Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minoriISSN 2240-7243 / EISSN 2704-6508
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Gli strumenti di impugnazione dei provvedimenti provvisori nei procedimenti della crisi familiare: provvedimenti temporanei e urgenti e provvedimenti indifferibili (di Camilla Filauro, Magistrato presso il Tribunale di Monza)


La riforma Cartabia del processo di famiglia ha unificato i riti e le tutele, disciplinando un procedimento unitario al fine di superare la distinzione tra il rito contenzioso e quello camerale che caratterizzava la tutela della prole a seconda che fosse nata dentro o fuori dal matrimonio. La disciplina degli strumenti di impugnazione dei provvedimenti assunti in corso di causa costituisce il banco di prova per confrontare la vecchia normativa e il nuovo rito e mettere in luce gli aspetti positivi della riforma e i possibili dubbi interpretativi. Nel farlo occorrerà tenere distinti i provvedimenti temporanei e urgenti – che prenderanno il posto delle ordinanze presidenziali dei procedimenti di separazione e divorzio e dei decreti provvisori del rito camerale – e i provvedimenti c.d. indifferibili, di recente introduzione.

The Cartabia reform of the family trial unified procedures and protections, regulating a unitary proceeding in order to overcome the distinction between litigation and chamber proceedings that characterized the protection of offspring depending on whether they were born within or outside of marriage. The regulation of the instruments for challenging the measures taken during the case is the testing ground for comparing the old regulation and the new procedure and casting light on the positive aspects of the reform and on the possible interpretative doubts. Doing so will require maintaining the distinction between temporary, urgent measures – which will take the place of the court orders in separation and divorce proceedings and provisional decrees in chamber procedures – and the recently introduced, so-called “non-deferable measures”.

SOMMARIO:

1. I provvedimenti provvisori nei procedimenti della crisi familiare alla luce della riforma Cartabia - 2. La modifica e l’impugnazione dei provvedimenti provvisori prima della riforma Cartabia - 2.2. I decreti camerali - 3. La modifica e l’impugnazione dei provvedimenti provvisori nella riforma Cartabia - 3.2. Gli altri provvedimenti provvisori - 3.3. I provvedimenti indifferibili - 4. Conclusioni - NOTE


1. I provvedimenti provvisori nei procedimenti della crisi familiare alla luce della riforma Cartabia

Come noto la riforma Cartabia del diritto processuale civile – delineata nei suoi tratti fondamentali dalla l. div. n. 206/2021 e attuata con il d.lgs. n. 149/2022 –, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un rito unico in materia di famiglia al precipuo scopo di portare a compimento l’unificazione dello status di figlio avviata dalla l. n. 219/2012 e di sopperire alle lacune normative della frammentaria disciplina dei procedimenti di famiglia, in parte colmate dall’o­pera interpretativa della giurisprudenza di merito e di legittimità. Il risultato della riforma si riviene all’interno del Titolo IV bis del Libro II c.p.c. che detta norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, applicabili tanto ai procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale ordinario quanto a quelli dinanzi al Tribunale dei minorenni instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 [1]. Nel trattare del nuovo rito della famiglia due premesse sono necessarie: i) nonostante l’unitarietà del rito, per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del Titolo IV bis, Libro II c.p.c., continueranno ad applicarsi le norme dettate dai Titoli I e III del Libro II, c.p.c. con riferimento al processo di cognizione; ii) il legislatore della riforma ha dettato una disciplina processuale diversificata a seconda che le domande delle parti abbiano ad oggetto diritti indisponibili, relativamente disponibili e disponibili [2]. Tanto premesso, il legislatore della riforma, considerato che i procedimenti di famiglia per loro intrinseca natura richiedono un pronto intervento dell’Autorità Giudiziaria, in continuità con la disciplina in vigore fino al 28 marzo 2023, ha previsto la facoltà per il giudice delegato alla trat­tazione del procedimento ai sensi dell’art. 473-bis.14 c.p.c. di assumere provvedimenti provvisori in attesa della definizione della causa nel merito, cogliendo al contempo l’occasione per uniformare la disciplina previgente e garantire parità di trattamento a situazioni omogenee. I provvedimenti interinali che il giudice della famiglia può assumere alla luce delle norme contenute nel Titolo IV bis del Libro II c.p.c. sono almeno tre: 1) provvedimenti temporanei ed urgenti (art. 473-bis.22 c.p.c.); 2) provvedimenti indifferibili (art. 473-bis.15 c.p.c.); 3) provvedimenti provvisori assunti a modifica dei provvedimenti di cui [continua ..]


