Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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La formazione del titolo esecutivo per il pagamento del concorso al mantenimento del coniuge e dei figli. Sovrapposizione di titoli diversi (di Elena Benedetti, Avvocata in Lucca)


L’Autrice, dopo aver preliminarmente esaminato la diversa natura e funzione dell’assegno di mantenimento a seguito di separazione, dell’assegno divorzile e del contributo al mantenimento dei figli, analizza i diversi titoli esecutivi, la loro formazione e la loro decorrenza, affrontando anche la questione del loro coordinamento con attenzione alla novità prevista dal c.d. “Decreto Ristori” in tema di rilascio delle copie dei provvedimenti in formula esecutiva.

The Author, after first examining the different nature and function of maintenance payments and alimony and of the contribution towards maintaining children, the author analyzes the various enforceable titles, their formation, and their effect, also dealing with the issue of their coordination with attention to the new element provided for by the “Ristori Decree” in the matter issuing copies of the measures in an order of enforcement.

Keywords: writ of execution – alimony – separation – divorce – effective date.

SOMMARIO:

1. Premessa: natura e funzione dell’assegno di mantenimento nei procedimenti di separazione e di divorzio - 2. Analisi dei titoli esecutivi: formazione e decorrenza - 3. Coordinamento tra i procedimenti di separazione, modifica delle condizioni di separazione e divorzio - 4. Decorrenza - 5. Procedimento di regolamentazione della responsabilità genitoriale - 6. Il rilascio delle copie dei provvedimenti in formula esecutiva - NOTE


1. Premessa: natura e funzione dell’assegno di mantenimento nei procedimenti di separazione e di divorzio

L’assegno di mantenimento per il coniuge in sede di separazione è per sua natura deputato a compensare l’eventuale disparità esistente nelle situazioni economico-patrimoniali dei coniugi e in tal modo a soddisfare non soltanto le esigenze di vita ma anche le legittime aspettative del coniuge economicamente più debole, nell’ottica del mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di convivenza. In merito alla natura dell’assegno divorzile, è ormai noto il cambiamento radicale sancito dalla Pronuncia n. 18287/2018 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha mutato radicalmente l’indirizzo tradizionale che prevedeva la natura assistenziale anche per l’assegno a favore del coniuge divorziato. Oggi all’assegno divorzile viene attribuita una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo e non di modesta entità tra le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all’interno della coppia ed al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove, però, risulti che l’intero patrimonio dell’ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell’altro, si ritiene che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e – tenuto conto della composizione, dell’entità e dell’attitudine all’accrescimento di tale patrimonio – sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l’esigenza perequativa, per cui in tali condizioni non è dovuto l’assegno di divorzio [1]. Di natura sostanzialmente differente è l’assegno di mantenimento dovuto da uno dei due coniugi in favore dell’altro finalizzato al mantenimento dei figli minori; esso non ha natura contrattuale, ma si fonda su diritti costituzionalmente previsti, volti a garantire un’assistenza adeguata anche al soggetto più debole da un punto di vista economico nella fase di disgregazione familiare. La Costituzione (art. 30) ed il codice civile (art. 147) impongono ai coniugi separati o divorziati ed ai genitori dei figli nati al di fuori del [continua ..]


