Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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Il cyberbullismo: la l. 29 maggio 2017, n. 71 (di Gabriella de Strobel, Avvocata in Verona)


È stato attuato un passo importante con l’introduzione della l. n. 71/2017, dimostratasi positiva sul piano preventivo mediante il coinvolgimento della scuola, luogo dove hanno inizio gli episodi di cyberbullismo, ma vi sono criticità, in ambito processuale per quel che riguarda il principio del giusto processo in relazione al procedimento dell’ammonimento e sotto il profilo sanzionatorio, per quel che riguarda le sanzioni nei confronti dei gestori dei siti Web.

A major step was taken with the introduction of law n. 71/2017, which proved positive on the preventive level, through the involvement of the school, the place where episodes of cyberbullying begin. But there are critical areas in terms of procedure, related to the principle of the right process for the warning procedure, and from the standpoint of sanctions, as concerns the penalties for website operators.

Keywords: cyberbullying – due process – web

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SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. I destinatari della l. n. 71/2017 - 3. L'istanza ex art. 2, 1° e 2° comma - 4. L'ammonimento ex art. 7, l. n. 71/2017 - 5. La responsabilità dei soggetti coinvolti - 6. Quadro normativo Europeo - 7. Conclusioni


1. Introduzione

Il 18 giugno 2017 è entrata in vigore la l. n. 71/2017 così intitolata: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”. Una legge emanata per la tutela e la protezione dei minori che si trovano esposti ai sempre più frequenti episodi di bullismo sul web. Il cyberbulling (termine inglese coniato dal docente canadese Bill Belsey) viene definito dal giurista anglofono Peter Smith come «una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata   attraverso un testo elettronico, agita contro un singolo o un gruppo con l’obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento che non riesce a difendersi». Definizione a cui l’art. 1, 2° comma, l. 29 maggio 2017, n. 71 si ispira designandola con una definizione più ampia, ossia come una «forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo». Si tratta di un fenomeno sempre più allarmante in quanto, negli ultimi decenni, è cresciuto a dismisura, crescita che ha accompagnato, di pari passo, l’ingresso di internet e dei social network nella vita di giovani e giovanissimi, al punto quasi di soppiantare il “bullismo tradizionale”. I dati statistici fanno chiarezza sulla pericolosa estensione di questo fenomeno: da un’indagine di Save the Children (indagine di febbraio 2018) che ha coinvolto circa 3.300 ragazzi, emerge che più del 37% degli intervistati ha visto o ha sentito di episodi di cyberbullismo, fenomeno in cui i due terzi dei minori italiani riconosce la principale minaccia che alleggia tra i banchi di scuola. Una ricerca dell’Università La Sapienza e Moige (Movimento Italiano Genitori) del 2018 ha messo in luce il difficile rapporto tra i minori e gli adulti. Rispetto a questo fenomeno: infatti 7 ragazzi su 10, pur raggiunti dal fenomeno non ne parlano con gli adulti, ne parlano solo [continua ..]


2. I destinatari della l. n. 71/2017

Il ruolo del cyberbullo sulla propria vittima In primo luogo, occorre chiarire chi è il destinatario di queste nuove disposizioni: il cyberbullo. A differenza del “bullo” tradizionale, il cyberbullo è colui che attraverso i social network offende la vittima designata mediante la diffusione di materiale denigratorio nei suoi confronti o la crea­zione di gruppi “contro”, sfruttando una posizione socialmente dominante, in modo da isolare la o lo sfortunato/a. Vale la pena ricordare che non è il web il nemico; si tratta di un uso inappropriato della rete, favorito da una navigazione realizzata, sempre più spesso, fuori dal controllo degli adulti. Di fatto, attraverso questo fenomeno, il social network viene sfruttato per favorire lo scambio fra ragazzi sempre più giovani di contenuti violenti, denigratori e discriminatori. Le modalità con cui il cyberbullo si manifesta principalmente sono le seguenti: viene individuata la vittima, in seguito si viola il sistema informatico tramite l’immissione di e-mail altrui per poter accedere al profilo della stessa (se privato) e si inviano messaggi minacciosi alla vittima o la si offende tramite un profilo “fake”. La convinzione è che si possa mantenere l’anonimato anche con l’utilizzo di nicknames. Spesso, i messaggi o le foto relative alla sfera intima della vittima ven­gono condivise pubblicamente in rete, in tempo reale, senza la percezione dei rischi e i pericoli della pornografia on-line, e immediatamente tali contenuti possono essere scaricati anche dal­l’altra parte del mondo. Per la vittima non è semplice. La vittima è scelta per la sua “diversità”, intesa nel suo senso più ampio. Diversità nell’aspetto estetico, timidezza, un supposto orientamento sessuale, l’essere stra­niero, l’abbigliamento non convenzionale, la bellezza femminile che spicca nel gruppo. Questi sono i canoni che i cyberbulli usano per individuare le sfortunate vittime. L’orientamento politico o religioso non sembrano elementi che vengono presi in considerazione. Pertanto, la vittima attaccata nel web con le caratteristiche sopra indicate è perseguita dalle minacce e dai ricatti costantemente, anche quando il suo mezzo telematico è spento, il contenuto continua a “girare” e il primo indicatore che deve mettere in guardia [continua ..]


