Il nuovo processo familiare pone al centro il minore. L'autrice esamina le figure di nomina processuale come definite dalla riforma a tutela del minore e dei figli maggiorenni portatori di handicap grave: Il tutore del minore (art. 473-bis.7, 1° comma, c.p.c.), il curatore del minore (art. 473-bis.7, 2° comma, c.p.c.), il curatore speciale del minore (art. 473-bis.8 c.p.c.).
The new family trial is child-centred. The author examines the figures appointed at trial as defined by the reform to protect minors and the children of seriously disabled adults: child’s guardian – art. 473-bis.7 paragraph 1 of the Italian Code of Civil Procedure – child’s trustee, art. 473-bis.7 paragraph 2 of the Italian Code of Civil Procedure, special child’s trustee – art. 473-bis.8 of the Italian Code of Civil Procedure.
1. Premessa - 2. Il tutore del minore (art. 473-bis.7, 1° comma, c.p.c.) - 3. Il curatore del minore (art. 473-bis.7, 2° comma, c.p.c.) - 4. Il curatore speciale del minore (art. 473-bis.8 c.p.c.) - 5. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave (art. 473-bis.9) - NOTE
La Riforma del Processo civile attuata con legge delega n. 206/2021 e il decreto attuativo n. 149/2022 ha serbato una particolare attenzione ai diritti dei minorenni e dei figli maggiorenni portatori di handicap, introducendo ed attivando già con la legge delega n. 206/2021 istituti processuali a loro tutela. La legge delega n. 206/2021 ha modificato con l’art. 1, 30° e 31° comma gli artt. 78 e 80 c.p.c. ed ha introdotto la figura del Curatore speciale del minore; tali norme sono state rese applicabili a tutti i procedimenti promossi successivamente al 20 giugno 2022 [1]. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, attuazione della legge delega n. 206/2021, che ha normato e data autonoma collocazione codicistica al Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie (Libro II, Titolo IV bis, artt. 473 bis ss.), ha raccolto nell’art. 473-bis.8 c.p.c. titolato “Curatore speciale del minore” le modifiche già apportate agli artt. 78 e 80 c.p.c. (conseguentemente abrogate) e con l’art. 473-bis.7 c.p.c. titolato “Nomina del tutore e del curatore del minore” ha esteso i casi di nomina di un tutore per il minore ed ha istituito la figura del curatore del minore. Le due norme sono state poste quali principi generali applicabili a tutti i procedimenti in materia di stato, minorenni e famiglie indipendentemente dall’oggetto. Con il principio generale fissato all’art. 473-bis.9 c.p.c. le disposizioni previste a favore dei minorenni nel Titolo IV bis sono state rese applicabili ai figli maggiorenni portatori di handicap grave.
Con l’art. 473-bis.7 c.p.c. il legislatore dà attuazione al principio della legge delega n. 206/2021 art. 1, 23° comma, lett. dd) che invitava a prevedere la nomina, anche d’ufficio, del curatore speciale del minore e la possibilità di nomina di un tutore del minore nel corso e all’esito dei procedimenti in materia di persona, minori e famiglia, e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. La norma chiaramente estende le ipotesi in cui può disporsi la nomina di un tutore oltre i limiti fissati dall’art. 343 c.c., che impone la nomina di un tutore per il minore in caso di morte di entrambi i genitori od impossibilità di entrambi per altre cause, di marca penalistica [2]. La norma va a coprire quelle fattispecie in cui entrambi genitori sono stati valutati gravemente incapaci, e quindi privati di ogni potere sul e per il figlio, ma il minore non può ancora dichiararsi in stato di abbandono e quindi adottabile. L’istituto costituisce attuazione del principio generale del diritto del minore di crescere in famiglia ed essere allevato dalla sua famiglia, in quanto attribuisce ad un terzo i poteri di responsabilità genitoriale, ma nell’ottica di mantenere la relazione fra figlio e genitori; ovvero a scopo evolutivo. Il provvedimento presupposto per la nomina del tutore deve disporre la sospensione o la decadenza dalla responsabilità per entrambi i genitori: la previsione ricalca la ratio della nomina del tutore ex art. 343 c.c., andando qui a sopperire alla ablazione temporanea o definitiva dei poteri di responsabilità genitoriale disposta nei confronti di entrambi i genitori. Il provvedimento che dispone la nomina del tutore può essere provvisorio oltre che conclusivo del procedimento. Quindi la nomina del tutore può essere effettuata anche dal giudice relatore monocratico [3]. Il reclamo avverso il provvedimento di nomina non è autonomamente regolato, quindi si intende regolato dall’art. 473-bis.24, 2° comma, c.p.c. che disciplina il reclamo avverso il provvedimento presupposto, di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale. La norma non richiama espressamente gli artt. 343 ss. c.c. ma può ritenersi che alla tutela aperta ex art. 473-bis.7 c.p.c. si applichino tutte le norme di cui agli artt. 345 c.c. ss. Eccezione può farsi riguardo all’obbligo di [continua ..]