2. La modifica e l’impugnazione dei provvedimenti provvisori prima della riforma Cartabia

2.1. I provvedimenti presidenziali L’art. 709, ult. comma, c.p.c. e l’art. 4, 8° comma della l. n. 898/1970 (entrambi abrogati dal d.lgs. n. 149/2022) prevedevano che il giudice istruttore potesse modificare in ogni tempo i provvedimenti assunti dal Presidente, ferma restando la reclamabilità dei provvedimenti presidenziali dinanzi alla Corte d’Appello entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento ai sensi dell’art. 70,8 ult. comma, c.p.c. (applicabile anche al giudizio divorzile ex art. 4, ult. comma, l. n. 54/2006). La giurisprudenza a lungo si è interrogata circa il rapporto tra l’istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali e il reclamo dinanzi alla Corte d’Appello. Parte della giurisprudenza, valorizzando il fatto che nel 2005 il legislatore ha soppresso dal testo dell’art. 709, ult. comma, c.p.c. il riferimento al sopravvenire di circostanze quale condizione della modifica, ha ritenuto sempre possibile la modifica dei provvedimenti assunti dal Presidente, a prescindere da qualsivoglia sopravvenienza [6]. Altra parte della giurisprudenza, al fine di valorizzare l’autonomia del giudizio di modifica rispetto a quello di reclamo ed evitare una eccessiva instabilità dei provvedimenti provvisori – quale discenderebbe dalla loro modificabilità ad nutum –, ha affermato che mediante il rimedio di cui all’art. 709, ult. comma, c.p.c. le parti possono fare valere esclusivamente circostanze sopravvenute ovvero fatti preesistenti ma non portati all’attenzione del Presidente per causa non imputabile alla parte interessata a farli valere, mentre mediante il reclamo possono censurare nel merito le valutazioni effettuate dal Presidente [7]. L’adesione a una tesi piuttosto che all’altra non era scevra di conseguenze. Per la giurisprudenza incline a subordinare la modifica al mutamento delle circostanze fattuali, gli effetti della modifica dovrebbero decorrere dal verificarsi del mutamento delle circostanze [8]; per quella parte della giurisprudenza di merito che riteneva che il diritto alla modifica sorgesse a prescindere dalla sopravvenienza di circostanze, il provvedimento del giudice istruttore a contenuto peggiorativo non poteva spiegare effetti ex tunc, motivo per cui gli effetti sarebbero decorsi dalla pubblicazione del provvedimento, mentre quelli con effetto migliorativo avrebbero prodotto effetti dalla [continua ..]


2.2. I decreti camerali

Le norme sui procedimenti camerali – applicabili ai procedimenti per la regolamentazione dei rapporti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio in virtù del richiamo di cui all’art. 38 disp. att. c.c. – sono scarne e si limitano a stabilire che i decreti pronunciati in camera di consiglio sono in ogni tempo revocabili e modificabili dal Collegio che li ha adottati ai sensi dell’art. 742 c.p.c. e che il decreto collegiale è reclamabile dinanzi alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 739 c.p.c. Circa i presupposti per la modifica dei decreti, la giurisprudenza prevalente l’ha subordinata alla sopravvenienza di circostanze rispetto al tempo dell’adozione del primo decreto [13]. Ammessa la possibilità per il Tribunale di emettere decreti provvisori, nel silenzio del legislatore sul punto si è posto il problema della reclamabilità di tali provvedimenti alla Corte d’Appello ex art. 739 c.p.c. Le Corti d’Appello avevano dato interpretazioni difformi, sebbene prevalesse la linea restrittiva che, facendo leva sulla modificabilità in ogni tempo del decreto da parte del Collegio, aveva limitato il reclamo ai soli decreti definitivi [14]. Era evidente come in tal modo si venisse a creare una vera e propria disparità di trattamento tra i provvedimenti temporanei assunti all’esito dell’udienza presidenziale – sempre reclamabili in Corte d’Appello – e i decreti provvisori camerali. Per tentare di porre un rimedio a tale vulnus, quanto meno rispetto alle decisioni suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli per i figli minori, la Cassazione ha ammesso il reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso i provvedimenti provvisori c.d. de potestate, in quanto incidenti su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale, come tali già idonei a produrre effetti pregiudizievoli per i minori e per il genitore, in ragione delle sue immediate ripercussioni sulla relazione parentale [15].


