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I Regolamenti (UE) 2016/1103-2016/1104: alcuni aspetti dei rapporti patrimoniali nelle relazioni affettive transnazionali

Daniela Abram, Avvocata in Bologna – Giuliana Castelletti, Avvocata in Verona

La disamina che segue approfondisce alcuni dei numerosi e articolati aspetti dei Regolamenti patrimoniali europei. L’attenzione si è concentrata su particolari temi che appaiono di interesse per gli avvocati che vogliono iniziare ad approfondire i Regolamenti in questione, quali l’ambito di applicazione, la competenza giurisdizionale con riguardo al meccanismo della concentrazione delle domande e alla sua ricaduta nei procedimenti italiani. È inoltre focalizzata l’attenzione su alcuni aspetti concernenti l’autonomia, sia pur parziale, concessa alle parti di scegliere la legge applicabile e sulle norme a cui far riferimento in caso di mancanza di optio legis.

 

The following examination takes a deeper look at some of the numerous and complex aspects of European property regulations. Attention is given to particular issues that appear to be of interest for lawyers who wish to begin examining the regulations in question in greater depth, such as sphere of application and jurisdiction with regard to the mechanism of concentration of applications and its impact in Italian proceedings. Attention is also focused on certain aspects concerning the albeit partial autonomy granted to the parties in choosing the applicable law, and on the re­gulations to be referred to in the event of lack of optio legis.

Keywords: Regulation (EU) 2016/1103 – Regulation (EU) 2016/1104 – EU spousal property regime – property effects of union registered in the EU.

Sommario:

1. Introduzione: l’ambito di applicazione - 2. La concentrazione di competenza secondo il disposto dell’art. 5 dei Regolamenti patrimoniali [19] - 2.1. Profili critici della competenza per concentrazione con riguardo all’art. 5 del Reg. 2016/1103 - 2.2. La concentrazione processuale: la domanda riconvenzionale - 3. La litispendenza tra gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata - 4. La legge applicabile: principi generali e criteri di collegamento - 4.1. La scelta della legge applicabile - 4.2. La legge applicabile in mancanza di scelta delle parti - 5. Conclusioni - NOTE


1. Introduzione: l’ambito di applicazione

Il 24 giugno 2016 il quadro normativo dell’Unione europea si è dotato in ambito familiare di due ulteriori strumenti regolamentari concernenti il regime patrimoniale dei coniugi (Reg. (UE) 2016/1103) e gli effetti patrimoniali conseguenti alla unione registrata (Reg. UE 2016/1104), che trovano piena applicazione a far data dal 29 gennaio 2019 [1]. Entrambi i Regolamenti, in larga parte sovrapponibili (di qui la denominazione Regolamenti gemelli), accolgono una nozione autonoma ed uniforme dei rapporti patrimoniali delle coppie coniugali e dei partner sia in ossequio al principio di uguaglianza che al fine di garantire l’uniformità applicativa nei Paesi UE partecipanti alla cooperazione rafforzata, che vede sino all’oggi il coinvolgimento normativo ratione loci di 18 Paesi, tra i quali l’Italia [2]. Pertanto i Regolamenti in tema sono vincolanti esclusivamente per i Paesi UE partecipanti: i rimanenti Stati dell’Unione europea sono [continua ..]

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2. La concentrazione di competenza secondo il disposto dell’art. 5 dei Regolamenti patrimoniali [19]

Come sottolineano sia il considerando 40 del Regolamento patrimoniale dei coniugi che il considerando 39 di quello dei partner, le previsioni del Capo II dei Regolamenti disciplinano in via di principio in modo completo ed autosufficiente la competenza internazionale delle A.G. degli Stati membri partecipanti, escludendo il richiamo alle norme interne degli Stati [20], così come in via di regola il giudice può occuparsi di ogni aspetto concernente il regime patrimoniale compresi tutti i beni ivi inclusi [21], indipendentemente dalla loro natura mobiliare o immobiliare, nonché dalla loro ubicazione all’interno degli Stati membri partecipanti ovvero in Stati terzi, compresi in questa ultima locuzione i rimanenti Stati UE non partecipanti alla cooperazione rafforzata. È utile rammentare che i Regolamenti patrimoniali accolgono una nozione assai ampia di A.G., in quanto fanno riferimento, oltre che a qualsiasi autorità giudiziaria, anche [continua ..]

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2.1. Profili critici della competenza per concentrazione con riguardo all’art. 5 del Reg. 2016/1103

La circostanza che la concentrazione delle domande patrimoniali sia delineata a favore dello Stato membro partecipante cui appartiene l’A.G. adita per la domanda sullo status e non della A.G. effettivamente ed in concreto investita della controversia presenta una evidente criticità se osservata secondo una prospettiva italiana. Infatti la competenza giurisdizionale prevista nei Regolamenti non concerne la ripartizione delle competenze interne agli Stati partecipanti per funzione e per territorio: come viene enunciato all’art. 2 di entrambi i Regolamenti rimane «impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti il regime patrimoniale matrimoniale e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate», trattandosi di prerogative riservate agli Stati nazionali dell’Unione. In altri termini la effettiva concentrazione della domanda patrimoniale con quella avanzata in via principale sullo status della [continua ..]