Il 2° comma dell’art. 473-bis.7 c.p.c. introduce la figura del curatore del minore, altro istituto posto a presidio dei diritti del minore, da tenersi distinto dal curatore speciale ex art. 473-bis.8 [4]; proprio per distinguerlo dal curatore speciale può essere definito curatore generale, considerati i potrei che gli sono attribuiti di tipo sostanziale. Il presupposto giuridico alla nomina, adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, attrae l’istituto al diritto sostanziale e lo annovera fra le figure di sostegno del minore previste dal sistema. Singolare quindi è la collocazione data all’interno del codice di procedura civile, giustificabile solo considerando che è istituto che si attiva solo a fronte di una pronuncia di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale. Leggendo sistematicamente la norma con le altre di diritto sostanziale cui essa rimanda, la nomina del curatore generale è uno dei provvedimenti convenienti che il giudice può emettere ex art. 333 c.c. quando le condotte dei genitori sono pregiudizievoli all’interesse del minore, ma non tali da rendere necessaria pronuncia di decadenza. Presupposto per la nomina del curatore generale, come si è detto, è l’adozione di provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale che sia stato disposto nei confronti di entrambi i genitori. Ciò si desume dal tenore della lett. c) che precisa che il provvedimento di nomina deve specificare gli atti che i genitori, congiuntamente o disgiuntamente, possono compiere. La norma precisa che la nomina del curatore viene disposta con il provvedimento conclusivo del procedimento, quindi non è ammessa la nomina del curatore generale con provvedimento provvisorio; peraltro i poteri sostanziali in corso di causa possono essere attribuiti al curatore speciale ex art. 473-bis.8 quindi la tutela del minore è comunque assicurata. Nel provvedimento di nomina del curatore devono essere indicati: a) la persona presso cui il minore ha la residenza abituale; b) gli atti che il curatore ha il potere di compiere nell’interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare; c) gli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente; d) gli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale; [continua ..]
L’art. 473-bis.8 c.p.c. è la traslazione non modificativa degli artt. 78 e 80 c.p.c. come modificati dalla legge delega n. 206/2021, applicati ai giudizi introdotti dal 20 giugno 2022, quindi già ampiamente sperimentati. Tali norme, utilizzando i principi generali del processo quanto alla garanzia di rappresentanza processuale del soggetto incapace (art. 78 c.p.c.), avevano creato una norma apposita per il minore da applicarsi in una serie tassativa di ipotesi delineate al 1° comma, pena la nullità del procedimento, e secondo la discrezionalità del giudice nel caso in cui i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il giudice deve nominare il curatore speciale del minore nei casi indicati al 1° comma, ovverosia a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro; b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’art. 403 c.c. di affidamento del minore ai sensi degli artt. 2 ss. della l. 4 maggio 1983, n. 184; c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni; ne ha facoltà nel caso di cui al 2° comma, cioè quando i genitori appaiono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il rimando agli artt. 78, 79 80 c.p.c. fa pensare ad un ulteriore ipotesi di nomina necessaria ovvero quella prevista ex art. 78.2 c.p.c. per il caso in conflitto di interessi fra la persona incapace, qui il minorenne, ed il suo rappresentante. Si pensi all’ipotesi di conflitto di interessi fra il tutore legale ed il minore, fra i genitori ed il minore, conflitto di interessi qui declinato secondo l’accezione patrimoniale. La previsione normativa muove da un istituto processuale generale, il curatore speciale del soggetto incapace artt. 78 c.p.c. ss., lo dedica ad un determinato soggetto, il minore (ed il figlio minorenne), lo riserva ai procedimenti in materia di stato, minorenni e famiglie: nel fare ciò in parte raccoglie previsioni già sparse nel codice di procedura [continua ..]
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori previste nel presente titolo, in quanto compatibili. Come già l’art. 337 septies c.c. prevedeva sotto il profilo sostanziale, in questioni attinenti a crisi familiare, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave sono applicate le norme previste per i figli minorenni. La ratio dell’art. 473-bis.9 c.p.c. è garantire maggiore e specifica tutela a soggetti che se pur a norma di legge sono dotati di piena capacità di agire non hanno capacità fisiche e psichiche tali da spenderla. Tali soggetti sono processualmente equiparati ai minorenni e ad essi viene applicata la disciplina processuale per i minorenni prevista qualunque sia il procedimento che interessi loro nella relazione giuridica con i loro genitori: la norma assicura l’estensione della tutela processuale riservata ai minorenni, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave. La norma assicura tutela processuale aggiuntiva ed i poteri che il giudice conseguentemente può utilizzare a loro favore sono particolarmente utili nei casi in cui per quei maggiorenni non sia stata aperta una procedura di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno e ne vadano garantiti i diritti nei confronti dei genitori.