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La circolazione degli atti dello stato civile nell'UE: IL Regolamento (UE) 2016/1191

Renzo Calvigioni, Esperto e docente ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe)

La finalità del Reg. UE 2016/1191 è favorire la circolazione dei documenti pubblici nell’Unione europea. Anche se i destinatari sono sicuramente tutti i funzionari pubblici delle amministrazioni dei diversi Stati (per primi gli operatori degli uffici di stato civile e di anagrafe), tuttavia sono chiamati a dare applicazione al Regolamento anche i notai, i giudici, gli uffici giudiziari ed anche i privati che possono ricevere i documenti rilasciati in base al Regolamento. L’Autore redige un quadro della normativa vigente, segnalando alcune criticità che, almeno fino ad ora, non hanno favorito l’auspicata diffusione del Regolamento.

 

The purpose of Regulation (EU) 2016/1191 is to promote the circulation of public documents in the European Union. The recipients are certainly all civil servants of the administrations in the various States (above all workers in the civil records and registry offices); in spite of this, notaries public, judges, and court offices are all called upon to enforce the regulation, as are even the private individuals who may receive documents issued based on the regulation. The author has outlined the regulations in force, highlighting certain critical areas that, at least until now, have not fostered the regulation’s desired spread.

Keywords: Regulation (EU) no. 1191/2016 – circulation of public documents multilingual standard forms.

Sommario:

1. Finalità del Regolamento - 2. Ambito di applicazione - 3. I moduli standard multilingue - 4. L’applicazione pratica del Regolamento - 5. Il rispetto del diritto sostanziale degli Stati e la tutela contro il rischio di falsificazione - 6. La diffusione ancora limitata - NOTE


1. Finalità del Regolamento

Il 16 febbraio 2019 è divenuto applicabile il Reg. (UE) 2016/1191 del 6 luglio 2016 sulla libera circolazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea. Al fine di assicurare la libera circolazione dei documenti pubblici nell’Unione e, in tal modo, promuovere la libera circolazione dei cittadini europei, tale Regolamento si propone di semplificare la procedura per la presentazione di documenti pubblici e delle relative copie autentiche rilasciati da un’autorità di uno Stato membro ai fini della presentazione in un altro Stato membro [1]. Come indicato nell’art. 1, il Regolamento ha lo scopo di attivare un sistema di esenzione dalla legalizzazione e formalità analoghe e di semplificare le altre procedure richieste, in particolare la traduzione dei documenti: per questo, istituisce una serie di modelli standard multilingue da allegare ai documenti pubblici originali che verranno rilasciati senza alcuna legalizzazione. Il [continua ..]

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2. Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro conformemente alla sua legislazione nazionale e il cui obiettivo principale è accertare uno dei seguenti fatti: nascita, esistenza in vita, decesso, nome, matrimonio, capacità di contrarre matrimonio, stato civile, divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, unione registrata, capacità di sottoscrivere un’unione registrata, stato di unione registrata, scioglimento di un’unione registrata, separazione personale o annullamento di un’unione registrata, filiazione, adozione, domicilio e/o residenza, o cittadinanza. Il Regolamento si applica ai “documenti pubblici” che l’art. 2 individua come: a) i documenti emanati da un’autorità o da un funzionario appartenente ad una delle giurisdizioni di uno Stato membro, ivi compresi quelli emanati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale [continua ..]

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3. I moduli standard multilingue

Il Regolamento contiene dei moduli standard multilingue che dovrebbero facilitare la traduzione dei documenti pubblici cui sono allegati: in sostanza, tali moduli multilingue non hanno valenza autonoma [4], ma solamente come traduzione dei corrispondenti documenti pubblici che sono allegati. È bene chiarire che la traduzione riguarda solamente quanto previsto dal modello multilingue allegato ed è una traduzione parziale, riferita agli aspetti essenziali del documento originale che potrebbe essere più vasto e contenere indicazioni più estese. Pertanto, tali moduli non possono circolare come documenti autonomi tra gli Stati membri, non hanno la stessa valenza o finalità di altri modelli plurilingue previsti da convenzioni internazionali (Convenzione di Vienna del 1976, Convenzione di Monaco del 1980), ma debbono sempre essere allegati ai documenti originali ai quali si applicano come traduzione degli stessi [5]. I modelli multilingue ed i [continua ..]

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4. L’applicazione pratica del Regolamento

Qualsiasi autorità o pubblico ufficiale previsti dall’ordinamento interno può agire sia come soggetto che recepisce la documentazione, per utilizzarla nell’accertamento di taluni status del cittadino dell’Unione europea o del cittadino italiano che vive in uno Stato membro, sia come soggetto che rilascia il documento richiesto. Nel primo caso, dovrà verificare che sia stato presentato un documento originale in lingua straniera di uno Stato dell’Unione europea, che sarà comunque esente da legalizzazione ed altre formalità analoghe, al quale ai fini della traduzione dovrà essere allegato un modello multilingue contente la traduzione in italiano, contenente timbro, data e firma dell’autorità straniera che lo ha rilasciato. In mancanza di dubbi sulla falsità del documento o sulla correttezza della traduzione allegata, dovrà ricevere il documento e ritenere adeguatamente certificato quanto [continua ..]

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5. Il rispetto del diritto sostanziale degli Stati e la tutela contro il rischio di falsificazione

Lo scopo del Regolamento non è modificare il diritto sostanziale degli Stati membri e non incide sul riconoscimento in uno Stato membro degli effetti giuridici relativi al contenuto di un documento pubblico rilasciato in un altro Stato membro. Questo significa che nello Stato ricevente l’atto ha il valore che tale ultimo Paese riconosce all’istituto che viene documentato applicando il Reg. UE 2016/1191. In sostanza, l’applicazione del Regolamento non obbliga gli Stati a riconoscere gli effetti giuridici di quanto attestato nei documenti rilasciati in forza del Regolamento stesso, come espressamente indicato nell’art. 2, 4° comma del Regolamento. Uno status riconosciuto in un Paese e documentato attraverso i modelli previsti dal Regolamento rilasciati dal quel Paese non deve essere obbligatoriamente riconosciuto in altro Paese se risulti in contrasto con l’ordine pubblico dello Stato ricevente. Ad esempio, se fosse presentata in Italia una [continua ..]

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6. La diffusione ancora limitata

Dopo oltre tre anni di applicazione, non sembra che il Regolamento abbia avuto quella diffusione che ci si poteva aspettare. Infatti, i casi di presentazione dell’originale con allegato il modello multilingue o della richiesta di rilascio per utilizzarlo all’estero non risultano essere molto numerosi. La maggiore criticità è data sicuramente dalla doppia documentazione – originale e modello contenente la traduzione, senza dimenticare che in casi eccezionali potrebbe essere richiesta documentazione integrativa – che non risulta così immediata come, ad esempio, previsto nei documenti rilasciati in forza di specifiche convenzioni (Convenzione di Vienna del 1976 e Convenzione di Monaco del 1980). In relazione a tale aspetto, la scelta del legislatore europeo appare sicuramente poco convincente, in quanto rappresenta una evidente complicazione rispetto alla finalità della normativa che era quella di semplificare la circolazione dei [continua ..]

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NOTE

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