Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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La consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione degli obblighi di mantenimento (di Alessandro Piras (Dottore Commercialista iscritto presso l’ODCEC di Roma – Revisore Legale; Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Roma; Consulente Tecnico di Parte))


Nelle cause familiari, quando le informazioni documentali di natura economica appaiono inverosimili e non conferenti con il tenore di vita delle parti, il giudice può nominare un proprio consulente (un dottore commercialista) e conferire delega alla GDF di acquisire i dati dai sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria. Il software nominato Servizio per il contribuente – c.d. “Serpico” è un applicativo informatico connesso a tutti gli archivi informatici alimentati dai dati personali dei contribuenti, ivi compresi quelli degli istituti bancari. Il Consulente dopo avere acquisito tutti i dati deve compararli secondo le linee guida “Linee guida sulla consulenza tecnica d’ufficio nei procedimenti in materia di rapporti familiari” redatta cura del Gruppo di Lavoro Separazioni e Divorzi della Commissione CTU – Area Funzioni Giudiziarie del CNDCEC – maggio 2016.

 

Whenever documental evidence concerning the financial situation of the family is unlikely and inconsistent with the standard of living of the parties, the judge of family cases can nominate a consultant – an accountant – and delegate the financial police (Guardia di Finanza) to acquire data from Tax Information System. The software called “Serpico” (Ser­vizio per il Contribuente) is connected to all the IT databases supplied by every kind of taxpayers personal data, banking ones included. After acquiring all the data the nominated consultant will have to compare them in accordance to guidelines drafted by the Separation and Divorce Working Group of the CTU Commission – Judiciary Functions Section, in May 2016.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Il quesito in sede di accertamenti “familiari” - 2.1. Sull’accertamento dell’effettivo tenore di vita - 2.2. Sui limiti temporali della consulenza tecnica di parte - 2.3. Sulla natura delle indagini patrimoniali e reddituali dell’ausiliario [11] - 2.4. Sull’effettiva situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria delle parti - 3. Le metodologie di verifica per gli accertamenti e le indagini di natura patrimoniale, reddituale e finanziaria - 4. Conclusioni - NOTE


1. Premessa

Per la complessità della materia fiscale e per le oggettive difficoltà derivanti dalla possibilità di decifrare, con ragionevole attendibilità, la documentazione acquisita agli atti di causa, gli accertamenti di natura tecnica nelle controversie e nei procedimenti civili in materia di famiglia necessitano spesso della nomina di un consulente tecnico con specifiche e distinte competenze (i.e., usualmente, un dottore commercialista). Invero, nei giudizi in materia di famiglia il giudice istruttore deve procedere ad una valutazione comparativa delle capacità economiche a disposizione di ciascuna delle parti (leggasi, coniugi) al momento della presentazione della domanda. E questa è la ragione per la quale sempre più tribunali prevedono nel provvedimento di fissazione dell’udienza presidenziale, disposto, l’espresso invito alle parti in causa di depositare un elenco di documenti anche di natura fiscale finalizzati a comprovare la natura dei rispettivi patrimoni e l’entità delle relative capacità reddituali. Ove, tuttavia, le informazioni documentali acquisite di natura economica – a titolo esemplificativo, le dichiarazioni dei redditi dei coniugi – dovessero apparire non verosimili e non conferenti con il tenore di vita dei soggetti coinvolti, l’autorità giudiziaria ben potrà, se ritenuto necessario, anche dietro richiesta di uno dei coniugi o di entrambi, disporre, appunto, un ulteriore approfondimento probatorio che non si limiti ad una mera valutazione del contenuto dei modelli dichiarativi presentati dalle parti; approfondimento probatorio da effettuarsi con la nomina, per il tramite e con la collaborazione di un ausiliario (consulente tecnico d’ufficio) al quale affidare, in particolare, attività di: ·    preliminare acquisizione e comunicazione di informazioni con l’accesso ai sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria, delle Camere di Commercio, del Pubblico Registro Automobilistico, delle Conservatorie dei registri immobiliari; ·    successiva valutazione per l’esame, l’analisi e il riscontro dei dati reddituali, patrimoniali e finanziari complessivamente acquisiti, in modo da verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto risultante all’Amministrazione Finanziaria.