3. La modifica e l’impugnazione dei provvedimenti provvisori nella riforma Cartabia

3.1. I provvedimenti temporanei e urgenti Il legislatore della riforma Cartabia ha superato la struttura bifasica propria dei giudizi di separazione e divorzio e uniformato la disciplina processuale vigente per tutti i procedimenti in materia di famiglia. Il legislatore ha così espressamente stabilito che tutti i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all’esito dell’udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice delegato ex art. 473-bis.22 c.p.c., vuoi che riguardino un procedimento di separazione, divorzio ovvero di regolamentazione di rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio, sono: i) modificabili da parte del giudice delegato o del Collegio (art. 473-bis.23 c.p.c.); ii) reclamabili dinanzi alla Corte d’Appello (art. 473-bis.24 c.p.c.). Principiando dalla modifica, l’art. 473-bis.23 c.p.c. dispone che i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all’art. 473-bis.22 c.p.c. sono suscettibili di modifica e di revoca da parte del Collegio o del giudice delegato solo per fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori, locuzione quest’ultima in cui devono farsi rientrare anche i fatti preesistenti ma accertati successivamente cui faceva riferimento la giurisprudenza precedente alla riforma. La modifica non presuppone alcuna istanza di parte: come già riteneva la dottrina prima della riforma [16], la modifica può essere disposta anche d’ufficio, quanto meno ove abbia ad oggetto diritti indisponibili, essendo gli altri soggetti al principio della domanda (art. 473-bis.2 c.p.c.). La nuova norma sembra inoltre avere chiarito che i provvedimenti provvisori non sono equiparabili a provvedimenti cautelari dal momento che, come si è visto supra, è stata per legge introdotta la possibilità che siano assunti provvedimenti indifferibili autonomamente disciplinati all’art. 473-bis.15 c.p.c. e che non è stata riprodotta la previsione dell’art. 669 undecies c.p.c. per cui la modifica può essere richiesta in tanto in quanto non sia stato proposto reclamo [17]. In continuità con l’orientamento giurisprudenziale di cui al precedente par. 2.1, vi è motivo di ritenere che le modifiche spiegheranno effetti dal momento del verificarsi della sopravvenienza. Ove i destinatari dei provvedimenti provvisori intendano dolersi delle valutazioni espresse dal giudice delegato all’esito della prima udienza, entro [continua ..]


3.2. Gli altri provvedimenti provvisori

Quid degli altri provvedimenti provvisori? Quanto ai provvedimenti istruttori, anche ove contenuti all’interno dei provvedimenti temporanei e urgenti, la relazione della Commissione Luiso accessoria alla l. div. n. 206/2021, a p. 130 ne ha espressamente escluso la reclamabilità dinanzi alla Corte d’Appello. I provvedimenti istruttori saranno di conseguenza suscettibili di mo­difica da parte del giudice che li ha assunti ai sensi dell’art. 177 c.p.c. – norma applicabile in virtù del richiamo alle norme dettate dai Titoli I e III del Libro II c.p.c. con riferimento al processo di cognizione. –, non già ai sensi dell’art. 473-bis.23 c.p.c. che si riferisce ai soli provvedimenti temporanei e urgenti in senso stretto. Per quanto riguarda gli altri provvedimenti provvisori, l’art. 473-bis.24 c.p.c., recependo sul punto l’orientamento giurisprudenziale sviluppatosi intorno ai decreti camerali provvisori, ne prevede la reclamabilità dinanzi alla Corte d’Appello ove: i) sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale; ii) prevedono sostanziali modifiche dell’affida­mento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori. Al di fuori di tali ipotesi i provvedimenti provvisori non saranno reclamabili dinanzi alla Corte d’Appello, stante la tassatività delle ipotesi di reclamo ivi codificate, mentre è dubbio se siano reclamabili dinanzi al Tribunale in composizione collegiale. A giudizio di chi scrive, tale opzione, già esclusa prima della riforma rispetto ai provvedimenti emessi in corso di causa dal giudice istruttore, sottende l’adesione alla natura implicitamente cautelare dei provvedimenti tem­poranei, in contrasto con il dettato normativo. Anche nel rito ordinario di cognizione, peraltro, il reclamo delle ordinanze del giudice istruttore al Collegio è ammesso ai sensi dell’art. 178, 2° comma, c.p.c. solo nei confronti dell’ordinanza del giudice che dichiari l’estinzione del procedimento ove non operi in funzione di giudice unico. Le ordinanze successive ai provvedimenti provvisori saranno in ogni caso sempre modificabili da parte dello stesso giudice che le ha adottate secondo il principio generale scolpito nell’art. 177 c.p.c., che esclude la modifica solo ove la legge preveda uno speciale mezzo di [continua ..]


