Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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Il trattamento fiscale dell'assegno di mantenimento del coniuge e del figlio versati (e non) e delle spese extra detraibili rimborsate (e non) (di Denise Ghezzi, Dottore commercialista, Revisore legale)


Il contributo affronta in primo luogo le problematiche collegate al trattamento fiscale ai fini IRPEF, del­l’assegno versato per il mantenimento del coniuge e dei figli, con evidenziazione delle relative differenze in termini di imponibilità/deducibilità.

Secondariamente viene fornito un excursus sui regimi di detrazione per figli a carico in caso di separazione di fatto, legale, annullamento, scioglimento e cessazione del matrimonio.

Dopo aver evidenziato le varie tipologie di somme che, se versate al coniuge, costituiscono (o meno) somme imponibili/deducibili per le parti, viene fornita al termine una breve sintesi della documentazione da esibire in caso di accertamento fiscale sul reddito dei coniugi.

This article deals first with the problems connected to tax treatment, for IRPEF purposes, of the payment made for the maintenance of the spouse and children, highlighting the relative differences in terms of taxability/deduc­tibility.

Secondarily, a digression is provided on the deduction regimes for dependent children in the case of de facto or legal separation, annulment, dissolution, and termination of the marriage.

After highlighting the various types of sums that, if paid to the spouse, constitute (or do not constitute) taxable/deducti­ble sums for the parties, the article ends with a brief outline of the documentation to be produced in the event of a tax audit of the spouses.

Keywords: alimony deductibility clean-break child support.

SOMMARIO:

1. Assegno di mantenimento per il coniuge – Trattamento fiscale IRPEF - 2. Assegno mantenimento dei figli – Trattamento fiscale IRPEF - 3. Detrazioni per figli a carico - 4. Somme deducibili dal reddito/imponibili (ai fini IRPEF) - 5. Somme NON deducibili dal reddito (ai fini IRPEF) - 6. Documentazione da esibire in caso di accertamento/verifica fiscale


1. Assegno di mantenimento per il coniuge – Trattamento fiscale IRPEF

Per quanto attiene l’assegno corrisposto per il mantenimento del coniuge, l’art. 10, 1° comma, lett. c), del TUIR stabilisce che: ·    gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria sono dedotti dal reddito complessivo, costituendo, pertanto, oneri deducibili; ·    i redditi derivanti da corresponsione di assegno di mantenimento o divorzile devono, costituendo redditi imponibili, essere dichiarati da parte del percettore nel quadro C o RC sezione II. L’art. 52, 1° comma, lett. c), del TUIR specifica poi che tali redditi si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Da quanto sopra emerge che presupposto per la deducibilità e l’imponibilità degli importi erogati è che gli stessi risultino da provvedimento dell’autorità giudiziaria con cui è disposta la misura e la periodicità, ma anche la prova che tali importi siano stati effettivamente erogati (vale IL PRINCIPIO DI CASSA). Ciò significa che solo l’avvenuto ed “effettivo” versamento delle somme dovute, produrrà effetti a livello fiscale per entrambi i coniugi. In assenza di versamenti, le somme dovute/maturate ma non effettivamente versate/rimborsate, non devono essere esposte nella dichiarazione dei redditi dei coniugi relativa al periodo di imposta di competenza. Inoltre, la Corte costituzionale, con l’ordinanza 6 dicembre 2001, n. 383, ha affermato che la corresponsione periodica e quella una tantum costituiscono due forme di adempimento differenti atteso che: ·    in caso di CORRESPONSIONE PERIODICA: l’importo da corrispondere in forma periodica viene stabilito in base alla situazione esistente al momento della pronuncia, con la conseguente possibilità di una revisione, in aumento o in diminuzione. Tale importo è un onere deducibile per il coniuge che lo ha pagato e un reddito imponibile per il coniuge che lo ha percepito; ·    in caso di CORRESPONSIONE una tantum: l’importo, che non corrisponde necessariamente alla capitalizzazione dell’assegno periodico, viene concordato [continua ..]


2. Assegno mantenimento dei figli – Trattamento fiscale IRPEF

Diversa disciplina è invece stabilita per la corresponsione delle somme destinate al mantenimento dei figli. Stabilisce, infatti, l’art. 3, 3° comma, lett. b), del TUIR che sono esclusi dalla base imponibile (per il coniuge percettore) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.


