensività. Quanto precede non esclude che (secondo la tecnica internazionalprivatistica nota come dépeçage) la disciplina di taluni aspetti della complessiva vicenda successoria sia affidata a leggi diverse dalla lex successionis. Ci si riferisce, in particolare: –    alle questioni che l’art. 26 definisce come attinenti alla validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte [30]; –    alla validità formale delle medesime disposizioni (regolata dalle leggi alternativamente richiamate dall’art. 27, fra le quali non figura la lex successionis [31]) e degli atti indicati dall’art. 28 (rimessa, alle condizioni ivi indicate, alla legge della residenza abituale del dichiarante [32]); –    ai regimi successori speciali di cui all’art. 30 [33]. In forza della lett. a) dell’art. 23, la legge applicabile alla successione regola, innanzitutto, le cause, il momento e il luogo dell’apertura della successione. Sarà, pertanto, la lex successionis a stabilire se vi siano altre cause di apertura della successione oltre alla morte naturale, i modi di accertamento di quest’ultima, e il luogo (normalmente l’ultimo domicilio del defunto [34]) dell’apertura stessa. Ai sensi della lett. b), la legge regolatrice della successione è deputata a indicare le categorie di successibili e, precisamente, quali parenti siano chiamati alla successione ab intestato, se solo i parenti legittimi o anche i parenti naturali, e fino a che grado, i diritti del coniuge o del partner, l’ordine delle chiamate, le regole sul concorso di successibili e le quote spettanti a ciascuno di essi, il modo e i limiti della successione per rappresentazione e della trasmissione [continua ..]


5. Le deroghe all’applicazione della lex successionis: a) l’applicazione della legge successoria anticipata all’ammissibilità, alla validità sostanziale e agli effetti vincolanti tra le parti dei patti successori

Una deroga all’applicazione della lex successionis è disposta dal Reg. allo scopo di fornire i patti successori di un immediato quadro giuridico di riferimento, atto a disciplinare gli effetti che essi producono fin dalla loro conclusione. Tale disciplina è prevista all’art. 25 e costituisce una considerevole novità per l’ordinamento italiano in cui la sanzione di nullità con cui sono colpiti tali patti (v. art. 458 c.c.) ha determinato l’assenza di una norma di conflitto in materia [53]. In virtù della definizione di patto successorio di cui all’art. 3, par. 1, lett. b), Reg., l’art. 25 riguarda solo i patti successori istitutivi; la disciplina dell’ammissibilità, validità ed effetti dei patti successori dispositivi e rinunciativi è pertanto rimessa in toto alla lex successionis. Alcune delle figure riconducibili alla nozione di patto successorio accolta dal Reg. sono stipulate in favore (o tra) coniugi e per mezzo di atti qualificati, dal diritto materiale di riferimento, come convenzioni matrimoniali. In tali casi, se l’accordo si caratterizza per essere diretto a realizzare una pianificazione della trasmissione patrimoniale dell’ereditando con effetti a partire dal decesso di quest’ultimo, si è comunque in presenza (a prescindere dalle classificazioni di diritto sostanziale) di un patto successorio ai sensi del Reg., con conseguente inoperatività del­l’esclusione di cui all’art. 1, par. 2, lett. d), Reg. Così è, ad esempio, per l’institution contractuelle di diritto francese o belga, con cui una persona dispone a titolo gratuito in favore di un’altra di tutti o parte dei beni che lascerà al momento della morte; tale donazione sui generis, che deve rivestire, di regola, la forma del contrat de mariage, si distingue dalle altre donazioni in quanto è priva del carattere dell’attualità dello spoglio, producendo a carico del disponente unicamente l’obbligo di non poter disporre dei beni che ne sono oggetto a titolo gratuito [54]. Lo stesso può dirsi per il c.d. Pacte Valkeniers, regolato dall’art. 1388, 2° comma, c.c. belga che, allo scopo di dare assetto alle aspettative patrimoniali che si creano nell’àmbito delle famiglie ricomposte, consente ai coniugi (dei quali almeno uno abbia discendenti nati da una [continua ..]


