home / Archivio / Fascicolo / I nuovi orizzonti europei sul riconoscimento della genitorialità negli Stati membri
indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo
I nuovi orizzonti europei sul riconoscimento della genitorialità negli Stati membri
Cinzia Calabrese, Avvocata in Milano, Presidente AIAF
La Commissione europea il 7 dicembre 2022 ha presentato una proposta di nuovo Regolamento in forza del quale ai fini dell’attribuzione dello status di genitore, con il Certificato Europeo di Genitorialità, che potrà essere richiesto direttamente dal figlio (o dal suo rappresentante legale) allo Stato membro di provenienza, non avranno più rilevanza le modalità di concepimento o di nascita, la nazionalità o il tipo di famiglia di riferimento.
On December 7th 2022 the European Commission presented a proposal for a new Regulation. According to this new Regulation, thanks to a European Certificate of Parenthood, the mode of conception or birth, nationality, and the reference family type will no longer be relevant to the assignment of the parental status. This certificate could be requested directly by the child (or by the legal representative) from the member State of origin.
Keywords: European Regulation proposal – European Certificate of parenthood – parental status.
Articoli Correlati: genitorialità - genitorialità nella UE
Sommario:
1. Il quadro di riferimento - 2. La proposta della Commissione europea 2022 - 3. In particolare. Il Certificato Europeo di Genitorialità - 4. At first glance: primi profili critici della proposta di Regolamento - 5. Conclusioni pratiche - NOTE
1. Il quadro di riferimento
Certamente degna di nota, e potenzialmente rivoluzionaria, la proposta di Regolamento adottata dalla Commissione europea lo scorso 7 dicembre 2022, mirata all’armonizzazione delle discipline nazionali in tema di riconoscimento del vincolo genitoriale negli Stati membri. Il diritto alla genitorialità è già stato, per così dire, “introdotto” nella disciplina comunitaria, in virtù di una delle libertà fondamentali dell’Unione europea, vale a dire la libertà di circolazione delle persone; libertà che, quando combinata con l’elemento della genitorialità, comporta già un riconoscimento in tutti gli Stati membri, con riguardo ai profili connessi dell’accesso al territorio, al diritto di stabilire la propria residenza e così via. Ad ogni buon conto, queste libertà “collaterali” derivano dal diritto comunitario, come anche dall’interpretazione della [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
2. La proposta della Commissione europea 2022
La novità della Commissione europea 2022 risiede nella possibilità, per i figli coinvolti in questioni transnazionali, di beneficiare dei diritti derivanti dal rapporto genitoriale in base alla legge nazionale del singolo Stato membro. La naturale conseguenza, oltre a una riduzione della burocrazia e dei costi per i cittadini, sarebbe una maggiore certezza e garanzia dei diritti delle famiglie e, soprattutto, dei figli. L’introduzione di regole uniformi è senz’altro mirata a ridurre e, potenzialmente, a evitare le situazioni che si verificano di frequente, in cui l’applicazione di diverse normative nazionali sulla giurisdizione e sulla legge applicabile porta a soluzioni divergenti tra i vari Stati membri. Dal punto di vista contenutistico, la proposta di Regolamento mira principalmente all’individuazione della giurisdizione e della legge applicabile alle controversie in materia di riconoscimento genitoriale. In particolare, la [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
3. In particolare. Il Certificato Europeo di Genitorialità
In particolare, la Commissione ha previsto la creazione di un Certificato Europeo di Genitorialità, che possa essere richiesto direttamente dal figlio (o dal suo rappresentante legale) allo Stato membro di provenienza. In questo modo, la Commissione europea sembra quasi porsi sulla stessa lunghezza d’onda del legislatore italiano, il quale, con la recente riforma del processo familiare, ha attribuito un ruolo centrale alla voce del minore (benché infraquattordicenne) all’interno dei procedimenti della famiglia, prevedendo la possibilità, per lo stesso, di chiedere autonomamente la nomina di un Curatore speciale. La proposta, ovviamente, ha effetto anche su numerosi altri settori del diritto (ad esempio, sull’esercizio della responsabilità genitoriale, sulle obbligazioni alimentari, ma anche sul diritto successorio); ad ogni buon conto, queste materie sono escluse dall’ambito applicativo del Regolamento, il cui contenuto [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
4. At first glance: primi profili critici della proposta di Regolamento
Interessanti sono stati i primi spunti a commento della proposta redatta dalla Commissione europea, che hanno evidenziato alcune criticità in punto di coordinamento e interpretazione di non poco momento. In particolare, già nell’introduzione non è attribuita particolare rilevanza ai figli concepiti (considerando 17). Inoltre, sono esplicitamente escluse dall’ambito applicativo del Regolamento le adozioni internazionali (il considerando 18 parla di “child adopted domestically”). In punto di giurisdizione, il Regolamento, all’art. 6, individua criteri di individuazione particolarmente “ampi”, di talché non può escludersi che la genitorialità possa essere contestata in altri ordinamenti rispetto a quello in cui il figlio ha la propria residenza abituale. Anche in tema di legge applicabile sono sorte delle difficoltà interpretative, ad esempio con riguardo alla difficoltà di individuare la [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
5. Conclusioni pratiche
La proposta passerà ora al vaglio del Consiglio, che dovrà approvarla all’unanimità, dopo le necessarie consultazioni con il Parlamento europeo. In caso di approvazione, è prevista una finestra di cinque anni dall’entrata in vigore del Regolamento, per verificarne le modalità applicative all’interno dei singoli ordinamenti, tramite una valutazione operata dagli Stati membri tramite le Autorità nazionali, professionisti esperti e altri stakeholders, prima di proporre eventuali modifiche.
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
NOTE