2. Il quesito in sede di accertamenti “familiari”

Per immediata utilità viene nel seguito riportato il quesito [1] usualmente e generalmente proposto dal Tribunale di Roma nei diversi contenziosi familiari, siano essi separazione o divorzio – fatte salve minime differenze di natura meramente formale – in sede di accertamento delle capacità patrimoniali, reddituali e finanziarie dei coniugi: «Il giudice, –    ritenuta la necessità di verificare quale sia l’effettiva situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria di entrambe le parti [2] ed il loro conseguente effettivo tenore di vita [3]; –    visto l’art. 5, L. 898 del 1970 che attribuisce al giudice del divorzio il potere di disporre “indagini sui redditi e sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”; –    visto l’art. 337 ter c.c. che attribuisce al giudice della separazione di disporre “un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”; –    visto l’art. 210 c.p.c. applicabile anche d’ufficio in funzione della tutela degli interessi dei minori, con la precisazione che non può essere opposto il segreto bancario (al riguardo Cass. n. 7956/90); p.q.m. –    dispone indagini patrimoniali e reddituali [4] di polizia tributaria con accertamento dell’esi­stenza di rapporti bancari, postali, assicurativi e finanziari (Archivio Unico Informatico – AUI – conto corrente – conto deposito titoli e/o obbligazioni – conto deposito a risparmio libero/vincolato – rapporto fiduciario exlegge n. 1966/1939 – gestione collettiva del rispar­mio – gestione patrimoniale – certificati di deposito e buoni fruttiferi – portafoglio – conto terzi individuale/globale – dopo incasso – cessione indisponibile – cassette di sicurezza – de­positi chiusi – contratti derivati – carte di credito/debito – garanzie – crediti – finanziamenti – fondi pensione – patto compensativo – finanziamento in pool – partecipazione – prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione [continua ..]


2.1. Sull’accertamento dell’effettivo tenore di vita

Si ritiene che l’accertamento dell’effettivo tenore di vita, in futuro, sarà un’attività giudiziaria che subirà dei cambiamenti e delle limitazioni nelle cause divorzili in relazione alla nota senten­za della Corte di Cassazione del 10 maggio 2017, n. 11504 in tema di assegno di divorzio; sentenza che, nelle questioni di divorzio, ha postulato un superamento del criterio del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” quale parametro di riferimento da osservare al fine di determinare l’eventuale diritto di un coniuge alla corresponsione del relativo mantenimento. La Corte di legittimità ha, invero, statuito che, nel domandarsi se un ex coniuge abbia o meno diritto ad un assegno divorzile, non sia (più) necessario tenere presente il parametro appunto del cosiddetto “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, quanto piuttosto quello del­l’indipendenza economica, reale o potenziale, dell’eventuale beneficiario [10]. Si rileva invece che nonostante tale pronunciamento, della Cassazione, confermato da successive pronunce an­che di alcune corti di merito, ad oggi il quesito postulato nella fase istruttoria non appare sia cambiato e l’attività di accertamento demandata al CTU è sempre la stessa.


2.2. Sui limiti temporali della consulenza tecnica di parte

Generalmente il periodo oggetto di analisi e valutazione disposto da parte del tribunale interessa un lasso di tempo di tre/cinque anni solari. L’uso e la consuetudine, in occasione della formulazione del quesito, dell’utilizzo del termine, testualmente, “sino all’attualità” si ritiene che non possa che essere inteso se non nell’accezione di (i) data finale di riferimento avente termine in pari data della ordinanza che ha disposto la consulenza tecnica ovvero, in alternativa, di (ii) data dell’inizio delle operazioni peritali. Diversamente, si creerebbe un riferimento circolare tale da non consentire una soluzione di continuità in esito alla documentazione da acquisire da parte dell’ausiliario del giudice istruttore. Ove i consulenti tecnici di parte, unitamente al CTU, non risultino in tal senso uniformati dovrà essere, evidentemente, cura del medesimo consulente tecnico d’ufficio formulare distinta e specifica richiesta di chiarimento al G.I. su come intendere la locuzione “sino all’attualità”.


