Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La mediazione familiare e la Riforma Cartabia: luci e ombre (di Chiara Vendramini, Psicologa Clinica, mediatrice familiare, Presidente dell’Associazione GeA Genitori Ancóra ETS, Professore a Contratto Università Bicocca di Milano Facoltà di Psicologia, socio Fondatore di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia – Daniela Rodella, Avvocata del Foro di Torino, Vice Presidente dell’Associazione GeA Genitori Ancóra ETS, mediatrice familiare GeA e socia Professionista di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia)


La Riforma Cartabia, nell’introdurre le nuove norme sul procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia, ha attribuito un espresso riconoscimento allo strumento della mediazione familiare. Le Autrici analizzano i tratti distintivi del percorso di mediazione familiare, esaminando la disciplina normativa di riferimento, e si soffermano sulla figura del mediatore familiare

In introducing new rules of procedure in the matter of people, children, and family, the Cartabia Reform gave express recognition to the instrument of family mediation. The authors analyse the distinctive traits of the family mediation process while examining the legislative framework of reference, and discuss the figure of the family mediator.

SOMMARIO:

1. Una imprescindibile premessa - 2. La Mediazione Familiare integrata e trasformativa - 2.2. Il percorso di Mediazione Familiare - 3. La Mediazione Familiare nella Riforma - 4. I principali riferimenti normativi alla Mediazione Familiare nella Riforma - 5. Il Mediatore Familiare nella Riforma - NOTE


1. Una imprescindibile premessa

“Per essere fedele a se stesso, l’ordinamento deve recare in sé un’apertura e una spinta alla trasformazione, perché il diritto è essenzialmente espressione storica di una determinata comunità politica. È risposta ai bisogni che mutano nel tempo. È ricerca di un ordine e una coesione sociale che deve continuamente riscoprirsi … [perché, n.d.r.] la legge è [rectius, deve essere] un corpo vivente” [1]. Mai come in questo momento storico la ricerca di ordine e coesione sociale richiede una risposta istituzionale che affronti la necessità di disinnescare il potenziale esplosivo del conflitto sino ad intervenire con rigorose risposte per prevenire la deriva delle dinamiche violente. Come ha avuto modo di chiarire Marta Cartabia in occasione della Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa tenutasi il 13-14 dicembre 2021, “le nostre società stanno crescendo in modo polarizzato e conflittuale … [è, n.d.r.] nostra responsabilità contribuire ad imprimere una battuta d’arresto all’inasprimento del conflitto, dell’odio e della violenza per preservare il bene comune … [contribuendo, n.d.r.] alla diffusione di una cultura di risoluzione del conflitto e di riconciliazione a beneficio di tutti”. La scelta del metodo della delega legislativa ha consentito di definire il perimetro della Riforma e di individuarne i principi ed i criteri direttivi. Il legislatore delegato ha espressamente chiarito – lo si legge nell’introduzione della relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 – che “le nuove disposizioni relative al processo ordinario di primo grado mirano a perseguire gli obiettivi generali, dal legislatore delegante ulteriormente specificati nell’intento di «assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela e la ragionevole durata del processo» (comma 5, lett. a), l. n. 206/2021). Si è a tal fine intervenuto sulla disciplina della fase introduttiva, con lo scopo di perseguire una maggiore concentrazione e pervenire alla prima udienza con la già avvenuta completa definizione del thema decidendum e del thema probandum, consentendo al giudice, attraverso le necessarie verifiche preliminari anticipate, un più esteso case management”. Il decreto legislativo si [continua ..]


2. La Mediazione Familiare integrata e trasformativa

2.1. Definizione di Mediazione Familiare La Mediazione Familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio: il mediatore familiare, con una preparazione specifica, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall’ambito giudiziario, si adopera affinché padre e madre, insieme, elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale. «…i figli si mettono al mondo in due e sempre in due si ri-mettono al mondo: non assomigliano ai genitori presi singolarmente ma alla loro relazione, che può essere generativa anche quando è ferita o interrotta, anzi, ho spesso incontrato genitori separati che, al momento del colloquio, per il bene del figlio, riuscivano a superare le loro distanze, con risultati sorprendenti perché, in questi casi, proprio il gesto e lo sforzo di riavvicinarsi per lui, vanno a curare le ferite che la situazione ha o ha avuto nella sua vita. […] Spesso padre e madre mi parlano del figlio/a come se descrivessero due persone diverse, e proprio questa divergenza di sguardi è salutare, per loro e per il figlio. I due sguardi apparentemente o realmente discordi, sono entrambi necessari e devono unirsi per ri-generare» [6]. È proprio ciò che si propone la Mediazione Familiare: creare uno spazio e un tempo a disposizione dei genitori in cui loro, in prima persona e sostenuti da un professionista qualificato e competente, tornino ad incrociare quello sguardo sui bisogni dei loro figli e sperimentino soluzioni adatte alle specifiche esigenze della loro famiglia in trasformazione. Spesso i genitori in grave conflitto tra loro non hanno un luogo dove incontrarsi, un luogo “altro” rispetto alla stanza del giudice, degli avvocati, dei consulenti o degli operatori socio-sanitari. Hanno bisogno di un “posto” dove poter pensare, parlare, condividere, che sia protetto da interferenze e strumentalizzazioni, confidenziale, dove ritrovarsi come genitori e non come antagonisti. Hanno anche bisogno di un tempo per riflettere, comprendere, accogliere, accettare, per lavorare, per cambiare e per imparare a costruire o ri-costruire superando gli inevitabili vissuti di fallimento e di inadeguatezza. Il compito del mediatore [continua ..]


