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Il certificato successorio europeo nella disciplina del Regolamento (UE) n. 650/2012 e le sue ricadute sulla circolazione giuridica dei beni ereditari nell'ordinamento italiano

Luigi D’Alessandro, Giudice del Tribunale di Roma

Dopo una ricognizione degli aspetti principali della disciplina del certificato successorio europeo contenuta nel Reg. (UE) n. 650/2012, l’articolo pone in evidenza i limiti e i punti deboli del nuovo strumento di matrice eurounitaria. Da una parte, vengono sottolineate le difficoltà che possono concretamente incontrarsi nel rilascio del certificato, anche a causa della complessità della relativa procedura; dall’altra parte, analizzando la disciplina regolamentare, si giunge a riconoscere come essa abbia un’incidenza molto marginale sulle norme nazionali che disciplinano la circolazione dei beni ereditari.

 

After outlining the main aspects of the regulation of the European Certificate of Succession contained in Regulation (EU) no. 650/2012, the article casts light on the limits and weak points in the new single-European instrument. On the one hand, the article highlights the difficulties that may in concrete terms be encountered in the issuance of the certificate, due also to the complexity of the related procedure; on the other, by analysing the regulatory framework, it is recognized how this has a highly marginal impact on the national regulations governing the circulation of assets of the estate.

Keywords: Regulation (EU) no. 650/2012 – European Certificate of Succession – verification of status as heir – evidentiary function – purchase from apparent heir – payment to apparent creditor – presumption of good faith – transcriptions.

Sommario:

1. Il Reg. (UE) n. 650/2012 e il certificato successorio europeo: profili generali - 2. L’accertamento compiuto dal notaio e i rapporti con l’accertamento giudiziario - 3. Le fattispecie dell’acquisto dall’erede apparente e del pagamento al creditore apparente - 4. Interrelazioni con la disciplina della trascrizione - 5. Conclusioni - NOTE


1. Il Reg. (UE) n. 650/2012 e il certificato successorio europeo: profili generali

Il Reg. (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accet­tazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, costituisce un passaggio essenziale nel processo volto alla creazione dello spazio giuridico europeo, anche tenuto conto della rilevanza, sia in termini quantitativi che di importanza della materia, del fenomeno delle successioni mortis causa. Tale atto normativo – volto a regolare i suddetti profili attinenti alle successioni con elementi di internazionalità [1] e sostanzialmente caratterizzato da un’impostazione internazional-privati­stica, non rientrando il diritto successorio nelle attribuzioni normative dell’Unione europea – si pone come obiettivo primario quello di consentire ai cittadini di [continua ..]

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2. L’accertamento compiuto dal notaio e i rapporti con l’accertamento giudiziario

Si è già accennato al fatto che il notaio, per poter rilasciare il certificato, è tenuto ad eseguire articolate verifiche e complesse valutazioni in ordine a quanto dichiarato e prodotto dal richiedente. Gli artt. 66 e 67 Reg. disciplinano nel dettaglio l’attività, per così dire istruttoria, che l’autorità deve preliminarmente compiere nonché le particolari circostanze che possono ostare al rilascio. Dalla lettura dei predetti articoli emerge un quadro di particolare rigore quanto alle verifiche e alle indagini affidate all’autorità di rilascio [13]. Essa effettua anzitutto un’istruttoria cartolare sulla base dei documenti che il richiedente è tenuto a produrre in originale o in copia autentica, salva la possibilità di accettare altri mezzi di prova ove il richiedente non sia in grado di presentare i detti documenti [14]; può sollecitare il richiedente a produrre prove [continua ..]

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3. Le fattispecie dell’acquisto dall’erede apparente e del pagamento al creditore apparente

La dottrina prevalente sostiene che le norme del Regolamento relative al certificato successorio europeo abbiano inciso sensibilmente sulla disciplina di diritto nazionale riguardante gli acquisti dall’erede apparente, ovverosia sulla disciplina posta dall’art. 534, 2° comma, c.c. [41]. Si sarebbe cioè creata una netta divaricazione, quanto a regime giuridico applicabile, tra le successioni interne, nelle quali l’applicazione del menzionato art. 534 pone a carico del terzo avente causa che intende far salvo il suo acquisto l’onere di provare la propria buona fede al momento della stipula, e le successioni transfrontaliere, in cui, stante la possibilità di ottenere il rilascio del certificato successorio, l’onere della prova sarebbe invertito, presumendosi la buona fede in capo all’acquirente che ha agito sulla base delle risultanze del certificato, ed essendo il vero erede tenuto a dimostrare che chi ha compiuto [continua ..]

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4. Interrelazioni con la disciplina della trascrizione

Che la normativa regolamentare in tema di certificato successorio non comporti alcuno stravolgimento della disciplina nazionale sulla circolazione giuridica dei beni di provenienza ereditaria è confermato dalle interrelazioni con la materia della trascrizione. Se il Reg. (UE) n. 650/2012 non tocca la regolamentazione nazionale dell’efficacia degli acquisti di beni ereditari da parte di terzi [54], è evidente che la disposizione di cui all’art. 534, 3° comma, c.c. continuerà a trovare piena applicazione anche alle successioni transfrontaliere in cui l’erede sia riuscito a munirsi del certificato. La disposizione normativa testé citata – che, con riguardo ai beni immobili e ai mobili registrati, consente l’applicazione della tutela dell’avente causa dall’erede apparente di cui al precedente comma sola a condizione che la trascrizione dell’acquisto a titolo di erede e di quello dall’erede [continua ..]

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5. Conclusioni

Qualche notazione conclusiva. Il certificato successorio europeo, nato per favorire la circolazione dei diritti nelle successioni che coinvolgono più Stati, appare, ad un attento esame della disciplina contenuta nel Regolamento, un’arma spuntata. La complessa procedura prevista per il suo rilascio, le poche garanzie di un esito soddisfacente della stessa, anche alla luce della necessità di coinvolgere tutti gli interessati e dell’effetto di sbarramento che deriva da eventuali contestazioni, il limitato ambito in cui può effettivamente dispiegarsi l’efficacia probatoria di tale documento nonché la limitatissima sua influenza sulla disciplina interna delle trascrizioni sono tutti elementi che impongono di ridimensionare le affermazioni circa i benefici che il nuovo strumento sarebbe in grado di apportare alla velocità e alla sicurezza degli affari concernenti diritti di derivazione successoria. Il certificato europeo potrà [continua ..]

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NOTE

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