6. (Segue). b) L’applicazione della legge successoria anticipata all’ammissibilità e alla validità sostanziale dei testamenti

L’art. 24 Reg. imita, con riferimento alle disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori, la disciplina dettata per questi ultimi. Precisamente, la legge della residenza abituale del testatore al momento della testamenti factio oppure, in caso vi sia stata scelta di legge ai sensi del par. 2 della norma in commento, la legge nazionale del testatore al medesimo momento, regolano l’ammissibilità e la validità sostanziale del testamento. Il parallelismo instaurato tra le due discipline ha spinto il legislatore europeo fino a porre una questione di ammissibilità del testamento, la cui utilità, invero, si fatica a comprendere, non risultando leggi che vietino tale modalità di espressione delle ultime volontà e, comunque, dovendosi ritenere una legge che eventualmente disponesse un siffatto divieto contraria all’ordine pubblico di tutti gli Stati membri e, pertanto, inapplicabile ai sensi dell’art. 35 Reg. (né, tantomeno, l’ammissibilità del testamento può riguardarsi sotto il profilo della forma dei testamenti consentiti, in quanto tale questione è regolata dall’art. 27). La costatazione che i testamenti producono effetti solo a partire dalla morte del loro autore ha opportunamente condotto a espungere dall’art. 24 ogni riferimento alla disciplina degli effetti di tali negozi [71]; e, probabilmente, sarebbe stato ragionevole (potendo, per ragioni analoghe a quelle indicate supra, con riferimento all’art. 25 Reg., esservi divergenza tra lex successionis e legge designata dall’art. 24) lasciare alla prima di tali leggi anche la disciplina dell’interpretazio­ne dei testamenti, onde assicurare che la ricostruzione della volontà del de cuius sia effettuata in coerenza con la legge applicabile alla sua successione [72]. L’art. 24 è completato da una disposizione che affida alle leggi indicate dai parr. 1 e 2 la disciplina dell’ammissibilità e della validità sostanziale della modifica o della revoca della disposizione testamentaria, per il caso in cui le medesime non siano disposte (come può accadere, ad esempio, in forza dell’art. 680 c.c.) tramite testamento (par. 3).


7. (Segue). c) L’amministrazione della successione

L’art. 29 Reg. si fa carico di regolare il caso in cui il precedente art. 23, par. 2, lett. f), che affida l’amministrazione dell’eredità alla lex successionis, non possa trovare concreta applicazione nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti ai sensi del Reg. in quanto detta materia è sottratta dalla legge di tale Stato alla lex successionis per essere assoggettata alla legge locale, applicata a titolo di lex fori (a causa della natura processuale attribuita a questa fase della vicenda successoria, come avviene negli ordinamenti di common law che, salve eccezioni, rimettono l’amministrazione del patrimonio ereditario a un personal representative, nominato dal testatore o dall’autorità giudiziaria) o di lex rei sitae (in ragione della contiguità dell’amministra­zione dell’eredità con le questioni attinenti all’acquisto dei beni) [73]. Ai sensi dell’art. 29, par. 1, 1° comma, l’applicazione della lex fori all’amministrazione della successione presuppone che: –    i suoi giudici siano competenti ai sensi del Reg. e siano stati aditi nel caso concreto; –    la legge applicabile alla successione non sia la lex fori; –    quest’ultima prescriva che «la nomina di un amministratore sia obbligatoria ovvero obbligatoria su richiesta» di parte. Verificatesi le condizioni che precedono, i giudici competenti possono «nominare uno o più amministratori della successione conformemente alla propria legge nazionale». Possono essere nominati amministratori anche gli stessi beneficiari dell’eredità, posto che la nomina di «un amministratore terzo» deve essere disposta solo qualora la lex fori lo richieda e nei casi espressamente indicati dal 2° comma della disposizione in esame [74]. Nel caso in cui la legge applicabile alla successione sia la legge di uno Stato membro, l’ammini­stratore: –    è abilitato ope legis «a eseguire il testamento del defunto e/o amministrare l’eredità a norma della legge applicabile alla successione» (2° comma, par. 1); –    può essere abilitato dal giudice che lo ha nominato a esercitare, «in via residuale», i poteri previsti dalla lex fori «per conservare i beni [continua ..]


