Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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L'on-line child-grooming nella prassi giurisprudenziale (di Ivan Salvadori, Dottore di ricerca di Diritto penale, presso il dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona)


 Richiamate in via preliminare le fasi e le modalità di esecuzione attraverso le quali viene generalmente commesso l’adescamento on-line di un soggetto minore, l’autore affronta le più insidiose forme di on-line child-grooming e alla luce della recenti pronunce giurisprudenziali, verifica l’idoneità della fattispecie del reato di adescamento di minori di cui all’art. 609 undecies c.p. a reprimere le condotte che consistono nel manipolare psicologicamente un minore di sedici anni per attrarlo nella c.d. “tela del ragno” e renderlo vittima di reati a sfondo sessuale perpetrati on-line.

After first referring to the phases and modes of execution by which the on-line luring of children is generally committed, the author discusses the more insidious forms of on-line child-grooming. In light of recent case history, he verifies whether the offence of luring minors enshrined by art. 609 undecies of the Italian Criminal Code is suitable for suppressing the behaviour that consists of psychologically manipulating children under sixteen years of age in order to lure them into the “spider’s web” and turn them into victims of on-line sex offenses.

Keywords: child grooming – sexual abuse – social network

SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Le fasi dell’on-line child-grooming - 3. Contattare un minore mediante un falso profilo social - 4. Instaurare un rapporto comunicativo condizionante con un minore per scopi sessuali - 5. Proporre un incontro ad un minore per fini sessuali - NOTE


1. Introduzione

L’adescamento di minori (child-grooming) consiste nel processo di interazione per mezzo del quale un soggetto (di regola adulto) instaura un rapporto comunicativo condizionante con un minore per carpirne con l’inganno o con minacce il consenso e portarlo a compiere o subire atti sessuali o realizzare attività che ne comportano lo sfruttamento [1]. Le probabilità che un minore venga abusato o sfruttato sessualmente sono maggiori qualora il soggetto adescante (groomer) sia riuscito ad instaurare, mediante una progressiva manipolazione psicologica, un previo rapporto con la vittima. In questo modo, infatti, l’adescatore si assicura il silenzio del minore e riduce il rischio di essere scoperto. L’adescamento di minori è sempre esistito. A differenza di quanto si ritiene erroneamente nel­l’immaginario collettivo, esso viene commesso nella maggior parte dei casi da soggetti che la vit­tima conosce e rispetto ai quali è legata da un rapporto di parentela (genitori, conviventi, nonni, zii) o alla quale viene affidata per ragioni educative (insegnanti, educatori), istituzionali o sociali (tutori, religiosi, volontari di associazioni, ecc.) [2]. Come dimostrano recenti studi, le nuove tecnologie (TIC) hanno aumentato la possibilità di adescare i minori, contribuendo a rendere tale fenomeno ancora più insidioso per l’integrità psico-fisica e la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale degli adolescenti. Se a ciò si aggiunge l’ampio risalto che i mass media hanno dato negli ultimi anni ai casi di on-line child-groom­ing, si comprende perché l’adescamento venga solitamente associato all’impiego di internet. L’adescamento di minori costituisce un processo ciclico [3]. Il groomer, mediante condotte ingan­nevoli e fraudolente, riesce progressivamente a carpire la fiducia di un minore, preparandolo a compiere o subire atti sessuali o di sfruttamento. Esso assume diverse modalità di esecuzione a seconda che venga commesso on-line oppure nel mondo reale (face-to-face). Nel presente contributo l’attenzione verrà rivolta alle più insidiose forme di on-line child-grooming. Nello specifico si verificherà, alla luce della recente prassi giurisprudenziale, l’ido­neità della fattispecie di adescamento di [continua ..]