2.3. Sulla natura delle indagini patrimoniali e reddituali dell’ausiliario [11]

L’elaborato peritale dell’ausiliario del giudice, nel valorizzare l’informativa di natura fiscale desumibile dalla/e dichiarazione/i dei redditi delle parti, dovrà comunque estendere l’indagine anche al di là del “perimetro” fiscale/reddituale, incrociando e comparando il dato fiscale con altri elementi rivelatori della capacità di spesa, come a titolo esemplificativo il patrimonio mobiliare ed immobiliare unitamente alle movimentazioni bancarie lato sensu considerate, al fine di pervenire alla determinazione della effettiva capacità reddituale e finanziaria del soggetto ob­bligato. In specie, la tecnica di analisi e la natura delle indagini poste in essere dal consulente tecnico d’ufficio risulteranno dipendenti anche dalla tipologia di reddito prodotto dal soggetto esaminato. Ci si riferisce, in particolare, ai casi di accertamento della capacità reddituale di un soggetto titolare di redditi d’impresa o di lavoro autonomo. Nella fattispecie, invero, il consulente dovrà necessariamente acquisire, in via preliminare, le scritture contabili della parte oggetto di verifica, quali, a titolo esemplificativo, i registri rilevanti ai fini dell’IVA (unitamente ai relativi documenti, i.e. fatture emesse e ricevute), il libro giornale, il registro dei cespiti ammortizzabili, il registro dei corrispettivi, il libro inventari, ecc. Lo stesso ausiliario dovrà poi provvedere ad estrarre dall’anagrafe tributaria (cfr. considerazioni esposte nel successivo par. 3) i modelli dichiarativi ponendo particolare attenzione alle informazioni desumibili dall’analisi dei quadri RE (redditi di lavoro autonomo), RG (redditi di impresa in contabilità semplificata) e RF (redditi di impresa in contabilità ordinaria). A comple­tamento dell’esame dell’informativa fiscale sarà opportuno effettuare un riscontro anche del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, documento dalla cui analisi potrebbero emergere ulteriori apprezzabili informazioni specie se com­parate con il resto della documentazione fiscale e contabile. A corredo, infine, della documentazione sopra citata, l’ausiliario del G.I. dovrà disporre degli estratti dei conti bancari di tutti gli istituti di credito rispetto ai quali la parte (lavoratore autonomo ovvero [continua ..]


2.4. Sull’effettiva situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria delle parti

Tale determinazione potrà, evidentemente, avvenire anche in via deduttiva e con logici margini di ragionevole approssimazione, tenuto conto che secondo l’orientamento giurisprudenziale con­solidato la valutazione delle condizioni economiche delle parti in causa non richiede una esatta e puntuale definizione, attraverso complesse analisi contabili e finanziarie, dell’importo dei redditi e dei patrimoni posseduti, essendo, per contro, adeguata e sostenibile una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali, reddituali e finanziarie dei coniugi. Al riguardo, non sembra privo di utilità segnalare che il corretto parametro da considerare ai fini e in funzione della stima della capacità reddituale dei coniugi non possa che essere, da parte del CTU, individuato nel “reddito netto” in ossequio e conformità, peraltro, anche all’orienta­mento giurisprudenziale maggioritario e consolidato in materia (ex multis: Corte App. Firenze 12 febbraio 2008; Cass. civ., Sez. I, 23 aprile 2010, n. 9719) secondo il quale, in tema di separazione, la valutazione in ordine alle capacità economiche del coniuge obbligato ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento a favore dell’altro coniuge non può che essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto e rapporta a esso ogni possibilità di spesa. Infine, al fine di rappresentare sinteticamente la situazione economico-patrimoniale delle parti con riferimento al lasso temporale oggetto di analisi e al precipuo fine di offrire degli immediati e utili elementi di natura valutativa al G.I., si reputa opportuno che il CTU, nel proprio elaborato peritale, proceda a predisporre un indice sintetico della complessiva posizione sia patrimoniale che reddituale dei coniugi rapportando la somma dei redditi e dei patrimoni accertati di parte attrice alla somma dei redditi e dei patrimoni accertati di parte convenuta. Nelle tabelle che seguono ne viene data la relativa rappresentazione:   Situazionepatrimoniale Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Totale [Ʃ (2014-2016)/3] Sig./Coniuge A (a) Importo in € Importo in € Importo in € Importo in € (a) Sig.ra/Coniuge [continua ..]