8. La legge applicabile in materia di forma: a) la forma delle disposizioni a causa di morte

La proposta di regolamento escludeva dal suo campo di applicazione la forma dei testamenti, giustificando tale scelta con l’avvenuta ratifica della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge in materia di forma delle disposizioni testamentarie da parte di un numero cospicuo di Stati membri dell’Unione europea [75]. A tale esclusione si accompagnava il suggerimento della Commissione europea di procedere alla ratifica di detta convenzione da parte dei restanti Stati membri. Costatata l’assenza di una volontà politica in tal senso, il legislatore europeo ha opportunamente deciso di dettare una disciplina in proposito (art. 27 Reg.), al contempo concedendo agli Stati membri tra cui è in vigore la Conv. di continuare ad applicarla nei rapporti reciproci (v. art. 75, par. 1, 2° comma, Reg.). Questi ultimi Stati sono, invece, soggetti all’art. 27 per quanto riguarda l’individuazione della legge regolatrice della forma dei patti successori (in quanto essi sono esclusi dal campo di applicazione convenzionale) [76]. L’intento di realizzare a livello europeo un certo grado di armonizzazione della materia si è tradotto in una disciplina che riprende i punti salienti della normativa convenzionale [77]. Similmente a quanto previsto dalla Convenzione dell’Aja del 1961, l’art. 27 include nella sua sfera di operatività anche i testamenti congiuntivi (come si ricava dal fatto che la norma in esame si occupa di individuare la legge applicabile alla forma di tutte le disposizioni a causa di morte tra cui, in virtù della definizione contenuta nell’art. 3, par. 1, lett. d), sono compresi anche detti testamenti) [78] e circoscrive il suo oggetto alle ultime volontà espresse dal disponente per iscritto (come si evince, oltre che dalla rubrica e dal testo dell’art. 27, dall’art. 1, par. 2, lett. f). Quest’ultima limitazione non ha rilievo pratico in relazione ai patti successori per i quali, di norma, le leggi che li prevedono richiedono la forma solenne; essa pone, invece, qualche problema con riferimento al testamento, visto che, in taluni ordinamenti, possono avere effetto le ultime volontà espresse oralmente [79]. La verifica della validità del testamento nuncupativo deve essere svolta non già alla luce della normativa europea (stante, appunto, l’esclusione di cui si discorre) [continua ..]


9. (Segue). b) La forma dell’accettazione o rinuncia dell’eredità, del legato o della quota di legittima.

L’art. 28 Reg. si occupa della validità formale degli atti di accettazione o rinuncia dell’eredità, del legato o della quota di legittima, nonché degli atti contenenti la «dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione», rendendo applicabili, anche in questo caso in concorso alternativo tra loro, la lex successionis (lett. a) o la legge dello Stato in cui il dichiarante ha la residenza abituale (lett. b). Le dichiarazioni di cui alla norma in esame sono le medesime previste dall’art. 13 Reg. Pertanto, lette in combinato disposto, le due norme consentono all’erede e al legatario di effettuare tali dichiarazioni di fronte all’autorità giurisdizionale dello Stato di loro residenza abituale, seguendo le formalità locali [84]. In assenza dell’art. 28 la questione sarebbe stata risolta unicamente alla luce della legge applicabile alla successione, mentre appare opportuno ampliare il novero delle leggi che aspirano a regolarla con quelle che presentano un certo legame con l’atto compiuto, tra cui rientra senz’al­tro quella contemplata dalla lett. b). Inquadrata in tal modo la ratio della norma, appare difficilmente comprensibile perché essa non contempli, tra le leggi possibili, anche quella tradizionalmente deputata alla disciplina delle questioni di forma, cioè la lex loci actus.