3. L'istanza ex art. 2, 1° e 2° comma

Nel momento in cui viene agito un comportamento qualificato come cyberbullismo ai sensi dell’art. 1, 2° comma, l. n. 71 / 2017, si può chiedere al gestore del sito di rimuovere, oscurare o bloccare il contenuto condiviso in rete, anche nell’ipotesi in cui le condotte non integrino la fattispecie di trattamento illecito dei dati personali (art. 2, 1° comma, l. n. 71/2017). Qualora, il gestore del sito non abbia assunto l’incarico nelle 24 ore successive al ricevimento dell’istanza, e non vi abbia provveduto nelle 48 ore, la vittima può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvederà per l’appunto a bloccare, rimuovere o oscurare il contenuto diffuso in rete. I tempi indicati paiono ancora molto dilatati, ma soprattutto la mancata previsione di una sanzione nei confronti dei gestori purtroppo rende tale procedura sostanzialmente inattuata ed inefficace.


4. L'ammonimento ex art. 7, l. n. 71/2017

Il questore applica la procedura di ammonimento, istanza che può essere presentata anche dalla vittima in nome proprio, mentre il cyberbullo sarà convocato dal questore alla presenza di almeno un genitore o con l’esercente la responsabilità genitoriale e potrà essere ammonito ed essere invitato a non ripetere comportamenti analoghi. È auspicabile che il personale addetto della Polizia di Stato sia adeguatamente formato alla trattazione di tali episodi per evitare eccessi o sottovalutazioni dei fenomeni. Forte criticità può essere espressa nei confronti di tale istituto sia sotto l’aspetto procedurale, sotto il profilo della mancata previsione dell’obbligatorietà della difesa tecnica, sia sul piano del contenuto del provvedimento che ha tutte le caratteristiche di una norma in bianco. Il provvedimento può quindi risultare diverso da un questore all’altro, magari in presenza di situazioni identiche, ed è quindi aperto alla più ampia discrezionalità del questore. Basti pensare però che a fronte di tali questioni processuali e sostanziali della natura sopra evidenziata, il provvedimento ha efficacia fino al raggiungimento della maggiore età del soggetto coinvolto.


5. La responsabilità dei soggetti coinvolti

Sul piano della responsabilità civile dei soggetti coinvolti nel fenomeno del cyberbullismo, le norme applicabili del Codice civile sono le seguenti: Per quanto riguarda i genitori, si applica l’art. 2048 c.c. che sancisce la responsabilità dei genitori, dei figli, dei precettori e dei maestri, ogni qual volta l’adulto non esercita la vigilanza in modo adeguato, tenuto conto dell’età dei minori o non metta in atto gli strumenti necessari per prevenire e impedire i comportamenti. Per quanto riguarda il bullo, si applica l’art. 2046 c.c. che sancisce la non imputabilità del­l’incapace di intendere o di volere; quest’ultimo, infatti, sarà responsabile esclusivamente nel caso in cui si sia trovato in tale stato psichico per propria colpa. In tale ipotesi, l’agente risponde delle conseguenze del fatto dannoso come se fosse capace al momento in cui lo ha commesso. Infatti, è sufficiente, per rendersi conto che è illecito cagionare ad altri un danno ingiusto, non la capacità legale di agire, ma un grado di maturità inferiore rispetto a quello necessario per poter amministrare un patrimonio. Per quanto riguarda i docenti, soccorre l’art. 28 Cost. «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e ammi­nistrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici» e l’art. 2048, 2° comma ai sensi del quale i precettori e i docenti sono responsabili del fatto illecito cagionato dal presunto bullo sotto la loro responsabilità, se non si prova di aver messo in atto tutti gli strumenti utili e necessari per evitare l’evento dannoso.


6. Quadro normativo Europeo

L’aumento di strumenti di condivisione e di nuove tecnologie hanno portato ad un incremento esponenziale dei casi di cyberbullismo in Europa: 1.500 bambini in un solo anno, secondo il rapporto “Kids online” (2012), cioè il 6% di tutti quelli tra i 9 e i 16 anni di età. Infatti, oggi è vittima di cyberbullismo più di un ragazzo su cento (12% dei giovani tra gli 11 e i 16 anni). Il dato preoccupante è che, tre volte su dieci, il bullo è un coetaneo. L’Europa al momento non ha strumenti specifici per colpire il fenomeno, se non una serie di disposizioni di legge più ampie e relative ai diritti delle giovani vittime di crimini in generale o agli abusi sessuali sui minori e un Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all’odio on-line adottato nel 2016 dalla Commissione europea assieme alle azien­de informatiche (Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube). Il suo ruolo di supporto, coordinamento e completamento lascia perciò molto all’iniziativa dei singoli Stati membri a livello nazionale. Germania Prima della legge “Netzwerkdurchsetzungsgesetz” (legge anti-odio), i provider (Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube) avevano l’obbligo giuridico di rimuovere i contenuti illeciti soltanto quando vi fosse la prova della loro effettiva conoscenza. Pertanto, le vittime di cyberbullismo subivano la permanenza on-line dei contenuti lesivi per molto tempo. Con la nuova legge approvata il 30 giugno 2017 ed entrata in vigore ad ottobre dello stesso anno, i provider sono tenuti ad adottare modelli organizzativi stringenti e l’inadempimento di tale dovere prevede una sanzione fino a 50 milioni di euro, a differenza della normativa italiana sprovvista di sanzioni nei confronti dei provider. La legge tedesca prescrive l’obbligo per i social networks di presentare un rapporto semestrale sulle segnalazioni delle vittime dei cyberbulli e sulle fake news diffamatorie e/o calunniose, il predetto obbligo di compliance è di garantire la cancellazione o il blocco dei contenuti illeciti entro 24 ore dalla segnalazione, oppure quando il caso risulta essere di maggiore complessità, il termine per adempiere è di sette giorni. Per i casi difficili, i social networks possono demandare la decisione a un’organizzazione riconosciuta di autoregolamentazione composta da membri indipendenti e competenti (es. [continua ..]


7. Conclusioni