3. Detrazioni per figli a carico

Per quanto attiene i figli a carico, l’art. 12, 1° comma, lett. c), del TUIR prevede poi un regime di detrazioni stabilendo gli importi detraibili dall’imposta lorda per ciascun figlio, com­presi i figli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati o affiliati. In caso di separazione di fatto, la norma prevede che, (salvo diverso accordo tra le parti volto ad attribuire la detrazione al genitore che ha il reddito complessivo più elevato), la detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori. Nel caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio spetta, salvo diverso accordo: –    in caso di affidamento esclusivo: al genitore affidatario; –    in caso di affidamento condiviso: la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, fatta sempre salva la possibilità di accordarsi diversamente. In presenza di figli a carico maggiorenni le parti possono continuare a fruire della detrazione nella medesima misura in cui era ripartita per il figlio quando era ancora minorenne, fatta sempre salva la possibilità di diverso accordo. In assenza di una precedente pronuncia giudiziale sull’affidamento del figlio minore, salvo diverso accordo, la detrazione deve essere ripartita in egual misura tra i genitori. Tale orientamento è stato ribadito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare 1° giugno 2012, n. 19/E, in cui precisa che è irrilevante il fatto che il figlio maggiorenne conviva con uno solo dei genitori atteso che la condizione della residenza presso uno dei due genitori non è tenuta in considerazione dall’art. 12 del TUIR per definire la ripartizione della detrazione. Nel caso in cui il genitore affidatario (ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari) NON possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto però a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro (può esserlo anche il coniuge effettivamente e legalmente separato, ma NON potrà mai esserlo il [continua ..]


4. Somme deducibili dal reddito/imponibili (ai fini IRPEF)

Volendo riepilogare le somme a vario titolo che, se versate costituiscono da un lato oneri deducibili (ai fini IRPEF) dal reddito del soggetto che le paga e dall’altro redditi imponibili (ai fini IRPEF) per il coniuge che li percepisce: ·    Gli assegni periodici corrisposti al coniuge (anche se residente all’estero) in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (ex art. 10, 1° comma, lett. c), TUIR); ·    i versamenti periodici effettuati al coniuge che risultano dall’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. (ex artt. 6 e 12, d.l. n. 132/2014); ·    le somme versate a titolo di adeguamento Istat possono essere dedotte dal coniuge erogante solo se la sentenza del giudice faccia espressamente riferimento a un criterio di adeguamento automatico dell’assegno di mantenimento (cfr. Ris. Ag. Entrate n. 448/E/2008); ·    i versamenti effettuati a titolo di arretrati: questi ultimi, infatti, anche se versati in un’unica soluzione, sono destinati a integrare gli assegni periodici corrisposti in precedenza ai quali, quindi, vanno assimilati; ·    le somme stabilite dal provvedimento dell’autorità giurisdizionale e corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali del coniuge (c.d. “contributo casa”) (cfr. Circolare Ag. Entrate n. 17/E/2015, par. 4.1). Con specifico riferimento alla determinazione del “contributo casa”, il relativo importo, se non espressamente individuato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere quantificato “per relationem”, qualora il provvedimento stabilisca, ad esempio, l’obbligo di versamento del canone di locazione o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione del coniuge: ·    le somme corrisposte in luogo dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle RATE DI MUTUO intestato al [continua ..]


5. Somme NON deducibili dal reddito (ai fini IRPEF)

Volendo riepilogare le somme a vario titolo che, anche se versate NON costituiscono né oneri deducibili (ai fini IRPEF) dal reddito del soggetto che le paga, né redditi imponibili (ai fini IRPEF) per il coniuge che li percepisce: ·    le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato o divorziato; l’art. 10, 1° comma, lett. c), TUIR, infatti, si riferisce espressamente ai soli “assegni periodici” (cfr. Circolare Ag. Entrate n. 50/E/2002, par. 3.1); ·    l’assegno corrisposto una tantum anche se il relativo pagamento avviene in forma rateizzata («... la possibilità di rateizzare il pagamento costituisce, infatti, solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva a ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo») (cfr. Ris. Ag. Entrate n. 153/E/2009); ·    le somme corrisposte a titolo di quota di mutuo versata in luogo dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento (cfr. Circolare Ag. Entrate n. 50/E/2002, par. 3.2); ·    gli assegni o la quota-parte degli stessi destinati al mantenimento dei figli; ·    (si fa presente che nell’ipotesi in cui il provvedimento del giudice non distingua la quota dell’assegno periodico destinata al coniuge da quella destinata al mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo).


6. Documentazione da esibire in caso di accertamento/verifica fiscale