Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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Il piano genitoriale (di Valeria Vezzosi, Avvocata in Firenze)


La Riforma del processo di famiglia onera i genitori di allegare agli atti introduttivi il piano genitoriale. L’autore esamina la definizione normativa, l'ambito applicativo previsto dalle norme procedurali; approfondisce lo scopo, l’ambito applicativo, il contenuto e le struttura del piano genitoriale, le conseguenze per la mancata presentazione. Distingue fra piano genitoriale e progetto di esercizio della responsabilità genitoriale; evidenza i doveri delle parti e deontologici dei legali nella stesura del piano genitoriale e nella formulazione delle istanze; muove rilievi critici alla allegazione di piani genitoriali eccessivamente dettagliati.

The reform of the family process burdens parents with appending the parental plan to the preliminary statements. The author examines the regulatory definition and the sphere of application envisaged by the rules of procedure; she analyses the parental plan’s purpose, sphere of application, content, and structure, as well as the consequences for failure to submit it. She draws a distinction between the parental plan and the plan to exercise parental responsibility; she highlights the parties’ duties, as well as the ethical ones of the attorneys, in drawing up the parental plan and formulating applications; and she offers remarks critical of the appending of excessively detailed parental plans.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Definizione normativa di piano genitoriale, ambito di applicazione della norma - 3. Soggetti tenuti alla presentazione. Percorsi processuali e extraprocessuali - 4. Contenuto e struttura del piano genitoriale - 5. Mancata allegazione del piano genitoriale. Mancato rispetto del piano giudiziale - 6. Osservazioni critiche - 7. Piano di assistenza del minore in caso di affidamento ex art. 5 bis, l. n. 184/1983 - NOTE


1. Premessa

Il principio di ragionevole durata del processo fissato dall’art. 111 Cost. ispira la Riforma del processo civile normata dalla legge delega n. 206/2012 e dai decreti attuativi d.lgs. n. 149/2022. La struttura del nuovo processo ne è informata, la relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 la riferisce ad ogni norma. Da tale principio discende il principio di sinteticità e chiarezza degli atti, introdotto nell’ordina­mento in prima battuta per il processo amministrativo [1], oggi immanente al processo civile (art. 121 c.p.c.), ed il principio di collaborazione tra le parti processuali e fra queste ed il giudice, affermato da tempo in giurisprudenza [2]. Il principio di collaborazione fra le parti è fissato anche da Codice Deontologico Forense, artt. 46 – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza e dall’art. 50 – Dovere di verità. Tutti gli atti del processo devono, dunque, essere redatti in modo chiaro e sintetico. L’art. 46 disp. att. c.p.c. è stato conseguentemente modificato ed impone a parti e giudici forme e criteri di redazione degli atti; è seguito il d.m. Giustizia 7 agosto 2023, applicabili ai procedimenti iscritti dopo il 28febbraio 23, che ha regolamentato i criteri di redazione degli atti, dettando i limiti degli atti processuali; il regolamento è soggetto a aggiornamento biennnale. L’informatizzazione del processo ha imposto a tutti gli operatori un cambio di paradigma: le ultime disposizioni sono mera attualizzazione di scelte fatte da tempo dal legislatore.


2. Definizione normativa di piano genitoriale, ambito di applicazione della norma

In conformità a tali principi la Riforma dispone all’art. 473 bis.12, 4° comma, c.p.c., che nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso introduttivo sia allegato un piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative a scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali, alle vacanze normalmente godute. Stessa previsione quanto alla costituzione del convenuto, ex art. 473 bis.16 c.p.c. La previsione si estende ex art. 473 bis.9 c.p.c. ai figli maggiorenni portatori di handicap grave. Nell’imporre ai genitori in esordio processuale di fornire in allegato all’atto, ossia separatamente rispetto ad esso, informazioni inerenti al minore, complete ed in modo schematico, la norma coniuga il dovere di chiarezza e sinteticità con il dovere di collaborazione delle parti con il giudice. Si pone, poi in linea con la generale digitalizzazione del processo civile e penale e con l’in­centivazione rivolta agli avvocati a redigere l’atto con utilizzo di tecniche informatiche idonee a agevolarne la consultazione e la fruizione. Lo scopo perseguito dall’onere di allegazione imposto è contenere i tempi del processo e assicurare la tempestiva tutela dei diritti del minore e del maggiorenne portatore di handicap grave. Informato dalla lettura del piano genitoriale circa le esigenze tutte e lo stile di vita del minore, il giudice è in condizione di emettere i provvedimenti ex art. 473 bis.15, ove richiesti e dovuti ed ex art. 472 bis.22 c.p.c., coordinando i tempi di frequentazione del minore con i genitori con le sue attività ed i suoi impegni, formativi e di cura. Ciò evita l’adozione di provvedimenti inappropriati in quanto generici, standardizzati, confliggenti con le abitudini di vita e gli interessi del minore, gli orari di lavoro dei genitori o la loro precedente organizzazione; evita quindi il contenzioso di secondo livello finalizzato alla loro specificazione o modifica. Piano (dal latino planus «di superficie uguale, facile, chiaro, intelligibile») è un insieme di indicazioni che regolano lo svolgimento di un’azione, di un’attività, di un’impresa; l’aggettivo genitoriale richiama, ovviamente il genitore. Ergo il piano genitoriale è la prospettazione schematica di impegni, attività quotidiane relative a scuola, [continua ..]