10. Il rinvio

A norma dell’art. 34, par. 1, pertanto nel caso in cui le norme di conflitto uniformi richiamino la legge di uno Stato terzo (rectius, come già si è precisato, di uno Stato non vincolato dal Reg. [85]), si deve tenere conto del rinvio che il diritto internazionale privato di tale Stato faccia alla legge di un altro Stato. La considerazione del rinvio costituisce una considerevole novità rispetto alla maggior parte dei Reg. di diritto internazionale privato finora adottati ed è stato opportunamente previsto onde perseguire il coordinamento tra il sistema conflittuale europeo sulle successioni e quello degli Stati terzi [86]. Secondo la lett. a) dell’art. 34, par. 1, si deve tenere conto del modo di disporre delle norme di conflitto di uno Stato terzo, quando esse rinviano alla legge di uno Stato membro. Così disponendo, la norma contempla, oltre al caso del rinvio indietro all’ordinamento del foro, una forma di rinvio altrove che si verifica incondizionatamente (cioè a prescindere da qualunque valutazione operata dal sistema di conflitto dello Stato membro in considerazione) e la cui ratio risiede in motivi di carattere pratico, consistenti nella volontà del legislatore europeo di rendere applicabile alla successione una normativa più facilmente accessibile al giudice rispetto a quella dello Stato terzo [87]. All’applicazione della legge di uno Stato membro si perviene, in forza dell’art. 34, par. 1 lett. a), non soltanto nel caso in cui essa sia designata direttamente dal diritto internazionale privato dello Stato terzo richiamato in prima battuta dal Reg. ma anche nel caso in cui essa sia designata tramite il sistema conflittuale di un ulteriore Stato terzo a cui il primo abbia, a sua volta, fatto rinvio [88]. L’art. 34, par. 1, lett. b) contempla la versione classica di rinvio altrove: precisamente, in base a detta norma il rinvio opera quando il diritto internazionale privato dell’ordinamento dello Stato terzo richiamato in prima battuta designa la legge di un ulteriore Stato terzo che, in base al proprio sistema conflittuale, si ritenga a sua volta competente a regolare la fattispecie. È dubbio se si debba tenere conto del rinvio che il diritto internazionale privato del secondo Stato terzo faccia a un ulteriore Stato, e così via [89]. In forza dell’art. 34, il rinvio può aversi, innanzitutto, [continua ..]


11. I regimi successori speciali

La lex successionis può cedere il passo alla lex rei sitae nel caso indicato dall’art. 30 Reg., il quale prende in considerazione quest’ultima legge ove essa contempli «norme speciali» riguardo alla trasmissione ereditaria di «determinati beni immobili, imprese, o altre categorie particolari di beni». L’applicazione della lex rei sitae è subordinata a una serie di condizioni. In primo luogo, la specialità del regime disposto dalla legge del situs rei deve tradursi in «restrizioni» rispetto alla disciplina successoria generale dettata dalla medesima legge (in quanto, ad esempio, risulti impedita l’attribuzione di un determinato bene a più beneficiari simultaneamente, o ne sia esclusa la devoluzione a parenti del de cuius oltre un certo grado). Secondariamente, tali restrizioni devono essere giustificate da «ragioni di carattere economico, familiare o sociale» (in quanto, ad esempio, volte a garantire il miglior sfruttamento possibile del bene produttivo o la conservazione del bene stesso in ambito familiare o la sua destinazione a finalità di pubblica utilità). Infine, le disposizioni in considerazione devono appartenere alla categoria delle norme di applicazione necessaria (per tali intendendosi quelle norme di diritto materiale che l’ordinamen­to vuole trovino applicazione indipendentemente dal richiamo che la competente norma di conflitto faccia a una legge straniera. Disposizioni rispondenti ai requisiti richiesti dall’art. 30 si riscontrano principalmente nel settore agricolo. Ne fornisce un esempio la disciplina in materia di fondi rustici costituiti in «compendio unico» (definito dall’art. 5 bis, 1° comma, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come «l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regr. (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni»), la quale sanziona di nullità le disposizioni testamentarie dirette al frazionamento del compendio prima dello spirare del termine decennale di indivisibilità (4° comma) e, nel caso di pluralità di eredi, ne dispone l’assegnazione al coerede richiedente, imponendogli l’obbligo di compensare gli altri con un valore pari [continua ..]


