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La sottrazione internazionale di minori nel Regolamento (UE) 2019/1111

Laura Carpaneto, Professore associato di Diritto dell’Unione europea, Avvocata in Genova

Il 1° agosto 2022 è entrato in vigore il Reg. 2019/1111, c.d. Bruxelles II-ter, considerato la “pietra angolare” del diritto internazionale privato di origine europea nella materia dei rapporti di famiglia. La disciplina della sottrazione “intra-Unione europea” in esso prevista, pur ponendosi in linea di continuità con il previgente Reg. n. 2201/2003, introduce importanti novità in merito al funzionamento del principio del rimpatrio immediato, ai tempi del procedimento, all’ascolto del minore e all’esecuzione, che nell’articolo qui di seguito riportato vengono considerate.

Parole chiave: Sottrazione di minore  - Sottrazione intra  Unione europea – Rimpatrio immediato minore - ascolto minore.

On 1 August 2022, Regulation (EU) no. 1111/2019, known as “Bruxelles II-ter,” considered the “cor­nerstone” of private international law of European origin in the matter of family relations, entered force. The regulation of “intra-EU” removal provided for in it, while in continuity with the Regulation (EU) no. 2201/2003 previously in force, introduces major innovations as relates to the operation of the principle of immediate repatriation, times for the proceedings, listening to the child, and enforcement, which the following article takes into consideration.

Keywords: Removal of the child – Intra-EU removal – Immediate repatriation of the child – listening to the child.

Sommario:

1. Introduzione - 2. Incorporazione della Convenzione dell’Aja e regole speciali di matrice europea - 3. Disciplina più puntuale e organica - 4. Attenuazione della portata “esplosiva” dell’ordine di rimpatrio pronunciato dal giudice dello Stato di residenza abituale - 5. Rilievo dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie - 6. Conclusione - NOTE


1. Introduzione

Il 1° agosto 2022 è entrato in vigore il Reg. 2019/1111 del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori [1], che sostituisce il Reg. n. 2201/2003, c.d. Bruxelles II-bis e che, in continuità con quest’ultimo strumento, è anche noto come Regolamento Bruxelles II-ter [2]. Resta fermo il carattere “doppiamente doppio” dello strumento, che si occupa della materia matrimoniale e della materia della responsabilità genitoriale, sia con riferimento ai problemi di giurisdizione sia con riferimento ai problemi legati alla circolazione dei provvedimenti giurisdizionali nonché degli accordi e atti pubblici. La disciplina “europea” della sottrazione di minori costituisce senz’altro una delle novità più significative del nuovo [continua ..]

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2. Incorporazione della Convenzione dell’Aja e regole speciali di matrice europea

Con una soluzione pragmatica molto efficace, il precedente Reg. n. 2201/2003 ha “incorporato” la disciplina contenuta nella Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori [12] integrandola con apposite norme finalizzate a rafforzare nello spazio giudiziario europeo il principio del rimpatrio dei minori illecitamente sottratti [13]. La Convenzione dell’Aja del 1980, spesso definita una “forum convention”, si concentra sul problema dell’attribuzione di competenza ogni volta che si verifichi una sottrazione internazionale di minori. Due sono le regole base della Convenzione: in primo luogo, la competenza a pronunciarsi in materia di rimpatrio di minori illecitamente trasferiti o trattenuti all’estero spetta alle autorità dello Stato di residenza legittima e, in secondo luogo, le autorità del Paese nel quale il minore si trovi a seguito della sottrazione sono tenute ad [continua ..]

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3. Disciplina più puntuale e organica

La volontà di predisporre un quadro normativo più puntuale e organico per le sottrazioni intra-Unione europea si evince dal titolo e dalla struttura del Regolamento: già nel titolo, infatti, la sottrazione si pone come materia autonoma accanto a quella matrimoniale e della responsabilità genitoriale e il Capo III diventa il contenitore delle regole integrative europee rispetto alla Convenzione dell’Aja. Va detto però che la disciplina individuata nel Capo III non è esaustiva: alcune regole previste nel Capo IV dedicato al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze sono applicabili anche ai provvedimenti di rimpatrio in materia di sottrazione. Inoltre, numerose e importanti indicazioni circa la corretta applicazione della disciplina europea sulla sottrazione internazionale di minori sono contenute non nel Capo III, bensì in diversi considerando che precedono gli articoli del Regolamento. Questo è senz’altro [continua ..]

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4. Attenuazione della portata “esplosiva” dell’ordine di rimpatrio pronunciato dal giudice dello Stato di residenza abituale

Il carattere privilegiato che, nel vigore del Reg. n. 2201/2003, assisteva tanto le decisioni concernenti il diritto di visita, quanto le decisioni di rimpatrio delle autorità dello Stato di residenza abituale del minore prima della sottrazione (ai sensi dell’art. 11.8) trova conferma anche nella nuova disciplina, ma con importanti novità che ne attenuano la portata “esplosiva”. In primo luogo, secondo quanto previsto dall’art. 29 del Reg. 2019/1111, la procedura successiva al diniego di ritorno pronunciato dalle autorità dello Stato di rifugio (per rischio di esporre il minore a gravi rischi o a fronte di un’obiezione al ritorno espressa dal minore stesso) non ha più carattere monitorio. Deve, per contro, trattarsi di un procedimento di merito all’interno del quale non si discute più la sola questione del rimpatrio, ma più in generale il problema dell’af­fidamento del minore. Tale importante [continua ..]

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5. Rilievo dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie

Recenti studi e progetti di ricerca evidenziano l’importanza di ridurre la litigiosità che caratterizza i casi di sottrazione internazionale mediante il ricorso a metodi alternativi delle controversie. È, infatti, emerso che in molte giurisdizioni sono proprio le stesse autorità giurisdizionali a mettere in evidenza come un accordo tra i genitori costituisca la soluzione più conforme al perseguimento del superiore interesse del minore [18]. A fronte del silenzio tanto della Convenzione dell’Aja del 1980 [19] quanto del Reg. n. 2201/2003 in materia, la previsione dell’art. 25 del Reg. 2019/1111, che invoca il ricorso agli strumenti di risoluzione alternativa dei casi di sottrazione internazionale di minori [20], segna un cambio di marcia in materia. Ciò malgrado l’art. 25 si limiti alla mera invocazione e null’altro aggiunga, dovendosi piuttosto guardare al considerando 43 per avere qualche ulteriore [continua ..]

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6. Conclusione

La disciplina sulla sottrazione prevista dal Reg. 2019/1111 prevede soluzioni “di avanguardia”, ma anche complesse, che delineano (i) un nuovo equilibrio tra principio del rimpatrio im­mediato, l’immediata esecutività e le ipotesi eccezionali di sospensione o definitivo rifiuto di ese­cuzione ed anche (ii) una importante apertura verso metodi di risoluzione alternativa delle controversie. Si tratta ora di promuovere la conoscenza di questa nuova disciplina tra gli operatori e verificarne l’applicazione e l’efficacia nella prassi. Determinante, ancora una volta, sarà il contributo della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (innanzi alla quale, peraltro, è già pendente un procedimento di rinvio pregiudiziale volto ad ottenere l’interpretazione delle norme in materia di sottrazione alla luce del­l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione [continua ..]

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NOTE

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