3. Soggetti tenuti alla presentazione. Percorsi processuali e extraprocessuali

Soggetti tenuti a presentare il piano genitoriale sono i genitori, come si può desumere dal tenore letterale della norma. La previsione lascia supporre che il legislatore abbia ritenuto di imporre onere di allegazione del piano specificatamente ai genitori, in ragione dei doveri loro rimposti ex art. 316 c.c. Poiché però lo scopo perseguito nel processo nell’interesse di un minore è la tutela efficace dei suoi diritti, può ritenersi che allegare un piano di cura del minore sia richiesto anche agli altri soggetti che ne hanno, appunto, sancita da provvedimento giudiziario o di fatto, o che chiedano di avere regolamentato con questo un rapporto di frequentazione, per consentire al giudice la pronta valutazione delle loro istanze quanto all’interesse del minore. Soggetti quali gli affidatari e collocatari, i nonni, i fratelli, parenti, genitori sociali. Diversamente la previsione risulterebbe non rispettosa del diritto del minore alla bigenitorialità ed ad essere allevato dalla sua famiglia, fissato a livello costituzionale (art. 30 Cost.), a livello internazionale Convenzione Internazionale sui diritti della Infanzia e adolescenza ONU 20 ottobre 1989), a livello normativo interno (l. n. 184/1983 e l. n. 149/2000). La allegazione del progetto genitoriale non è richiesta per i ricorsi consensuali. L’art. 473 bis.51 non lo prevede e le prime circolari dei Tribunali lo hanno escluso. In tal senso si è espressa la Prima Sezione del Tribunale Firenze nell’interlocuzione avuta con la Commissiona Famiglia del COA [3]. Lo stesso dicasi quanto ai procedimenti svolti per negoziazione assistita: l’art. 6, l. n. 132/2014 non ha subito modifica sul punto. Ciò non esclude che i genitori possano allegarlo al ricorso ed all’accordo di negoziazione assistita per meglio chiarire al giudice ed al pubblico ministero chiamato ad autorizzare l’accordo la ripartizione dei compiti di cura, educazione ed istruzione del minore fatta; la allegazione in tali contesti contiene l’assunzione spontanea e concordata, di ciascun genitore, reciproco e nei confronti del minore di rispettarne impegni, attività quotidiane, percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali, vacanze normalmente godute. Un piano genitoriale allegato ad un ricorso consensuale consentirà poi al genitore di proporre più puntualmente ed al giudice [continua ..]


4. Contenuto e struttura del piano genitoriale

La norma prevede che il piano genitoriale contenga l’indicazione degli impegni e le attività quotidiane dei figli relative a scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali, alle vacanze normalmente godute. Il piano genitoriale deve essere strutturato in due parti. La prima parte del documento “piano genitoriale” deve contenere: –    impegni scolastici; –    attività extrascolastiche; –    necessità di cura e mediche e modi, tempo, luoghi delle relative cure; –    frequentazioni con famiglie materna, paterna, allargata; –    socialità personale; –    suddivisione fra genitori ed altri adulti dei compiti di cura, sostegno e logistici necessari al minore. La parte può definirsi piano di vita e delle esigenze del minore. È opportuno aggiungere informazioni circa la composizione del nucleo familiare in cui il minore è inserito, con specifica di generalità, tipo di rapporto o grado di parentela con il minore. Quanto alla scuola, indicare sede, orario delle lezioni, come il minore la raggiunge (da solo, a piedi, con mezzi pubblici, accompagnato); quanto alle attività extrascolastiche che svolge, sede, orario, come le raggiunge; per minore affetto da patologie, il medico di base e specialista curante, i professionisti che lo seguono, se percepisce indennità INPS. Opportuno riportare anche nel piano i dati salienti inerenti i genitori, quali luogo di abitazione, luogo di lavoro, orario di lavoro, pur se già indicati negli atti di causa. Quanto alla quotidianità ed alle frequentazioni con i nuclei familiari, opportuno indicare chi si occupa della quotidianità del minore, tempi e modi di frequentazione con l’altro genitore se non convivente, con i nonni e con i parenti; le generalità del personale di cura del minore, chi ha rapporti con esso, orario. Per le vacanze del minore, modalità e tempo di vacanza goduto nei periodi di Natale, Pasqua, altre festività civili e religiose; quanto all’estate, tempi e luoghi di vacanza del minore da solo e con i genitori, frequenza di centri estivi, campus, vacanze studio. Nel caso in cui il minore o il nucleo familiare sia già seguito dal Servizio Sociale competente per zona, necessario indicare [continua ..]


