Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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La CTU e la Riforma Cartabia (di Gabriella de Strobel, Avvocata in Verona, Segretaria Nazionale AIAF)


L'autrice analizza le novità introdotte in tema di CTU dalla Riforma Cartabia, evidenziandone anche le criticità e gli aspetti ancora non risolti.

The author analyzes the new elements introduced in the matter of the court-appointed expert (Consulente tec­nico d’ufficio – CTU) by the Cartabia reform, also highlighting critical areas and aspects yet to be resolved.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Le novità della Riforma - 3. Le criticità - 4. Aspetti controversi e omissioni - 5. Conclusioni - NOTE


1. Premessa

Prima di entrare nel merito delle novità introdotte in materia dalla l. n. 197/2022, preme definire, in termini strettamente manualistici, la figura del Consulente Tecnico di Ufficio (d’ora in avanti CTU), così come prevista dal Codice. Il Codice di rito (Libro I – Capo III), infatti, inquadra il CTU tra gli ausiliari del giudice, dedicando alla sua funzione l’art. 61 c.p.c., che così recita: “Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”, che, secondo le disposizioni dello stesso art. 61 c.p.c., al 2 °comma, e dell’art. 13 ss. disp. att. c.p.c., devono essere normalmente scelti tra le persone iscritte in albi speciali. Il Consulente Tecnico di Ufficio – CTU – è un soggetto che, quindi, collabora con il giudice, munito di particolare competenza tecnica e che viene investito di una pubblica funzione. È nominato discrezionalmente [1] dal giudice, e svolge attività talvolta sostanzialmente giurisdizionali, pur senza avere uno stabile rapporto d’impiego con lo Stato. L’attività del CTU è disciplinata dall’art. 62 c.p.c., il quale spiega che il consulente “... compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss.” e ora degli artt. 424 e 463 c.p.c. La funzione del CTU, quando nominato, è, dunque, quella di assistere il giudice nella risoluzione di problematiche di natura tecnica che si presentino al giudice stesso, allorché le domande formulate dalle parti non consistano esclusivamente nella proposizione di questioni giuridiche, ma vadano decise – in punto di diritto –, domande che richiedono altresì una preventiva risoluzione di questioni tecniche. Alla luce di quanto sopra detto, risulta chiaro – e granitico ormai anche in giurisprudenza – il principio secondo cui la consulenza tecnica non deve assolvere l’onere della prova ex art. 2697 c.c., che deve rimanere sempre a carico esclusivo delle parti [2]. Peraltro, se tale condizione è la regola nel processo civile, nel diritto di famiglia spesso accade che, in assenza di attività istruttoria (che viene regolarmente respinta) [continua ..]


2. Le novità della Riforma

Le novità introdotte sembrano proprio andare verso la direzione auspicata e sono così sintetizzabili: la previsione di un albo nazionale unico per i consulenti tecnici, suddiviso per categorie e specializzazioni, consultabile da chiunque (sul PST giustizia). Il giudice potrà ora rapidamente ricercare una specifica competenza su tutto il territorio nazionale, a vantaggio sia delle parti, sia dei CTU che possiedono competenze molto verticali e poco diffuse; la pubblicazione degli incarichi e compensi liquidati, sul sito dell’ufficio giudiziario (modifica certamente molto positiva in termini di trasparenza); l’attestazione di conformità all’originale della copia di un atto processuale di parte, o di un provvedimento del Giudice, depositato dal consulente; la revisione biennale dell’Albo dei CTU (se viene meno un requisito obbligatorio il CTU viene cancellato dall’Albo); la formazione continua dei Consulenti; la possibilità di un giuramento telematico; la mobilità dei CTU: prima della Riforma, per incaricare un professionista iscritto in un diverso tribunale, o non iscritto in alcun albo, occorreva la previa autorizzazione del presidente del Tribunale. Ora, invece, il giudice dovrà solo emettere un provvedimento motivato e comunicarlo al Presidente del Tribunale. Questa modifica è molto positiva sia per i CTU che avranno così maggiori occasioni di lavoro, sia per i giudici che potranno attingere a competenze che – specie per i piccoli tribunali – non sempre sono presenti nell’albo del Tribunale stesso. Con specifico riguardo alle consulenze d’ufficio in materia di minori è stato introdotto l’art. 473 bis 25 dal titolo “Consulenza tecnica d’ufficio”, dove il legislatore sembra soffermarsi su 3 punti degni di nota (in particolare parr. I, II e IV dell’art. 473 bis.25): nel I paragrafo, il legislatore sembra rimarcare quella che deve essere (e così deve rimanere) la funzione del CTU: ossia assistere il giudice nella risoluzione di problematiche di natura tecnica (con preclusione, nel quesito al CTU, di qualsiasi forma, quindi, di delega su affidamento e modalità di accudimento), limitandosi ad una indagine valutativa delle qualità delle relazioni genitoriali e familiari utili al giudice per decidere su affidamento e accudimento (“il giudice precisa l’oggetto [continua ..]