2. Analisi dei titoli esecutivi: formazione e decorrenza

Dal punto di vista sistematico il processo di separazione ed il processo di divorzio devono ricondursi all’alveo dei procedimenti speciali (intendendosi con tale locuzione l’insieme di procedimenti che si differenziano dall’archetipo generale del rito di cognizione ordinario). Il carattere di specialità risponde del resto alla peculiarità delle situazioni sostanziali incise (status, diritti fondamentali e personalissimi delle parti, diritti dei figli minori della coppia), che formano il thema decidendum del processo e che quest’ultimo ha il compito di tutelare. La specialità del rito si concentra fondamentalmente nella sua costruzione bipartita e in particolare nella presenza di un apposito segmento processuale, la fase presidenziale, dotato di specifica funzione, natura e struttura. La centralità della fase presidenziale e l’importanza dell’ordinanza che ne costituisce il naturale epilogo appaiono immediatamente. La soluzione maggiormente condivisa attribuisce all’udienza presidenziale natura sommaria, interinale e tecnicamente anticipatoria. Da ciò conseguono i caratteri dell’ordinanza presidenziale che sono: 1. l’immediatezza, in quanto il Presidente è chiamato a intervenire nel conflitto di regola più acceso (essendo più recente) e in un contesto ancora non regimentato (anche sotto il profilo economico, per cui si hanno in questi intervalli temporali frequenti casi di palese violazione degli obblighi di assistenza familiare), per dettare la prima disciplina alla famiglia in crisi; 2. la temporaneità in quanto i provvedimenti presidenziali sono per loro definizione non definitivi, essendo fisiologicamente destinati a essere assorbiti (in senso confermativo ma anche modificativo) dalla sentenza finale del giudizio, e potendo essere modificati sia da parte della Corte d’Appello investita in sede di reclamo, sia da parte del giudice istruttore. In quest’ultimo caso, la modifica o revoca non è espressamente subordinata alla presenza di sopravvenuti mutamenti nelle circostanze, anche se l’interpretazione più restrittiva sostiene che possa avere luogo unicamente a motivo di doglianze che non fossero già direttamente spendibili contro l’ordinanza attraverso il reclamo; 3. la sommarietà, in quanto l’intervento del Presidente non può essere fondato sullo stesso grado di [continua ..]


3. Coordinamento tra i procedimenti di separazione, modifica delle condizioni di separazione e divorzio

La cornice normativa in cui si inseriscono i procedimenti di separazione e divorzio è stata fortemente innovata a seguito della l. n. 162/2014 che ha introdotto la negoziazione assistita e, soprattutto, dalla l. n. 55/2015 che ha ridotto i termini per la presentazione della domanda di divorzio a sei mesi in caso di separazione consensuale decorrenti dall’udienza presidenziale e ad un anno in caso di separazione giudiziale, sempre decorrente dall’udienza presidenziale e laddove vi sia stata la pronuncia della separazione non definitiva relativa allo status [7]. La prima legge non crea problemi per il tema in esame in quanto l’art. 5 prevede espressamente che la convenzione di negoziazione assistita, sottoscritta dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, ma non per la trascrizione per la quale rimane necessaria la scrittura privata autenticata dal notaio. Per agire esecutivamente, il testo integrale della convenzione deve essere trascritto nell’atto di precetto (per fare un parallelo, allo stesso modo in cui viene descritta la cambiale). La l. n. 55/2015, invece, presenta gravi complessità in ordine al coordinamento tra il procedimento di separazione e quello di divorzio, laddove si trovino ad essere contemporaneamente pendenti a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione ed al deposito della domanda di divorzio e nei casi in cui sia contemporaneamente pendente la procedura di modifica delle condizioni della separazione e della procedura di divorzio. Per quanto riguarda la questione della sovrapposizione fra il giudizio di separazione ed il giudizio di divorzio, gli aspetti più problematici riguardano la competenza territoriale e, soprattutto, il coordinamento tra i giudicati. Dal primo punto di vista, poiché possono essere diversi i giudici territorialmente competenti per il giudizio di separazione (luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi) e per il giudizio di divorzio (luogo della residenza del convenuto), i due procedimenti possono essere pendenti sia di fronte allo stesso tribunale sia di fronte a tribunali diversi. Inoltre, tra i due procedimenti non vi è rapporto di pregiudizialità, in quanto solo la sentenza non definitiva sullo status, passata in giudicato nella causa di separazione, è il presupposto per la proposizione del ricorso [continua ..]