12. L’ordine pubblico

Tenuto conto del suo carattere universale [98], il Reg. ha opportunamente previsto una disposizione sul c.d. ordine pubblico internazionale (della cui utilità si sarebbe potuto dubitare ove esso fosse stato applicabile solo nei rapporti tra Stati membri, a causa della crescente uniformità delle legislazioni materiali di detti Stati [99]). L’art. 35 è dettato in termini conformi alla tradizione dell’istituto e ad altre fonti del diritto internazionale privato europeo (v., ad es., art. 26, Reg. n. 864/2007, art. 21, Reg. n. 593/2008 e art. 12, Reg. n. 1259/2010), e configura l’ordine pubblico come un limite all’applicazione della legge straniera di carattere generale (nel senso che esso opera nei confronti della legge designata da tutte le norme di conflitto contemplate dal Reg.), successivo (perché presuppone avvenuta l’individuazione della legge astrattamente competente, al fine di compararla con la lex fori) e negativo (in quanto determina l’inapplicabilità della lex causae). L’art. 35 attribuisce rilevanza solo all’incompatibilità «manifesta» tra la legge applicabile e l’ordine pubblico. Ciò implica che il limite in esame è destinato a operare in via eccezionale, in quanto ad attivarlo non è sufficiente la mera difformità di contenuto tra lex successionis e lex fori [100] ma occorre un contrasto della prima con i valori di natura etica, economica, politica e sociale, che, in un determinato momento storico, sono considerati irrinunciabili dalla seconda, quali desumibili dal­l’interpretazione sistematica delle disposizioni che la compongono, svolta alla luce delle norme costituzionali, nonché di taluni principi fondamentali desumibili dal diritto internazionale e dal diritto dell’Unione europea [101]. L’art. 35 Reg. salvaguarda al massimo grado possibile l’applicazione della lex successionis: precisamente, l’incompatibilità tra lex successionis e lex fori non va considerata con riferimento all’a­stratto dettato della legge straniera, ma valutando i risultati a cui conduce la sua applicazione nel caso concreto; inoltre, ove essa riguardi unicamente una determinata disposizione del diritto straniero, essa determina la disapplicazione solo di quest’ultima [102]. Il Reg. non disciplina le conseguenze derivanti dall’acclarata [continua ..]


13. La commorienza

È sottratto alla competenza della lex successionis il caso della commorienza di due o più persone le cui successioni siano rette da leggi che «regolano la fattispecie in maniera differente ovvero non la regolano affatto» (art. 32 Reg.). Detto caso è, infatti, risolto con una norma di diritto materiale la quale, stabilendo che «nessuna di tali persone ha diritto di succedere all’altra o alle altre», traspone sul piano internazionale la soluzione adottata da talune norme statali con riguardo alle fattispecie interne [110]. Con ciò si determina una deroga all’art. 21, l. 31 maggio 1995, n. 218 che affida l’accertamento del momento della morte di due commorienti «alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l’accertamento rileva»; pertanto, con riferimento alle successioni a cui è applicabile il Reg., quest’ultima disposizione opera solo al di fuori della materia successoria.


14. L’adattamento dei diritti reali

Nonostante l’esclusione di cui all’art. 1, par. 2, lett. k), il Reg. non rinuncia a disciplinare il caso in cui venga trasferito o costituito a titolo successorio un diritto reale ignoto alla lex rei sitae. L’art. 31 Reg. impone di operare un adattamento, cioè un’operazione interpretativa volta a individuare nella legge del situs rei il diritto reale che, tenuto conto «degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti» risulti «più vicino» a quello previsto dalla legge applicabile alla successione. L’adattamento deve essere effettuato «se necessario», cioè solo ove, a prescindere dal nomen iuris adottato, non si riscontri nella lex rei sitae l’esistenza di un diritto reale avente caratteri essenziali paragonabili a quelli del diritto reale in questione (dovendosi, altrimenti, ritenere che quest’ultimo debba essere riconosciuto tal quale nell’ordinamento del luogo di situazione del bene [111]) e «nella misura del possibile», cioè solo se non conduca a stravolgere del tutto la disciplina del diritto reale in questione (dovendosi, altrimenti, ritenere che quest’ultimo non possa essere riconosciuto nell’ordinamento del luogo di situazione del bene).