3. Le criticità

Le novità introdotte dalla l. n. 197/2022, lasciano però aperte alcune questioni che la Riforma non ha risolto: una I critica è data dalla mancanza di specifiche sanzioni nel caso in cui, ad esempio, la consulenza psicologica si limiti ad indagini e valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti.       Pertanto, la mancanza di sanzioni non esclude (nonostante l’intenzione del legislatore nella Riforma) la permanenza della cosiddetta “CTU trasformativa”, molte volte presente nei casi di separazione e affidamento, dove i consulenti diventano, spesse volte, prescrittivi ed impositivi (prescrivendo nei confronti dei genitori dei veri e propri trattamenti psicologici, tra l’altro, contrastanti con l’art. 32 della Costituzione) [8] con la presunzione di voler trasformare i genitori.       Il dettato legislativo della Riforma rischia, quindi, di non risolvere il problema di impedire al CTU di formulare dei suggerimenti riguardo al tipo di affidamento, di collocamento e delle modalità di frequentazione figli-genitori che rimangono, invece, di competenza esclusiva del Giudice.       In conclusione, la mancata previsione di una sanzione rischia di porre nel nulla la Riforma stessa e, così l’intenzione stessa del legislatore, dato che non impedisce ai CTU nomi­nati di: –    proseguire con “CTU trasformative”; –    prescrivere veri e propri trattamenti psicologici; –    formulare suggerimenti su tematiche di competenza esclusiva del Giudice; –    suggerire l’affidamento, il collocamento e la frequentazione figli-genitori; –    sperimentare, in corso di consulenza, schemi di frequentazione tra figli e genitori (competenza del Giudice); una II critica inerisce la qualità dei consulenti: continua a mancare, infatti, una accurata selezione in ingresso di chi domanda l’iscrizione all’albo dei CTU, necessaria a poter contare su consulenti competenti e professionali, a garanzia anche di una celerità di processi.       Oggi, purtroppo, questa selezione continua ad avere maglie molto larghe, per mancanza di norme, innanzitutto, oltre che per “giurisprudenza” permissiva che, in molti casi, [continua ..]


4. Aspetti controversi e omissioni

Nonostante le significative ed importanti novità introdotte, si è forse persa l’occasione di meglio chiarire e specificare alcuni aspetti tuttora controversi, ma, soprattutto, fonte di prassi distorsive, fra cui: –    la mancanza di un obbligo, in capo al Giudice, di formulare un quesito non generico e ben circostanziato, così da limitare il margine di competenza e di discrezionalità del CTU nominato; –    la mancanza di una previsione di correlazione tra CTU e Servizi Sociali, eventualmente incaricati. Sarebbe necessario, infatti, predisporre un coordinamento tra i due tipi di intervento che eviti assunzione di provvedimenti tra loro contrastanti o consulenze sovrapponibili; –    la contraddittorietà dell’incarico conferito alla nuova figura di esperto “su richiesta delle parti” nominato dal giudice [9] ricondotto al coordinatore genitoriale, al quale si attribuiscono compiti di intervento sul nucleo familiare, ancora una volta in un’ottica trattamentale; –    la previsione di un immediato accesso alla documentazione nel caso di indagini svolte dai Servizi Sociali, in quanto diritto riconosciuto alle parti [10]; –    l’obbligo di formulare dei quesiti al CTU che non abbiano alcuna delega su affidamento e modalità di accudimento, ma sotto il profilo valutativo delle qualità delle relazioni genitoriali e familiari utili al giudice per decidere su affidamento e accudimento; –    il rendere obbligatoria, a pena di nullità, la audio-video registrazione di tutte le operazioni peritali che dovranno essere depositate nel fascicolo telematico. Nello svolgimento della consulenza si assiste, infatti, ad una totale assenza della redazione di un verbale delle operazioni peritali, nonché della sottoscrizione delle dichiarazioni delle parti; –    l’espressa previsione che il minore venga ascoltato solo dal Giudice e non delegato a ciò il CTU. La Riforma ha, altresì, omesso di risolvere problematiche importanti, quali: –    revisionare i compensi, fermi “solo” da 20 anni e con “tetti” alle tabelle percentuali risalenti agli anni ’80; –    verificare le effettive competenze al momento dell’iscrizione [continua ..]


5. Conclusioni

In tema di CTU, continuando a mancare una disciplina specifica, numerose rimangono ancora le criticità, le perplessità e i problemi non risolti. La Riforma Cartabia ha certamente introdotto norme importanti e significative con riguardo alla consulenza, ha ridefinito la funzione del consulente ed i suoi obiettivi, restituisce al giudicante la funzione giurisdizionale, precisando che la consulenza è uno degli strumenti di ausilio per definire il convincimento del Giudice, ha introdotto una formazione specifica e continuativa, ha dettato una disciplina particolare nei casi di violenza di genere, ha affermato che i consulenti non possono avvalersi di principi che non sono riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale, ma è certamente una Riforma che va completata.


NOTE