2.2. Il percorso di Mediazione Familiare

La Mediazione Familiare è un percorso strutturato, ritualizzato, articolato in una serie di colloqui, in media 10-12, a cui partecipano, con riguardo al modello GeA, i genitori e il mediatore. In questi incontri si lavora con una metodica ben precisa: 1. formulazione del problema: a)  ciascun genitore nella fase iniziale di pre-mediazione ha la possibilità di esplicitare gli argomenti su cui lavorare nella stanza di mediazione con l’altro; b)  il mediatore sostiene i genitori nei primi incontri congiunti affinché si facciano portavoce dei loro bisogni e delle loro richieste, facilita il confronto favorendo così la creazione di una comune “agenda” di lavoro; c)  il mediatore aiuta i genitori a non identificare il problema da affrontare con la persona, sollecitandoli nel mettere a fuoco gli interessi, i bisogni sottostanti alle richieste e alle posizioni portate nella stanza di mediazione; 2. proposta di soluzioni: favorisce l’emersione di proposte da parte dei genitori per superare la contrapposizione; 3. confronto tra proposte: facilita la comunicazione e l’ascolto reciproco; 4. elaborazione della proposta comune: giuda i genitori nella definizione di un possibile accordo, valorizzando le competenze di ciascuno; 5. verifica sul campo: sostiene e motiva i genitori affinché sperimentino nella vita quotidiana gli accordi a cui sono giunti. La Mediazione Familiare è dunque un intervento: centrato sull’essere genitore, sul rapporto genitori-figli e genitore-genitore dopo la separazione della coppia; che restituisce ai genitori l’essere protagonisti della loro vicenda separativa: il mediatore funge solo da facilitatore della comunicazione; limitato nel tempo, un tempo in cui i genitori acquisiscono modalità di comunicazione idonee ad affrontare i problemi attuali e quelli che si presenteranno nel futuro (accordi viventi) che affronta questioni concrete inerenti il presente e il futuro di genitori e figli; volontario: i genitori scelgono liberamente di intraprendere e portare a termine la mediazione e ciascuno in mediazione può ritirarsi in qualsiasi momento dal percorso stesso, il mediatore familiare infatti riceve l’incarico esclusivamente dai genitori. Il suggerimento da parte di magistrati di rivolgersi a servizi di mediazione qualificati è auspicabile ma non può essere oggetto di provvedimenti o decreti a [continua ..]


3. La Mediazione Familiare nella Riforma

La Riforma ha dato alla Mediazione Familiare una collocazione all’interno della disciplina del nuovo processo di famiglia, riconoscendone le potenzialità rispetto agli snodi attraverso i quali il processo si sviluppa e mantenendo, al contempo, la sua connotazione essenziale di strumento di composizione del conflitto del tutto autonomo rispetto al giudizio e mai sostitutivo di quest’ultimo, ancorché i genitori con l’aiuto del mediatore riescano a raggiungere un accordo. Va preliminarmente chiarito che il percorso di Mediazione Familiare può essere intrapreso dai genitori in qualsiasi momento, anche a prescindere da un contenzioso in essere; senonché il legislatore, coerentemente all’oggetto della Riforma, ha configurato uno spazio per la Mediazione Familiare e se ne è occupato solo nell’ipotesi di lite pendente. Il legislatore, lo si può verificare dalla lettura della Relazione illustrativa al decreto legislativo 149/2022 nella parte di commento all’art. 473 bis.10 c.p.c., ha perfettamente colto la natura della Mediazione Familiare chiarendo che: “La Mediazione Familiare, valorizzata dalla legge delega, non costituisce propriamente un istituto di risoluzione alternativa della controversia, perché la mediazione, anche quando produce un accordo, non risolve di per sé la lite, essendo sempre necessario un ulteriore momento più specificatamente giuridico-formale. […] essa si propone come percorso di ristrutturazione e rigenerazione della relazione tra le parti, nella difficile transizione tra la relazione affettiva e il mantenimento di quella genitoriale. È in questo quadro psicologico e comunicativo che interviene l’assistenza di un terzo professionista, il mediatore, che svolge la sua opera con strumenti che non sono puramente giuridici, in un contesto qualificato, o setting, che non faccia percepire alle parti la tensione agonistica e avversariale del processo, ma semmai rafforzi in loro la capacità comunicativa e di confronto e con essa il proposito di mettersi d’accordo. […] presenta caratteristiche al contempo endoprocessuali ma anche extraprocessuali” [9]. La precisazione del legislatore è quanto mai opportuna in un momento storico in cui la diversità dei modelli di mediazione – visto il proliferare di approcci dichiaratamente mediativi ma che tali non sono, anche per [continua ..]