4. Decorrenza

L’assegno di mantenimento è per sua natura deputato a compensare l’eventuale disparità esistente nelle situazioni economico-patrimoniali dei coniugi e in tal modo a soddisfare non soltanto le esigenze di vita ma anche le legittime aspettative del coniuge più debole. Di particolare rilievo è quindi l’aspetto della sua decorrenza, poiché il processo per sua natura non rappresenta un evento istantaneo. Il legislatore ha introdotto una disposizione ad hoc nella legge divorzio, l’art. 4, 13° comma, per il quale «quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il Tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda». La norma deve ritenersi pacificamente applicabile anche alla separazione, considerata la sostanziale unitarietà dei due processi, l’identica ratio, e l’analoga funzione di tutela (a dispetto della natura in parte differente) dei due assegni (divorzile e di mantenimento). Nondimeno, la stessa solleva alcuni interrogativi, sia per la formula non impeccabile, sia per le relative applicazioni che ne sono state date. Dal primo punto di vista, non è chiaro perché il legislatore abbia previsto la possibilità in esame all’apparenza nella sola ipotesi in cui sia stata emessa la sentenza non definitiva. In realtà, la norma dovrebbe applicarsi in ogni caso e in particolare anche allo stesso provvedimento presidenziale, che pur nel suo carattere provvisorio ha non soltanto la medesima funzione, ma la specifica natura anticipatoria che dovrebbe consentirgli di godere delle caratteristiche tipiche del provvedimento conclusivo. Non è poi chiaro se la norma possa applicarsi anche al caso in cui l’assegno inizialmente disposto in un determinato ammontare venga ridotto per effetto di successive valutazioni nel corso del processo o per effetto della sentenza definitiva. Dal punto di vista delle applicazioni giurisprudenziali, solo raramente la Suprema Corte ha adottato una lettura rigorosa, realmente intesa a salvaguardare il coniuge più debole, precisando così che «l’assegno di mantenimento fissato in favore del coniuge in sede di separazione (così come la sua successiva revisione) decorre dalla data della relativa domanda in applicazione del principio [continua ..]


5. Procedimento di regolamentazione della responsabilità genitoriale

I principi sono descritti sono applicabili anche ai procedimenti di regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati al di fuori del matrimonio [15]. La l. n. 219/2012 relativa alla riforma della filiazione, all’articolo 3, ha stabilito che nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (quindi il procedimento camerale), stabilendo espressamente che il Tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio e che i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente.


6. Il rilascio delle copie dei provvedimenti in formula esecutiva

In merito al rilascio delle copie dei provvedimenti in formula esecutiva, con la l. n. 176/2021 di conversione del d.l. n. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”) con modifiche, è stato introdotto il 9° bis comma all’art. 23 con il quale si prevede la possibilità che «la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento» e che con la Circolare del 4 febbraio 2021 il Ministero della Giustizia ha chiarito che, limitatamente al periodo emergenziale, gli uffici giudiziari dovranno «rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal DPR n. 115 del 2002». Quindi, praticamente gli avvocati che intendano richiedere la concessione della formula esecutiva su ogni atto giudiziario dovranno depositare una semplice istanza nel corrispondente fascicolo telematico, avendo cura di intestarla specificamente “ISTANZA DI RILASCIO FORMULA ESECUTIVA” così che il Cancelliere possa distinguerla con immediatezza dalle altre istanze generiche. Il Cancelliere designato, verificata la regolarità dell’istanza e la completezza della documentazione di corredo, provvederà a depositare nel fascicolo telematico l’originale del titolo esecutivo richiesto composto dall’atto e della formula esecutiva redatta su modello unico per tutto il settore civile, apponendovi la propria firma digitale secondo le modalità descritte dall’art. 23, 9° comma bis, d.l. n. 137/2020 convertito dalla l. n. 176/2021. Trattandosi di copie estratte direttamente dall’Avvocato ai sensi dell’art. 16 bis, 9° bis comma, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, per tutto il periodo emergenziale, non è dovuto il relativo diritto di copia, così come confermato dalla Circolare del Ministero della Giustizia 4 febbraio 2021. L’avvocato potrà provvedere alla notifica dell’atto sia tramite UNEP che ai sensi della l. 53/1994.


NOTE