2. Le fasi dell’on-line child-grooming

Cinque sono le fasi in cui si articola, di regola, l’on-line child-grooming [5], nella fase iniziale l’ade­scatore, servendosi dei social network più in voga tra gli adolescenti, cerca di stringere un rapporto di amicizia con un minore (friendship-forming stage). I soggetti adescanti contattano spesso le potenziali prede utilizzando falsi profili, nei quali si fingono loro coetanei, in modo da non destare sospetti sulle loro reali intenzioni ed acquisirne più facilmente la fiducia. In un secondo momento il groomer procede a sedurre il minore, instaurando un rapporto interpersonale (relationship-forming stage). Una volta accertatosi che la relazione non può essere scoperta dai genitori o da persone vicine alla vittima, quali amici, compagni di classe o confidenti (risk-assessment stage), l’adescatore, attraverso condotte artificiose, lusinghiere o minacciose, rende il rapporto con il minore sempre più esclusivo (exclusivity stage). A questo punto il groomer inizia progressivamente ad introdurre nelle conversazioni private argomenti che riguardano la sfera più intima del minore, procede a disinibirlo rispetto a contenuti di carattere sessuale (sexual stage) e a stimolarne la naturale curiosità erotica, anche mediante l’invio di materiale pedopornografico o la richiesta di realizzare atti di autoerotismo davanti alla webcam (c.d. cybersex). La relazione condizionante instaurata on-line con la vittima può concludersi una volta che il sog­getto adescante ha dato sfogo, sulla base di un mero contatto virtuale, alle sue fantasie sessuali o quando ha ottenuto dal minore il materiale pedopornografico desiderato. In molti casi, però, il groomer può spingersi oltre, concordando un appuntamento con il minore in un luogo appartato per indurlo o costringerlo a compiere o subire atti sessuali o realizzare attività (di tipo pornografico, prostituzionale, ecc.) che ne comportino lo sfruttamento. Le fasi iniziali dell’adescamento non contemplano, di regola, l’impiego di violenza, minaccia o di metodi coercitivi. Prevalente è piuttosto il ricorso ad artifici, subdole manipolazioni psicologiche o comportamenti volti a sedurre la vittima e carpirne la fiducia [6]. Il soggetto adescante tende a ricorrere a modi minacciosi soltanto in un [continua ..]


3. Contattare un minore mediante un falso profilo social

Le condotte che consistono nel prendere contatto con un infrasedicenne mediante l’utilizzo di falsi profili social per commettere reati a sfondo sessuale vengono correttamente sussunte dalla giurisprudenza nel delitto di adescamento di minori di cui all’art. 609 undecies c.p. (v. infra, par. 4). Va detto, però, che la creazione ed utilizzazione di un profilo su un social network, mediante l’utilizzo abusivo dell’immagine di una persona del tutto inconsapevole, per contattare un minore, in determinati casi, è già di per sé penalmente rilevante. L’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità riconduce il fatto di assumere on-line l’identità di altri soggetti per scopi illeciti (anche diversi da un indebito arricchimento) nell’alveo della fattispecie di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p. [8]. In una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile, in luogo della fattispecie di adescamento di minori, il delitto di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p. anche in relazione alla condotta di un uomo che, servendosi abusivamente dell’immagine di un minore che aveva scaricato dalla rete, aveva creato e utilizzato un falso profilo Facebook ed era riuscito ad entrare in contatto con alcune minorenni per fini sessuali [9]. Rispetto al caso in esame, la Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza del requisito del­l’induzione in errore altrui, quale elemento costitutivo del reato di sostituzione di persona [10]. Mediante la creazione di un falso profilo con l’apposizione della fotografia di un ragazzo della medesima fascia d’età delle minorenni, l’adulto era, infatti, riuscito a indurle a concedergli la loro fiducia, sulla base della (erronea) convinzione che si trattasse di una relazione virtuale tra coetanei. I giudici di legittimità hanno ritenuto sussistente anche l’elemento finalistico (dolo specifico) che deve sorreggere il fatto-base della sostituzione di persona, dal momento che la falsa creazione del profilo on-line da parte dell’imputato era sorretta dal fine specifico di procurare a sé un vantaggio. Il “vantaggio”, nell’economia della fattispecie in esame, non coincide con la nozione di profitto economico (o lucro), dato che lo scopo [continua ..]