3. Le metodologie di verifica per gli accertamenti e le indagini di natura patrimoniale, reddituale e finanziaria

Nell’ambito delle verifiche finalizzate all’accertamento delle capacità patrimoniali, reddituali e finanziarie dei coniugi coinvolti, notevole rilevanza assume la loro puntuale ricostruzione attraverso corrette metodologie di accertamento sia dei redditi effettivamente percepiti sia del valore di tutti gli asset realmente posseduti, direttamente e/o per interposta persona. La rilevazione di dati documentali, che avviene attraverso le procedure di accesso agli archivi informatici, consente di individuare: –    i redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel corso degli anni dal soggetto sottoposto a indagine (Archivio Uffici Finanziari delle Imposte dirette); –    la natura delle attività economiche svolte (Archivio delle Camere di Commercio) e il relativo volume di affari (Agenzie delle Entrate); –    le acquisizioni patrimoniali (Conservatoria dei Registri Immobiliari, Uffici del Catasto, Archivio notarile); –    le disponibilità finanziarie (aziende di credito, società finanziarie, società fiduciarie di gestione fondi, ecc.). Con riferimento alle disponibilità finanziarie, il giudice può ordinare agli istituti di credito di esibire gli estratti dei conti correnti riferibili ai coniugi senza che possa essergli opposto il segreto bancario, come talvolta ancora si ritiene. Lo stesso giudice può anche delegare i propri poteri disponendo indagini a mezzo del consulente tecnico allo scopo nominato, anche su tutto il territorio nazionale, attraverso le tradizionali richieste cartacee [12] ovvero può richiedere le medesime indagini anche in via telematica, disponendo che il consulente tecnico le esegua accedendo all’Archivio dei rapporti finanziari, sezione anagrafe tributaria [13]. Dal punto di vista operativo, attraverso l’accesso all’Archivio dei rapporti finanziari, è possibile acquisire un numero significativamente rilevante di informazioni. Al riguardo, il software Servizio per il contribuente (c.d. “Serpico”) rappresenta un applicativo informatico utilizzato dalla Agenzia delle Entrate la quale, attraverso la connessione a tutti gli archivi informativi alimentati dai dati personali associati al codice fiscale (motorizzazione, P.r.a., Enti previdenziali, ecc.) consente di ottenere una serie [continua ..]


4. Conclusioni

In relazione, dunque, alle indagini patrimoniali da effettuarsi nei processi di separazione e di di­vorzio, non sembra privo di utilità ricordare che: (i)     il giudice può disporre l’accesso alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell’art. 155 quin­quies delle disposizioni attuative del c.p.c.; (ii)    è possibile applicare le disposizioni speciali in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche; (iii)   anche le informazioni comunicate all’Anagrafe Tributaria sono utilizzabili dall’autorità giu­diziaria nei procedimenti in materia di famiglia. Il giudice della famiglia può delegare tali verifiche anche a un consulente tecnico, con l’incarico di accertare e ricostruire la complessiva situazione economico-patrimoniale e finanziaria delle parti in causa. Nei casi di situazioni patrimoniali maggiormente complesse, l’autorizzazione al necessario accesso da parte del CTU all’Archivio dei rapporti finanziari utilizzato dalla Amministrazione consente di ottenere un quadro completo delle disponibilità economiche e patrimoniali del co­niuge, impossibile da raggiungere attraverso le tradizionali indagini bancarie.  


NOTE