Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
G. Giappichelli Editore

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La soluzione dei contrasti insorti nella coppia non (ancora) in crisi. Le innovazioni apportate al codice civile dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della “legge Cartabia” (di Giovanni De Cristofaro, Professore ordinario di Diritto civile dell'Università di Ferrara)


L'autore commenta con tono critico le novità normative apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ai due istituti della disciplina privatistica dei rapporti familiari, di cui all'art. 145 c.c. rubricato “Intervento del giudice” e di cui all'art. 316 c.c. rubricato “Responsabilità genitoriale”.

The author comments on the new legislation that Legislative Decree no. 149 of 10 October 2022 introduced to the two institutions of private-law regulations of family relations pursuant to art. 145 of the Italian Civil Code, indexed as “Judge’s intervention,” and pursuant to art. 316 of the Italian Civil Code, indexed as “Parental responsibility”.

SOMMARIO:

1. Premessa introduttiva: l’impatto della riforma del processo civile sul diritto sostanziale delle relazioni familiari - 2. Il novellato art. 145 c.c. - 3. La riforma dell’art. 316 c.c. in materia di responsabilità genitoriale - NOTE


1. Premessa introduttiva: l’impatto della riforma del processo civile sul diritto sostanziale delle relazioni familiari

Il diritto di famiglia costituisce certamente uno dei settori più pesantemente toccati dalle innovazioni introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a mezzo del quale è stata data attuazione alle deleghe conferite al Governo dalla l. 26 novembre 2021, n. 206 [2]. Se è vero che ad essere investito primariamente dall’intervento di riforma è stato il diritto processuale (civile) della famiglia, soprattutto in ragione della tanto attesa introduzione della disciplina del c.d. rito unico per i procedimenti relativi “allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie” (cfr. i nuovi artt. 473 bis ss. c.p.c.), non è meno vero che il d.lgs. n. 149/2022 avrà un considerevole impatto anche sui profili sostanziali della disciplina privatistica dei rapporti familiari. Tra le numerose innovazioni apportate alla disciplina previgente, suscitano particolare interesse – e non poche perplessità – quelle apportate alle disposizioni concernenti i contrasti insorti nella coppia che non presentino un livello di gravità tale da sfociare in una separazione, legale o di fatto.


2. Il novellato art. 145 c.c.

Il novellato art. 145 c.c. – che disciplina il meccanismo di soluzione giudiziale dei contrasti esistenti fra i coniugi in merito a questioni diverse da quelle attinenti all’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli e all’adempimento dei fondamentali doveri di cui all’art. 315 bis c.c. [3] – ha subìto alcune modifiche verosimilmente finalizzate a restituire vitalità ed utilità a questa singolare (e fino ad ora quasi mai utilizzata) forma di intervento del giudice, attivabile quando sia in atto fra i coniugi un conflitto non (ancora) così grave da averli indotti a separarsi legalmente. Il 1° comma statuisce oggi che il giudice al quale i coniugi si siano rivolti debba sentire sempre – e non soltanto “ove opportuno” (come invece veniva sancito nella previgente formulazione) – le opinioni dei figli conviventi con i coniugi in disaccordo. Inoltre, si prevede che le opinioni dei figli debbano necessariamente essere acquisite attraverso il loro ascolto non soltanto laddove si tratti di figli ultrasedicenni (come statuiva la disposizione nella formulazione previgente), ma anche laddove si tratti di figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o persino di età inferiore ove capaci di discernimento. Queste innovazioni, verosimilmente introdotte per allineare la disciplina dettata dall’art. 145 c.c. al principio generale sancito nel 3° comma dell’art. 315 bis, non mancano di suscitare perplessità. Invero, se la questione in merito alla quale è sorto il contrasto fra i coniugi toccasse direttamente gli interessi e la posizione dei figli, la procedura da attivare per superare il relativo conflitto dovrebbe essere quella disciplinata dall’art. 316 c.c. Il procedimento di cui all’art. 145 può infatti essere attivato da una coppia coniugata che abbia figli minorenni soltanto nell’ipo­tesi in cui la questione in merito alla quale sia insorto il conflitto fra coniugi non riguardi direttamente i figli, ma soltanto il rapporto “orizzontale” fra i coniugi stessi, sicché non si vede per quale motivo il giudice venga ad essere gravato in queste ipotesi dal dovere di sentire sempre e necessariamente i figli – addirittura di età compresa fra i 12 e i 16 anni o persino inferiore laddove capaci di discernimento – per acquisirne il parere. Assai più [continua ..]


3. La riforma dell’art. 316 c.c. in materia di responsabilità genitoriale

L’art. 1, d.lgs. n. 149/2022 ha apportato svariate modificazioni al testo dell’art. 316 c.c. recante la disciplina generale dell’esercizio della responsabilità genitoriale. L’integrazione inserita nella seconda proposizione del 1° comma – che annovera oggi esplicitamente le “scelte relative all’istruzione ed educazione” del figlio minorenne fra le scelte che i genitori adottano “di comune accordo”, accanto alla scelta del luogo in cui stabilire la residenza abituale del minore – non ha in realtà alcuna portata innovativa: era infatti assolutamente pacifico ed indiscusso anche prima della riforma che, nell’ambito di una coppia genitoriale coniugata non in crisi (per non essere stato – ancora – formalmente avviato il giudizio di separazione) o di una coppia genitoriale non coniugata unita e stabilmente convivente con il minore, tutte le scelte relative alla istruzione ed educazione del minore debbono sempre essere adottate dai genitori “di comune accordo”, salva restando la possibilità di dare concreta attuazione in modo disgiunto a scelte adottate congiuntamente. Altrettanto pacifico era poi (e rimane ancor oggi) che il principio del “comune accordo” valga anche per le scelte inerenti ad aspetti personali della vita del minore diversi da quelli attinenti alla educazione ed istruzione, trattandosi del principio informatore generale dell’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di una coppia genitoriale unita. La circostanza che il 1° comma dell’art. 316 contempli oggi (soltanto) le scelte relative alla fissazione della residenza e all’istruzione ed educazione del minore non può né deve conseguentemente indurre a pensare che le scelte relative ad altri aspetti di natura personale (dell’eser­cizio) della responsabilità genitoriale non debbano necessariamente essere assunte esse pure “di comune accordo” dai genitori. La modificazione apportata al 1° comma appare dunque pleonastica e del tutto superflua, oltre che potenzialmente fuorviante. Non minori perplessità suscita anche la modifica apportata al 2° comma, che individua i presupposti in presenza dei quali il contrasto insorto fra i genitori non in crisi [6] in merito ad una scelta riguardante il figlio minore può essere devoluto all’autorità [continua ..]


NOTE