3.3. I provvedimenti indifferibili

L’art. 473-bis.15 c.p.c., nel prevedere la facoltà per il Presidente o il giudice delegato alla trattazione del procedimento – cui per molti Tribunali di merito è rimessa anche la facoltà di emettere il decreto di fissazione di udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c. – di assumere già con il decreto di fissazione di udienza provvedimenti urgenti inaudita altera parte a tutela della prole e delle parti, ha previsto che il decreto così emesso debba essere oggetto di conferma, revoca o modifica all’esito di un’udienza appositamente fissata entro 15 giorni dall’emissione della misura. Nulla ha previsto circa gli strumenti di impugnazione del decreto di conferma, revoca o modifica. In mancanza di una espressa previsione di legge e stante la tassatività dei mezzi di impugnazione, potrebbe opinarsi che i decreti in parola non siano impugnabili ma siano destinati a confluire nei provvedimenti temporanei emessi all’esito della prima udienza e soggiacciano a quel punto ai relativi mezzi di impugnazione. Tale interpretazione potrebbe condividersi a voler ritenere che, emesso il decreto inaudita altera parte, l’udienza per la conferma o la revoca della misura sia deputata all’assunzione dei provvedimenti di cui all’art. 473-bis.22 c.p.c., reclamabili dinanzi alla Corte d’Appello. Diversamente opinando, per l’impugnazione del provvedimento sarebbe necessario attendere almeno 90 giorni, ossia il termine che dovrà intercorrere tra il decreto di fissazione di udienza e l’udienza stessa ai sensi dell’art. 473-bis.14 c.p.c. Tale opzione, tuttavia, non pare praticabile alla luce delle scansioni processuali del nuovo rito: anche in caso di dimidiazione dei termini per la costituzione delle parti, prevista espressamente dall’art. 473-bis.42 c.p.c., la prima udienza sarebbe fissata a 45 giorni dall’emissione del decreto. L’opzione maggiormente accreditabile sulla base del disposto normativo è quella per cui l’u­dienza per la conferma o la revoca della misura cautelare sia distinta dalla prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. Accedendo a questa impostazione, la non impugnabilità immediata dei provvedimenti indifferibili potrebbe porre problemi di tutela ove gli stessi siano destinati a produrre effetti non retrattabili, come nell’ipotesi in cui sia autorizzato in via di urgenza un trattamento [continua ..]


4. Conclusioni

La breve ricostruzione del regime di impugnazione dei provvedimenti provvisori ha consentito di mettere in evidenza gli aspetti più innovativi della novella normativa, in particolare l’unifica­zione e la concentrazione delle tutele. Nel colmare talune lacune della disciplina previgente, nondimeno, il legislatore della riforma ha lasciato aperti gli spazi per l’interpretazione rispetto alla natura dei provvedimenti provvisori, in particolare di quelli indifferibili, e al conseguente re­gime di impugnazione. Solo l’attività degli interpreti potrà consentire di pervenire a soluzioni compatibili con il bisogno di tutela giurisdizionale che connota la materia del diritto di famiglia.


NOTE