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2.2. La concentrazione processuale: la domanda riconvenzionale

Un’altra ipotesi di concentrazione processuale è data dall’art. 12 in tema di domanda riconvenzionale, della quale non viene specificata la nozione. Anche se riferito ad altro contesto normativo, segnatamente la Convenzione di Bruxelles del 1968 ed il Regolamento Bruxelles I, la Corte di Giustizia ha ribadito il proprio risalente orientamento, secondo il quale la nozione di domanda riconvenzionale deve essere ricostruita in ma­niera autonoma «nel senso che riguarda, sostanzialmente una domanda distinta volta alla condanna dell’attore» (…), che «può essere mantenuta anche se la domanda attorea viene respinta». La domanda riconvenzionale «deve essere distinguibile dall’azione del ricorrente e deve essere diretta a ottenere un provvedimento di condanna distinto». Proprio al fine di garantire alle parti una buona amministrazione della giustizia evitando l’instaurazione di altri procedimenti la [continua ..]

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3. La litispendenza tra gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata

Il considerando 42 del Reg. 2016/1103, ripreso con identica formulazione dal considerando 41 del Reg. 2016/1104 anticipa la ratio sottesa all’art. 17 concernente la litispendenza e all’art. 18 relativo alla connessione, quali istituti volti ad evitare il verificarsi di decisioni incompatibili tra Stati membri partecipanti diversi. Infatti, è interesse ad una buona amministrazione della giustizia evitare procedimenti paralleli pendenti innanzi ai giudici di Stati diversi e il contrasto di decisioni che ne potrebbero derivare [47]. Anche la nozione di litispendenza (situazione che si verifica secondo l’art. 18 qualora davanti all’A.G. di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano proposte domande aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo), va interpretata in maniera autonoma ed uniforme, accogliendo una definizione ampia. Secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, sia pure riferite ad altri Regolamenti, la nozione di titolo [continua ..]

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4. La legge applicabile: principi generali e criteri di collegamento

Le disposizioni che disciplinano la legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate sono contenute nel Capo III dei Regolamenti gemelli [67]. Al pari degli altri strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile, anche nei Regg. 2016/1103 e 2016/1104 riveste un ruolo primario l’autonomia delle parti, avendo i coniugi (o nubendi) e i partner (o futuri partner), in forza dell’art. 22, la possibilità di scegliere la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali/effetti patrimoniali dell’unione registrata, sebbene nei limiti posti dai Regolamenti stessi [68]. La scelta della legge applicabile può, infatti, essere effettuata esclusivamente tra le leggi che presentano con i coniugi o i partner uno stretto collegamento in ragione della residenza abituale o della cittadinanza dei medesimi. I partner, tuttavia, per evitare di privare la loro scelta di legge di qualsiasi effetto, possono [continua ..]

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4.1. La scelta della legge applicabile

I coniugi o i nubendi, secondo il disposto dell’art. 22, par. 1, del Reg. 2016/1103, possono designare o cambiare di comune accordo la legge applicabile al loro regime patrimoniale sceglien­do, in via alternativa, la legge dello Stato della residenza abituale di entrambi o di uno di essi [89] al momento della conclusione dell’accordo (lett. a) o la legge di uno Stato di cui uno di essi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo (lett. b). I medesimi criteri di collegamento sono previsti, sempre senza alcun ordine gerarchico, nel Reg. 2016/1104 [90] per la scelta della legge applicabile agli effetti patrimoniali dall’unione registrata da parte dei partner (o dei futuri partner) con l’aggiunta dell’ulteriore criterio «della legge dello Stato ai sensi della cui legge l’unione registrata è stata costituita» [91] e a condizione che la legge designata attribuisca effetti patrimoniali [continua ..]

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4.2. La legge applicabile in mancanza di scelta delle parti

In mancanza di optio legis [109], l’art. 26, par. 1, del Reg. 2016/1103 dichiara applicabili ai rapporti patrimoniali tra coniugi le seguenti leggi: a) la legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio, o in mancanza; b) la legge dello Stato di cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio, o in mancanza; c) la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio tenuto conto di tutte le circostanze. Al pari di quanto previsto dall’art. 8 del Reg. 1259/2010, i criteri di collegamento trovano applicazione in ordine successivo con un meccanismo c.d. a cascata. Il primo criterio di collegamento è quello della residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio. L’art. 26 non prevede il lasso di tempo successivo al matrimonio entro il quale debba essere stabilita [continua ..]

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5. Conclusioni

La stesura dell’articolo risente del fatto che non è stato reperito alcun provvedimento italiano concernente i Regolamenti patrimoniali, con il quale valutare concretamente le assunzioni dottrinali. L’assenza di precedenti editi trova diverse ragioni. Rimane ancora oggi una certa riottosità degli operatori del diritto ad accostarsi alle problematiche applicative del diritto internazionale privato e processuale anche europeo. Tale considerazione non va comunque disgiunta da una obiettiva complessità che presentano gli strumenti normativi internazionali compresi quelli europei, in particolare quelli concernenti i Regolamenti qui esaminati. La materia lato sensu familiare presenta una criticità particolarmente avvertita dagli operatori del diritto, data innanzitutto dalla frammentazione sia di ordine giurisdizionale, che di legge applicabile, che costringe a confrontarsi contemporaneamente in un’unica vicenda fattuale con fonti normative [continua ..]

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NOTE

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