4. Instaurare un rapporto comunicativo condizionante con un minore per scopi sessuali

Se la preliminare fase di contatto con il minore va a buon fine, il soggetto adescante procede a sedurlo, a carpirne la fiducia con l’obiettivo di creare uno speciale rapporto interpersonale (relationship-forming stage) e prepararlo progressivamente al successivo coinvolgimento in attività di natura sessuale o che ne comportino lo sfruttamento. Dalla casistica giurisprudenziale emerge come il condizionamento psicologico del minore avvenga, di regola, mediante l’impiego di mezzi fraudolenti o di lusinghe. Paradigmatica in tal senso la vicenda sulla quale è stata chiamata a pronunciarsi di recente la Corte d’Appello di Milano [13]. Un uomo, presentandosi come un minorenne su due applicazioni di messaggistica istantanea, si era artificiosamente inserito in una chat di gruppo utilizzata da alcune ragazzine infrasedicenni per comunicare con i compagni di classe e, mediante lusinghe e complimenti sull’aspetto fisico delle interlocutrici e alla loro sfera sessuale, aveva cercato di carpirne la fiducia al fine di convincerle a denudarsi davanti alla webcam e ad inviargli materiale pedopornografico. Nel valutare i menzionati fatti la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal tribunale meneghino, con la quale l’uomo era stato condannato per il delitto di adescamento di minori. Avverso la sentenza di condanna proponeva ricorso la difesa dell’im­putato, ritenendo che la sua condotta non fosse stata idonea a carpire la fiducia delle minorenni, dal momento che queste ultime, subito dopo aver ricevuto (in occasione di due conversazioni in chat) lusinghe e pressanti richieste di esplicito contenuto sessuale, avevano avvertito le rispettive madri. La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sul caso, ha ritenuto infondati i motivi del ricorso stabilendo, in modo condivisibile, che il tentativo di carpire la fiducia delle due minorenni mediante artifici e lusinghe al fine di determinarle a mostrare il loro corpo davanti alla webcam e produrre materiale pedopornografico configuri gli estremi del delitto di adescamento di minori di cui all’art. 609 undecies c.p. [14]. Ad integrare il fatto tipico del menzionato delitto sarebbe sufficiente, in base al suo tenore letterale, «qualsiasi atto volto a carpire la fiducia» di un minore infrasedicenne. Per la configurabilità della condotta tipica [continua ..]


5. Proporre un incontro ad un minore per fini sessuali

La fattispecie di adescamento contiene una importante clausola di riserva: «salvo che il fatto costituisca più grave reato». Come ha stabilito in più occasioni la giurisprudenza di legittimità, il delitto di adescamento, in forza della menzionata clausola, si applica soltanto se i fatti posti in essere dal groomer non integrino gli estremi del tentativo (o, a maggior ragione, della consumazione) dei reati-fine che egli persegue con la commissione del fatto-base di adescamento [20]. Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, la fase finale dell’adescamento (c.d. sexual stage), con cui il groomer esercita sul minore pressioni finalizzate ad un incontro ed inizia concretamente ad organizzarlo, andrebbe ricompresa, rispettivamente, nell’ambito del tentativo di un delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.) ovvero di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) [21]. Si tratterebbe invero di una fase cronologicamente più vicina alla consumazione del reato a sfondo sessuale preso di mira (di volta in volta) dal soggetto agente e tale da mettere concretamente in pericolo i beni giuridici dell’integrità e della libertà sessuale dei minori. Andrebbero quindi punite a titolo di tentativo le condotte appena preliminari al compimento del reato-scopo, a partire dall’organizzazione dell’incontro con il minore. Ai fini della configurabilità del tentativo del delitto di cui all’art. 609 quater c.p. nel caso in cui il contatto tra il soggetto adescante e il minore avvenga on-line (o attraverso il telefono) bastereb­be accertare l’univoca intenzione dell’agente di soddisfare la propria concupiscenza e l’oggetti­va idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima [22]. In base a questo dominante orientamento giurisprudenziale, la condotta dell’adulto che, nel­l’ambito di una persistente attività di contatto telefonico e a mezzo chat con una infraquattordicenne, provveda a programmare con lui un incontro, a contenuto esplicitamente sessuale, a fissare un appuntamento davanti all’entrata della scuola e prenotare una stanza di albergo (per la giornata) sarebbe di per sé idoneo a configurare il tentativo di atti sessuali con minorenne [continua ..]


NOTE