15. L’eredità vacante

Il diritto materiale dispone solitamente che, in caso di eredità vacante, i beni ereditari siano attribuiti allo Stato, a seconda dei casi a titolo di erede o quale esplicazione della potestà di imperio dello Stato sul territorio nazionale. L’art. 33 Reg. risolve il possibile contrasto tra lex successionis (in ipotesi, appartenente al primo gruppo di legislazioni sopra indicato) e lex rei sitae (in ipotesi, appartenente al secondo) in favore di quest’ultima, facendo salvo il «diritto di uno Stato membro o di un’istituzione designata dalla legge di quello Stato di acquisire a norma della propria legge i beni ereditari situati sul suo territorio». Dalla regola espressa dettata dall’art. 33 se ne può inferire un’altra speculare, consistente nel diritto dello Stato, la cui legge è applicabile alla successione e che da quest’ultima sia qualificato quale ultimus heres, di fare valere la propria pretesa a succedere sui beni siti in Stati membri che accolgano la medesima qualificazione [112]. Non è disciplinato dal Reg. il caso in cui i beni vacanti si trovino in uno Stato che succede a titolo di erede, mentre secondo la lex successionis lo Stato acquista iure imperii. Il conflitto negativo che ne segue va risolto sulla base di quanto dispone la lex rei sitae [113]. Nonostante la formulazione in termine di condizione, l’ultima parte dell’art. 33, detta una norma materiale (come si ricava dal considerando 56, sul punto particolarmente chiaro nella versione inglese) che munisce i creditori (ereditari) del diritto di soddisfare le proprie ragioni sottoponendo a esecuzione i beni attribuiti allo Stato membro del luogo di situazione del bene, a prescindere da quanto disponga sul punto la relativa legge. Tale previsione avvicina la posizione dello Stato del situs rei (che apprende i beni vacanti a titolo di diritto sovrano) a quella dell’erede, essendo la responsabilità per i debiti caratteristica precipua del successore a titolo universale (devono ritenersi, invece, salve le disposizioni che, al pari di quanto previsto dall’art. 586, 2° comma, c.c. limitano la responsabilità dello Stato al «valore dei beni acquistati»).


16. Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi

Il Capo III si chiude con tre norme che si occupano degli Stati dotati di ordinamenti giuridici non unificati, nei quali, cioè, esistono, in materia di successione, «due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili» (art. 37 Reg.) alle diverse unità territoriali di cui si compongono (quali sono, tipicamente, gli Stati federali) ovvero alle diverse categorie di persone su di essi stanziate (distinte per etnia, casta o religione: ciò che accade, ad esempio, in taluni Stati islamici, dove l’applicazione della shari’a dipende dall’appartenenza o meno della persona alla religione musulmana). L’art. 38 Reg. esclude che uno Stato membro organizzato in senso plurilegislativo debba applicare le norme dettate dal Reg. per risolvere i conflitti interni di leggi: pertanto, essi sono risolti in base alle regole dell’ordinamento statale in considerazione che distribuiscono la competenza tra i vari sotto-ordinamenti. Nonostante l’art. 38 si riferisca espressamente solo agli ordinamenti plurilegislativi a base territoriale, l’esclusione in esso contenuta deve intendersi riferita anche a quelli a base personale. Ai sensi degli artt. 36 e 37, quando il Reg. richiama un ordinamento plurilegislativo, l’individua­zione della legge concretamente applicabile è fatta sulla base delle norme interne di tale ordinamento, anche ove si tratti dell’ordinamento di uno Stato terzo. In mancanza, gli artt. 36 e 37 provvedono a dettare direttamente il criterio da applicare per individuare il sotto-ordinamento competente. In caso di ordinamento plurilegislativo a base territoriale, l’art. 36, par. 2 stabilisce che quando le norme di conflitto portate dal Regolamento facciano impiego: 1. del criterio di collegamento della residenza abituale del defunto, si applicherà la legge dell’unità territoriale dove quest’ultimo aveva la propria residenza abituale al momento della morte (lett. a); 2. del criterio di collegamento della cittadinanza del defunto, si applicherà la legge dell’unità territoriale con cui quest’ultimo aveva il collegamento più stretto (lett. b); 3. di criteri di collegamento diversi dai precedenti, si applicherà «la legge dell’unità territoriale in cui l’elemento in questione è situato» (lett. c). Ai sensi del par. 3 dell’art. 36, si [continua ..]


NOTE