4. I principali riferimenti normativi alla Mediazione Familiare nella Riforma

Passando brevemente in rassegna i vari richiami alla Mediazione Familiare, emerge innanzitutto la visione d’insieme del legislatore che, a monte della definizione delle regole procedurali, proprio all’art. 337 ter, 2° comma, c.c. (Il giudice “prende atto, se non contrari agli interessi dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare”) ha voluto riconoscere il valore pregnante, rispetto (spesso) alla mera consensuale o alle conclusioni/accordi congiunti definiti in altre sedi, di accordi raggiunti in seguito ad un percorso di Mediazione Familiare, consapevole della loro idoneità a “reggere” nel tempo a prescindere dai cambiamenti della vita dei protagonisti. Fulvio Scaparro li definisce accordi viventi, ossia accordi capaci di adattarsi al mutevole evolvere della vita grazie alla recuperata capacità dei genitori di riconoscersi come tali e di confrontarsi senza mai perdere di vista il benessere dei loro figli. I vari richiami alla Mediazione Familiare oggi si integrano con la disciplina del nuovo rito, un rito unico per tutti i procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie, che verrà applicato dal nuovo istituendo tribunale specializzato. La regolamentazione del nuovo tribunale, ma soprattutto del nuovo rito, è declinata in un titolo ad hoc, il Titolo IV bis (Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie), inserito nel Libro II del codice di procedura civile; Titolo IV bis che a sua volta si suddivide i quattro capi, ulteriormente articolati, alcuni di essi, in sezioni. Il primo riferimento alla Mediazione Familiare è contenuto nel Capo I laddove sono declinate le disposizioni generali valide per tutti i procedimenti di natura contenziosa relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del giudice tutelare, salvo le espresse esclusioni indicate nell’art. 473 bis. 1 c.p.c. L’art. 473 bis. 10, 1° comma, c.p.c. prevede espressamente che: “Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere [continua ..]


5. Il Mediatore Familiare nella Riforma

Per mediatore familiare si intende un professionista qualificato che, con una formazione specifica (vedi infra), aiuta i genitori a confrontarsi su tutte le decisioni che riguardano la riorganizzazione delle relazioni all’interno della famiglia, ponendosi come terzo imparziale, equi-prossimo, il cui unico compito è quello di facilitare la comunicazione aiutando le parti a riconoscere i problemi comuni che sentono l’esigenza di analizzare, affrontare e risolvere. Il mediatore familiare è colui che facilita la negoziazione, non è un negoziatore poiché non accetta alcuna delega da parte dei genitori, ma sostiene e valorizza quelle che sono le competenze di ciascuno, competenze che necessitano di essere riconosciute e “riattivate”. Il mediatore familiare ha quindi il compito di creare il contesto migliore affinché i genitori possano confrontarsi, negoziare utilizzando modalità di dialogo rispettose anche e soprattutto dei bisogni e delle aspettative dell’altro. Il compito a cui è chiamato il mediatore familiare è complesso e delicato dovendo “mettere le mani” nel conflitto della coppia genitoriale, camminare in punta di piedi su un terreno minato dal dolore, dalla disillusione, dall’ostilità, dal rancore, che frequentemente abitano negli animi dei genitori, spesso feriti, e ne guidano le azioni. Per questi motivi è imprescindibile che ci si prepari con rigore e per farlo è necessaria una formazione specifica che consenta di: ■     favorire l’elaborazione di un modo nuovo e più costruttivo di pensare alla separazione come processo di crisi e trasformazione; ■     sviluppare una conoscenza degli aspetti funzionali e disfunzionali della famiglia in crisi per la separazione e il divorzio e una competenza sulla gestione del conflitto; ■     permettere l’acquisizione della capacità di sostenere e promuovere le risorse individuali e le competenze genitoriali, con particolare attenzione all’esercizio di un’azione preventiva rispetto a forme di disagio del minore. Il processo formativo, finalizzato all’acquisizione di conoscenze/abilità/strumenti di tipo interdisciplinare in campo psico-sociale e giuridico, comprende: un livello di riflessione sul perché si media piuttosto che sul come si media; un [continua ..]


NOTE