5. Mancata allegazione del piano genitoriale. Mancato rispetto del piano giudiziale

La presentazione del progetto genitoriale non è imposta alle parti a pena di decadenza (art. 473 bis.19 c.p.c.): se ne desume che il piano genitoriale possa essere allegato anche alle successive difese, di cui all’art. 473 bis.17 c.p.c. Nessuna specifica conseguenza quanto al genitore è indicata per il caso della mancata allegazione del progetto genitoriale agli atti introduttivi. Non è quindi elemento costitutivo del ricorso e della comparsa di risposta. La mancata presentazione è comunque condotta processuale valutabile ex art. 121 c.p.c. e 88 c.p.c., ed elemento di valutazione circa l’esercizio fin lì svolto dalla parte della responsabilità genitoriale. In caso di presentazione di istanza di modifica in corso di causa in ragione delle mutate esigenze del minore o della situazione personale o lavorativa del genitore ex art. 473 bis.23 o .29 c.p.c. è opportuno allegare il piano di vita del minore e la prospettazione proposta, pur se anche in questo caso non è richiesto a pena di decadenza. Lo stesso dicasi in caso di procedimenti che si siano protratti nel tempo, nel corso del quale esigenze personali, scolastiche e formative del minore siano mutate. Il mancato rispetto da parte del genitore del piano di riparto fra i genitori della cura del minore fissato dal giudice, anche con provvedimento temporaneo ed urgente, che arrechi pregiudizio al minore o ostacoli il corretto svolgimento dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, è comportamento sanzionabile con le misure di cui all’art. 473 bis.39 c.p.c. Se il provvedimento giudiziale ha assegnato compiti di cura ed assistenza al minore a soggetti diversi dai genitori, il mancato rispetto da parte di questi giustifica la modifica del provvedimento emesso, eventualmente la sostituzione dell’affidatario o del collocatario. Non sono però applicabili le sanzioni di cui all’art. 473 bis.39 c.p.c. La modifica del provvedimento, che interessi il genitore o i terzi, può essere disposta d’ufficio ex .4 o richiesta dalle parti processuali, ossia anche dal curatore speciale del minore.


6. Osservazioni critiche

Presentare un piano genitoriale in allegato agli atti introduttivi o alle istanze di modifica in corso di causa impone ai genitori, in una situazione di difficile lucidità, di concretizzare aspetti della vita del minore e della famiglia: il conflitto fra genitori in esordio giudiziale è all’apice e composito, in corso di causa non è ancora venuto meno, nonostante l’intervento del giudice. Il piano genitoriale impone al genitore di dare dettagli inerenti questioni anche di secondo livello, spesso non sceverate con l’altro ma risolte nei fatti. Ciò introduce nel processo questioni ulteriori alle principali – modalità di affidamento, dimora abituale, frequentazione figlio/genitori – non urgenti né necessariamente attuali. Il rischio è attivare un conflitto giudiziario su questioni la cui soluzione è stata e continuerebbe ad essere offerta dalla contingenza e della quotidianità di ognuno; questioni che quindi potrebbero essere risolte dai genitori nel condurre l’esistenza propria e del minore, senza necessità di un intervento giudiziale. Prospetti di piano genitoriale, quali taluni fra quelli circolati all’indomani dell’entrata in vigore della Riforma, che specificano nel minimo dettaglio la gestione del figlio introducono poi nel processo elementi ingovernabili dagli stessi genitori e le prospettazioni conseguenti si traducono in ipotesi volatili di gestione dei figli. Prospettare poi al giudice ogni questione attinente al minore sottende implicita richiesta di pronunciarsi ex art. 316 c.c. su ogni punto, delega a dirimere un contrasto magari nemmeno sorto o affrontato. Il tutto comporta una dismissione dei doveri genitoriali e di cogenitorialità ed una delega al giudice a decidere della cura e dell’educazione del minore, che si aggiunge alle (inevitabili) deleghe di istruzione e cura sanitaria. Ossia una delega totale al Pubblico a curare e educare i figli, quindi una deresponsabilizzazione per legge di genitori già scarsamente responsabili del dovere di cogenitorialtà: diversamente avrebbero altrimenti trovato una definizione comune. Valutare due piani e proposte dei genitori, e magari piani di cura formulati da nonni o genitori sociali, rischia poi di appesantire il compito del giudice in esordio e durante il processo, impegnandolo in una sorta di gioco enigmistico. Sotto questo profilo potrà essere [continua ..]


7. Piano di assistenza del minore in caso di affidamento ex art. 5 bis, l. n. 184/1983

L’art. 5 bis, l. n. 184/1983 prevede che, quando disposta misura ex art. 333 c.c. a carico di entrambi i genitori e gli interventi disposti in favore della famiglia si siano rivelati inefficaci, il giudice disponga l’affidamento del minore al servizio sociale, con le specifiche che la norma riporta. La specificità del progetto educativo, che si traduce nell’attribuire poteri determinati a soggetti individuati, è necessaria allo scopo in questo caso, in quanto evita lacune nella tutela o sovrapposizioni di ruoli. Dettagliare in tali ipotesi è necessario ad assicurare l’interesse del minore a che la sua cura sia compiutamente svolta, pur se attribuita a più soggetti.


NOTE