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Le implicazioni fiscali di alcune attribuzioni tra familiari
Annamaria Fasano, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione
La conoscenza delle implicazione fiscali delle attribuzioni tra familiari non è aspetto secondario. L’Autrice tratta in particolare e con dettaglio, delle imposte in caso di successione, in caso di donazione (anche indiretta), di trust e di patti di famiglia.
Knowledge of the tax implications of conferrals among family members is no secondary issue. The author deals particularly and in detail with taxes in the event of succession, in the event of donation (even indirect), of trusts and of family pacts.
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Sommario:
1. Imposta di successione e donazione - 2. Le franchigie e il coacervo - 3. La rilevanza delle donazioni fatte in vita - 4. Le donazioni indirette: il bonifico tra coniugi - 5. Il trust e le imposte indirette - 6. Imposta di donazione e patti di famiglia - 7. Imposta di donazione relativa al trasferimento di denaro ai legittimari non beneficiari del patto di famiglia - NOTE
1. Imposta di successione e donazione
La successione mortis causa impone una serie di adempimenti anche dal punto di vista fiscale. In particolare, entro un anno dall’apertura della successione, gli eredi devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione. Tale dichiarazione contiene le generalità dei successori e la descrizione dei beni oggetto della successione, ed è funzionale al pagamento dell’imposta di successione. L’imposta di successione si applica sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. Sono esenti dall’imposta i trasferimenti gratuiti, effettuati anche mediante la stipula di patti di famiglia (ex art. 768 bis ss. cc.), a favore dei discendenti e del coniuge, aventi ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali o azioni [1]. L’imposta di successione e donazione disciplinata dal Testo Unico, d.lgs. n. 346/1990 venne abolita [continua ..]
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2. Le franchigie e il coacervo
Le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta di successioni e donazioni sono previste dall’art. 2, 48° comma, d.l. n. 262/2006. La reintroduzione dell’imposta non ha determinato modifiche alle aliquote applicabili in precedenza, mentre sostanziali novità sono state introdotte al sistema delle franchigie. In particolare, vengono applicate le aliquote: a) del 4% per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro; b) del 6% per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro; c) del 6% per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna [continua ..]
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3. La rilevanza delle donazioni fatte in vita
Per l’applicazione della franchigia sulla quota devoluta all’erede o al legatario, si deve tenere conto del valore delle donazioni in vita fatte dal de cuius a favore dello stesso erede o legatario. L’art. 8, 4° comma, d.lgs. n. 346/1990 prevedeva una forma di riunione fittizia dei beni donati alla massa ereditaria ai soli fini della determinazione delle aliquote con la precisazione che, a quei fini, il valore delle donazioni di beni diversi dal denaro o da crediti in denaro doveva essere determinato in base al valore venale dei beni medesimi al momento dell’apertura della successione. Anteriormente alle modifiche apportate al Testo Unico n. 346/1990 dalla l. n. 342/2000, l’art. 8 rispondeva all’esigenza di determinare le aliquote progressive per scaglioni, applicabili sul valore eccedente le franchigie stabilite dalla Tariffa allegata al predetto Testo Unico. A seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 342/2000, l’art. 8 rimane [continua ..]
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4. Le donazioni indirette: il bonifico tra coniugi
Ai sensi dell’art. 1, 4° bis comma, d.lgs. n. 346/1990, l’imposta sulle donazioni si applica anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione ad esclusione dei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto, mentre il successivo art. 55, 1° comma, stabilisce che: «Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernenti gli atti da registrare in termine fisso». Sono considerate liberalità indirette le donazioni o liberalità effettuate attraverso atti diversi dal [continua ..]
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5. Il trust e le imposte indirette
Ai sensi dell’art. 2, 49° comma, d.l. n. 262/2006, la costituzione di vincoli di destinazione è sottoposta ad imposizione [15]. L’art. 2, 47° comma, d.l. n. 262/2006 dispone: «è istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001», disciplina quest’ultima che trova applicazione (art. 2, comma 50) in quanto compatibile con le nuove disposizioni. Per l’Amministrazione Finanziaria (cfr. Circolare 22 gennaio 2008, 3/E) per vincoli di destinazione si intendono «i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole [continua ..]
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6. Imposta di donazione e patti di famiglia
L’art. 768 bis c.c. stabilisce: «È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti» [25]. Con lo scopo di adeguare il diritto successorio alle esigenze del sistema economico, la l. 14 febbraio 2006, n. 55, ha introdotto nel Libro II (“Delle successioni”) al Titolo IV del codice Civile, un nuovo Capo V bis rubricato “Patto di Famiglia”, composto dagli artt. da 768 bis a 768 octies. Con l’istituzione del patto, l’imprenditore può anticipare la successione nell’impresa, con l’accordo di tutti coloro che, in caso di apertura della successione, al momento della stipula del patto, assumerebbero la [continua ..]
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7. Imposta di donazione relativa al trasferimento di denaro ai legittimari non beneficiari del patto di famiglia
Sulla base del disposto ex art. 768 quater, 2° comma, c.c., gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie sono tenuti a liquidare, in denaro o in natura, gli altri partecipanti al patto, a meno che questi ultimi non vi rinunzino in tutto o in parte [27], con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote, così come previsto dall’art. 536 c.c. ss. L’art. 768 quater, 3° comma, c.c., dispone, inoltre, che i beni assegnati a seguito della stipulazione del contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito pattiziamente, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti. L’assegnazione può essere disposta anche mediante la stipulazione di un successivo contratto, a condizione che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo negozio o coloro che li abbiano [continua ..]
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